CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 32033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24807/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'-domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 3096/2019 depositata i l 10/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto avente ad oggetto due contratti di locazione finanziaria relativi a due imbarcazioni, ‘[OSCURATO:PERSONA]’, della società venditrice, e ‘Gianetti 58’, di [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultimo, secondo gli accordi conclusi, sarebbe subentrato nel leasing per l’imbarcazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’ mentre la società, o un terzo, avrebbe dovuto subentrare nel leasing per ‘Gianetti 58’. La società avrebbe dovuto corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] anche la somma di € 113.261,90 e subentrare nel contratto di leasing riguardante ‘Gianetti 58’, ove non avesse reperito altro soggetto subentrante, entro il 30.7.2007. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito avanti al Tribunale di Latina lamentando l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si era costituita chiamando in causa, ritenendoli responsabili dell’occorso, [OSCURATO:PERSONA] - che la convenuta aveva indicato come acquirente dell’imbarcazione oggetto del contratto di leasing già intestato all’attore-e [OSCURATO:SOCIETA]., società che avrebbe dovuto subentrare a [OSCURATO:PERSONA] ma che non era stata accettata dalla società di leasing. Il Tribunale di Latina, qualificato il contratto intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. come permuta perché avente ad oggetto non solo i contratti di leasing richiamati ma le imbarcazioni alle quali detti contratti si riferivano, aveva in parte accolto la domanda, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare circa € 77.403,09 (pari all’importo delle rate residue di leasing non rimborsate) ad [OSCURATO:PERSONA] e condannando e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, a rimborsare lo stesso importo a [OSCURATO:SOCIETA]. Aveva proposto appello in via principale [OSCURATO:SOCIETA]., convenendo avanti al Giudice dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., a loro volta appellanti in via incidentale. La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello principale e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] mentre aveva accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., per le ragioni che si riportano per quanto qui ancora interessa: - [OSCURATO:SOCIETA]. era stata parzialmente inadempiente perché si era impegnata a subentrare nel contratto di leasing in capo a [OSCURATO:PERSONA] entro un certo termine, salva la cessione, nello stesso termine, del contratto stesso a soggetto gradito alla società di leasing, in modo da liberare definitivamente la controparte da ogni obbligo verso quest’ultima; -[OSCURATO:SOCIETA]. non era subentrata nel contratto e il soggetto indicato, [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo di [OSCURATO:PERSONA], non era stato accettato dalla società di leasing; -[OSCURATO:PERSONA] era quindi responsabile verso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo che questa aveva dovuto versare ad [OSCURATO:PERSONA], perché non aveva indicato nel termine, risultante dal contratto a propria volta concluso con la società, un cessionario idoneo, gradito alla società di leasing; -[OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta corresponsabile verso [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo subentrata nel contratto di leasing per rifiuto della società cui il contratto stesso faceva capo e non avendo assunto alcun impegno negoziale verso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha depositato controricorso, nonostante la ritualità della notificazione, rimanendo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.101 comma 2 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. Nullità della sentenza nella parte in cui condanna [OSCURATO:PERSONA] in ragione della ritenuta - d’ufficio - sussistenza di un “obbligo di trovare un terzo cessionario” anziché dell’obbligo di acquisto a titolo personale. Il ricorrente premette che il contratto di cui si discute non sarebbe una permuta di beni ma una cessione reciproca di contratti con terzi, rappresentati dai contratti di leasing con le società fornitrici delle imbarcazioni, ed evidenzia che non sarebbe mai stato allegato da alcuno il fatto che lui avrebbe dovuto trovare un terzo cessionario, dato che si era impegnato solo ad acquistare l’imbarcazione ‘Gianetti 58’, a condizione che entro tre mesi dalla vendita non fosse stata acquistata da terzi. La scrittura privata del 16.3.2007 intervenuta tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva infatti che: […] il Gianetti 58 (valore attribuito 700.000 oltre iva e interessi sulle rate a scadere) da ritirare in permuta per l’Aicon 64- 16 (valore attribuito € 1.250.000, oltre iva e interessi sulle rate a scadere) verrà acquistato dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di € 650.000 (oltre iva e interessi sulle rate a scadere) qualora entro tre mesi dalla stipula del contratto di vendita non sarà venduto a terzi ; quindi l’unico obbligo assunto dal ricorrente, peraltro condizionato, era stato quello di acquistare, non di trovare un terzo cessionario. 2. con il secondo motivo il ricorrente rileva l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. in ordine all’omesso esame della sussistenza solo di un obbligo - condizionato e inefficace-di acquisto a titolo personale. Nella sostanza il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Roma abbia posto a fondamento della decisione una circostanza di fatto, cioè la pretesa assunzione di un obbligo di procurare un cessionario, mai allegata da alcuno, senza invece considerare la reale circostanza di fatto discussa tra le parti e decisiva, rappresentata dal solo obbligo di acquisto condizionato assunto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con un terzo motivo di doglianza il ricorrente afferma l’omesso esame di un motivo di appello, comportante la violazione, ad opera della Corte di merito, dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., oltre alla violazione degli artt.1406 e 1408 c.c. sulla disciplina dettata nei quali si imperniava il motivo di appello non scrutinato. [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto a critica la sentenza di primo grado per non aver comunque considerato che la cessione del contratto, oggetto di discussione, avrebbe dovuto soggiacere al disposto degli artt.1406 e 1408 c.c.; da queste norme, prospettate come violate dal Tribunale, si sarebbe dovuto derivare che la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive avrebbe comunque richiesto il consenso dell’altra parte -nel caso di specie la società di leasing-, la cui mancanza non avrebbe potuto essere ascritta a inadempimento del cedente. Questa doglianza non sarebbe stata in alcun modo esaminata dalla Corte d’Appello, non potendosi derivare dalla scarna motivazione della sentenza ricorsa un vaglio nemmeno implicito delle questioni richiamate. 4. Lamenta ancora l’omesso esame di un motivo di appello anche il quarto profilo di critica proposto da [OSCURATO:PERSONA], comportante la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., nonché la violazione dell’art.1358 c.c. sulla cui disciplina era articolato il motivo di appello non scrutinato. [OSCURATO:PERSONA] lamenta come la Corte di merito non avrebbe preso in alcuna considerazione il motivo d’appello con il quale, rilevata la natura di contratto sottoposto a condizione sospensiva del negozio intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe sottoposto a critica la mancata valutazione, da parte del primo Giudice,del comportamento di buona fede tenuto dal ricorrente in pendenza della condizione. I motivi esposti sono da esaminare congiuntamente, perché interdipendenti, e sono fondati quanto al primo, al terzo e al quarto, con assorbimento del secondo, nei limiti che seguono. La sentenza impugnata è totalmente carente quanto al contenuto della motivazione - pur formalmente stilata - su tutti i profili rilevati dal ricorrente, poiché non offre alcuna indicazione che permetta di comprendere su che presupposti di fatto e attraverso quale ragionamento logico la Corte di merito abbia tratto il proprio convincimento e sia giunta conseguentemente a ritenere esistente un obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di reperire un cessionario idoneo del contratto di leasing avente ad oggetto l’imbarcazione ‘Gianetti 58’ , traendo da tale obbligo l’inadempimento del ricorrente, tale da giustificarne la condanna a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. degli importi che questa è stata condannata a versare a [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni sulle quali il deciso si fonda sono in concreto solo apparenti, perché consistono in affermazioni apodittiche rispetto alle quali non vi è alcuna indicazione delle fonti probatorie e del conseguente percorso logico sulla cui base la Corte di merito ha formato il proprio convincimento. Si richiamano,a riscontro del rilievo svolto, le indicazioni interpretative emergenti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte: secondo la sentenza delle SU n.8053/2014, La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione ; la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. […] -così, tra le tante, Cass. n.13248/2020-. Ad ulteriore riscontro dell’apparenza della motivazione, non è possibile nemmeno verificare dal contesto della motivazione se la Corte d’Appello abbia inteso respingere implicitamente o ritenere assorbiti i motivi d’appello di cui il ricorrente lamenta il mancato esame e della cui trattazione non vi è alcuna traccia nella motivazione del provvedimento impugnato - cfr. ancora, Cass. n.1986/2025: La motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture […] -. In conclusione, accolti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso con assorbimento del secondo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. la Corte di Cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione de