CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 51405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione delle misure alternative, in via gradata, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà. A ragione osserva che il condannato, dal 2019 stabilitosi in Germania, non aveva né chiesto l'esecuzione della misura nello Stato estero né si era presentato all'udienza, impedendo di compiere le valutazioni necessarie per l'ammissione ai benefici richiesti.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite el difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1, Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157, commi 3, 6, 7, 8 e 8 bis cod. proc. pen. Eccepisce la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza e, per derivazione, del provvedimento impugnato. Il decreto emesso il 22 giugno 2022, infatti, è stato notificato il 19 luglio 2022, nel luogo di residenza del condannato in Italia nonostante dagli atti del procedimento risultasse, quanto meno dal 4 giugno 2022, la sua iscrizione, sin dall'agosto del 2019, nell'anagrafe degli italiani all'Estero con residenza in Germania ad un indirizzo individuato. Dopo l'accertamento dell'irreperibilità temporanea al domicilio, non è stata nemmeno eseguita la notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Il procedimento è stato, quindi, definito nonostante la certezza che l'interessato non aveva avuto alcuna conoscenza della data dell'udienza di trattazione 2.2. Con secondo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione che ha del tutto trascurato la circostanza che il condannto, a causa del trasferimento in Germania, non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla celebrazione dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi sono fondati. Come evidenziato dal ricorrente, dalla disamina dello stesso provvedimento risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non è andata a buon fine in quanto l'istante è risultato assente dal domicilio per essersi trasferito in Germania, come da accertamenti eseguiti dai carabinieri e comunicati al Tribunale prima del decreto di fissazione dell'udienza. In tale situazione, in cui era evidente l'inidoneità del domicilio eletto o dichiarato con l'originaria istanza, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, disporre la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In tale senso depone il chiaro testo dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che estende al procedimento avente ad oggetto l'applicazione delle misure alternative alla detenzione le disposizioni previste dall'art. 161 cod. proc. pen. Ne consegue che in caso di inidoneità sopravvenuta della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni devono sempre essere eseguite mediante consegna al difensore a mente della disposizione contenuta nel comma 4 della disposizione citata da ultima. D'altra parte, l'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione consegue alla omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non anche alla mancanza di attualità di quella dichiarazione (Sez. 1, Sentenza n. 26334 del 11/04/2023, Souki, Rv. 284890 - 01; Sez. 1 n. 15137 del 3/3/2011, Marku, Rv. 249738). 2. Nel caso di specie, dagli del procedimento, consultabili in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, non risulta che il procedimento di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza abbia incluso anche la notificazione del decreto presso il difensore 3. Alla luce di quanto sin qui esposto, assorbite le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così dec