CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 08646/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22579-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 94/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 379/2019; [OSCURATO:PERSONA] ratio decidendi R.G.N.22579/2021 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni 2011 e 2012, con conseguente accertamento dell'indebito comunicato il 16 gennaio 2017. 2. L a Corte territoriale , in via preliminare, ha circoscri tto il perimetro della lite all'anno 2011; quindi, a fondamento della decisione, ha ritenuto maturata la decadenza sostanziale del diritto, ai sensi dell’art. 22del D. L. nr. 7 del 1970. 3. Il disconoscimento del rapporto era stato notificato, con il terzo elenco nominativo trimestrale del 2014, a mezzo pubblicazione telematica sul sito Internet dell’istituto, dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015. Tardiva era dunque l’azione proposta con ricorso depositato il 2 gennaio 2018. 4. L a decadenza era maturata, comunque, anche a prescindere dalla notifica della cancellazione dagli elenchi , avvenuta con la suddetta pubblicazione. Con nota del 16 gennaio 2017, ritualmente comunicata al ricorrente il 27 gennaio 2017, l ' I nps aveva evidenziato c he erano stati corrisposti trattamenti di famiglia non dovuti per difetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Per i giudici territoriali, il provvedimento conteneva «un richiamo chiaro ed esplicito ad una mutata situazione in virtù della quale (era) venuta meno la precedente iscrizione del ricorrente negli elenchi». Dal 27 gennaio 2017, era, pertanto,senz’altro iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per proporre ricorso in sede amministrativa e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione del lo stesso , quello decadenziale di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale, scaduto il 28 giugno 2017. 5. Avverso tale pronuncia, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. L’INPS ha resistito, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 6. Con il primo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione o falsa applicazione del codice dell'Amministrazione digitale nonché dell'art. 2712 cod.civ.Secondo la ricorrente, la documentazione prodotta dall'Inps sarebbe del tutto inidonea a dimostrare l'avvenuta pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi per l'anno 2011. 7. Con il secondo ed il terzo motivo - entrambi formulati ai sensi dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ. –è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.L’omissione è, nel complesso, riferita alla nota del 16 gennaio 2017. La ricorrente assume la genericità dell’attoe la sua inidoneità ai fini della decorrenza del termine di decadenza dall’azionegiudiziale. 8. I motivi sono inammissibili. 9. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decadenza decorresse: - dalla pubblicazione telematica del provvedimento di cancellazione; -«in ogni caso» dalla comunicazione della nota INPS con cui l’Ente ha rappresentato l’indebito e le ragioni che lo giustificavano. 10. Si è in presenza di una doppia ratio decidendi perché ciascuna argomentazioneè astrattamente idone a a sostenere il decisum. I l Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima dovesse risultare erronea (Cass. n.17182 del 2020 ; Cass. n. 10815 del 2019). 11. Imotivi (secondo e terzo) che investono la seconda ratio decidendi non sono riconducibili al lo schema normativo di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c. La nota del 16 gennaio 2017 è stata esaminatadai giudici di merito e, pertanto, le censure , per come sviluppate, sono estranee al paradigma censorio evocato che richiede«l’omesso esame» del fatto decisivo e controverso. 12. I rilievi, a ben vedere, riguardano l'interpretazione del documento e non considerano l'orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino critiche in ordine all'interpretazione di documenti, è necessario che siano dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazionedelle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultatointerpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, che non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delleplausibili interpretazioni. 13. Ciò comportail passaggio in giudicato della motivazione cheha fissato al 27 gennaio 2017 il momento di « conoscenza » delprovvedimento lesivo dei diritti soggettivi e, quindi, il dies a quo di decorrenza de i termini rilevanti ai fini del regime decadenziale. 14. Di conseguenza, diviene inammissibile anche il primo motivo che investe l’altraratio decidendi. Divenuta definitiva la precedente motivazione, le censure che investono l’accertamento di avvenuta pubblicazione telematica del provvedimento di cancellazione, in nessun caso, potrebbero produrre l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. nr. 17182 del 2020; Cass. nr. 10815 del 2019; Cass. nr. 7499 del 2019; in motivazione: Cass. nr. 3989 del 2024; Cass. nr. 19471 del 2023). 15. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, sussistendo, nella specie ( ove si controverte anche di ripetizione di somme erogate),le condizioni per l'es onero ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c.(Cass. nr. 10038 del 2024 con richiamo a Cass. nr. 37973 del 2022, in motiv.). 16. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri