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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02959/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/W1993 avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di concanna per il reato di cui all'art. 20, comma, 14 d .Igs. 30/2007 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base delle risultanze documentali che ne attestavano, in epoca successiva al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, la presenza in altri paesi dell'Unione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/W1993 avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di concanna per il reato di cui all'art. 20, comma, 14 d .Igs. 30/2007 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base delle risultanze documentali che ne attestavano, in epoca successiva al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, la presenza in altri paesi dell'Unione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 02959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris