CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 022YMHV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e giorni 20 di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 143 cod. proc. pen. per omessa par- tecipazione al procedimento di un interprete, trattandosi di imputato non a cono- scenza della lingua italiana. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibili in sede di legittimità. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta cor- retta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica. 5. In ordine al secondo motivo di ricorso, va richiamato il consolidato orienta- mento di questa Corte, secondo cui l'accesso al cd. "patteggiamento" preclude all'im- putato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Vidroi, Rv. 266198; Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009, dep. 2010, Z, Rv. 246677). Ne consegue la piena regolarità del procedimento in esame, in quanto l'ecce- zione in questione non era più proponibile a seguito della formulazione di richiesta di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. accolta dall'organo giudicante. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Don ella