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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34270/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova terapeutico e della semilibertà, che erano state richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che doveva scontare, quantificata in quattro anni di reclusione, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure alternative invocate.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Palermo valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente - che imponeva di ritenere elevati i pericoli di ricaduta nel reato, anche alla luce della gravità del titolo esecutivo oggetto di vaglio - e l'assenza di un programma terapeutico idoneo a consentire il recupero fisio-psichico del condannato, sul quale non poteva essere espresso alcun giudizio, in assenza di allegazioni difensive.

Ritenuto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]ii3SCO deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n IDEPOSTATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova terapeutico e della semilibertà, che erano state richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che doveva scontare, quantificata in quattro anni di reclusione, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure alternative invocate. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Palermo valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente - che imponeva di ritenere elevati i pericoli di ricaduta nel reato, anche alla luce della gravità del titolo esecutivo oggetto di vaglio - e l'assenza di un programma terapeutico idoneo a consentire il recupero fisio-psichico del condannato, sul quale non poteva essere espresso alcun giudizio, in assenza di allegazioni difensive. Ritenuto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]ii3SCO deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n IDEPOSTATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris