CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01327/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bolzano aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (consistita nell'aver asportato la placca antitaccheggio apposta sugli abiti oggetto materiale del reato, danneggiandoli) e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ragione della mancata esclusione dell'aggravante in contestazione. Ad avviso della difesa, sarebbero state travisate le prove orali, perché né il commesso escusso nell'immediatezza né la polizia giudiziaria intervenuta hanno avuto diretta contezza che l'imputata abbia staccato le placche antitaccheggio dai quattro capi con i quali si stava allontanando dal negozio senza pagare; dunque, ben si potrebbe ipotizzare che sia stato altro soggetto a staccarle e la motivazione sul punto avrebbe finito con l'invertire dell'onere della prova, sarebbe apodittica e sganciata dal quadro probatorio nonché, come esposto in sede di conclusioni, fondata su un solo indizio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, sempre in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante, è stata denunciata la violazione della legge penale adducendo che, a seguito del travisamento della prova, si sarebbe verificato un'inversione dell'onere della prova, allorché si è attribuito carattere congetturale alla prospettazione difensiva, poiché la difesa aveva rimarcato il difetto della prova - in effetti non raggiunta - che fosse stata l'imputata a rimuovere le placche e si sarebbe violato il canone del «ragionevole dubbio». In sede di conclusioni la difesa, a seguito di quanto rassegnato dal Procuratore generale, ha osservato che anche con il motivo in esame è stato prospettato un vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, al limite dell'inammissibilità, e deve essere rigettato. 1. I due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Nel caso di specie è dirimente considerare che: - «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278237 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04: «in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile»); - e nel caso in esame la Corte di appello, a fronte della alternativa ipotesi prospettata dalla difesa (e qui reiterata), in effetti non fondata su alcun elemento concreto, ha disatteso il gravame senza che, alla luce dei princìpi appena esposti, possa qui ravvisarsi un vizio della motivazione. E neppure nella specie può cogliersi un travisamento della prova («consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica»: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), giacché la Corte di merito non ha affermato che i testi escussi abbiano riportato di aver direttamente assistito all'asportazione delle placche antitaccheggio da parte dell'imputata. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d