Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 26218/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di giurisdizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Ministero Pubblico di Lugano per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rilevando che nel corso del processo, anche a seguito delle acquisizioni documentali sollecitate dal giudice, sarebbero emerse incontestabilmente sia l'insussistenza del reato presupposto, per il quale era stata disposta l'archiviazione, che quella dell'elemento psicologico, ciò in quanto il ricorrente, che l'aveva regolarmente acquistata, non poteva avere avuto alcun sospetto in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura.

La doglianza non è consentita a risulta comunque manifestamente infondata.

1.1. La sentenza con la quale il giudice italiano rinuncia alla giurisdizione in favore dì una autorità giudiziaria straniera è ricorribile per cassazione in via eccezionale in quanto la pronuncia non può essere oggetto di conflitto (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Gueriní, Rv. 272219; Sez. 2, n. 20223 del 15/04/2009, Sabeur, Rv. 244889).

Sotto tale profilo, pertanto, con il ricorso possono essere dedotti esclusivamente vizi afferenti la pronuncia relativa alla giurisdizione e ogni altra diversa e ulteriore questione non è consentita.

1.2. Il giudice che rilevi il proprio difetto di giurisdizione, d'altro canto, preso atto di una situazione che lo priva radicalmente dello stesso di ius dicere, non ha il potere di pronunciarsi sul merito dell'imputazione e ogni decisione, anche la declaratoria delle cause di non punibilità contemplate nell'art. 129 c.p.p., gli è preclusa (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260132; cfr. anche Sez.

U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201547).

Ragioni queste per le quali il ricorso, nel quale sono proposte cesure che non riguardano alcun vizio circa la correttezza o meno della decisione in ordine alla ritenuta carenza di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria svizzera e che si riferiscono a una decisione che il giudice di merito non aveva il potere di assumere, è inammissibile.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 22/3/2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA] ,/[OSCURATO:PERSONA] PENALE2 IL e 7 LUE 2022, CANOMI Claudia P emetti ( ,/j/ 6219-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 813/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14123/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di SCE' MICHELE, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 15/12/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA in data 12/11/2019, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata di cui al capo A) e ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di SCE' MICHELE in relazione al medesimo reato di cui agli artt. 628, commi primo e terzo numeri 3 bis e 4 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova.1.2.

Violazione di legge e in relazione all'art. 512 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova rilevando, in specifico, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una conclusione fondata su di una errata e contraddittoria valutazione dei tracciati e dei tempi contenuti nei tabulati del GPS degli spostamenti dell'autovettura del ricorrente.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, che ha pure rinnovato l'istruttoria dibattimentale per approfondire quanto evidenziato dalla difesa, ha proceduto a una articolata ricostruzione di quanto accaduto e ha reso adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b).

Nella valutazione complessiva ì giudici dì merito hanno tenuto conto di tutti gli elementi emersi e, correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, hanno evidenziato i dati significativi al fine di identificare l'autore del reato.

In tale complessivo contesto, nel quale assume preliminare e prevalente rilievo il numero della targa dell'autovettura usata, preso dalla persona offesa e trascritto da una sua amica, il tabulato con il tracciato del GPS si inserisce quale elemento ulteriore e di riscontro.

Tale elemento, infatti, assume rilievo più che altro al fine di confermare la presenza dell'autovettura nel luogo e nell'ora in cui il reato è stato commesso e il diverso e ulteriore accertamento, cioè quello teso a escludere che l'autovettura si sia fermata (accertamento pure tentato che, peraltro, difficilmente potrebbe essere effettuato a fronte delle minime distanze percorse e della bassissima velocità tenuta dall'autovettura) non è decisivo.

A fronte delle coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'accaduto e circa l'individuazione dell'autore del reato nel ricorrente, effettuata attraverso il numero di targa e in virtù del riferimento alla località di provenienza, "Mantovana", coincidente con quella riferita per come appresa dall'autore dl fatto, infatti, anche la sola compatibilità del tracciato con il tempo di effettiva commissione del reato risulta sufficiente.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e in relazione all'art.512 bis cod. proc. pen. evidenziando che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria.

Dichiarazioni che non sarebbero state legittimamente acquisite al dibattimento e che, considerato che le persone offese si sarebbero volontariamente rese irreperibili, non sarebbero utilizzabili.

Le stesse dichiarazioni, poi, non sarebbero state correttamente valutate con riferimento alle altre emergenze processuali e avrebbero dovuto essere supportate da ulteriori elementi di riscontro.

La doglianza è manifestamente infondata.

La questione, infatti, risulta dedotta sulla base di una premessa errata in fatto, cioè che le dichiarazioni siano state acquisite ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen.

Dalla sentenza impugnata, invece, risulta che le dichiarazioni delle persone offese sono state acquisite al dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 19 novembre 2019 allorché la difesa ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini dalle due testimoni "con rinuncia ad ogni oralità" (cfr. pag. 10 della sentenza della Corte d'Appello).

In tale situazione, nella quale la difesa ha rinunciato ad accertare la sussistenza dei presupposti che condizionano l'acquisizione e l'utilizzazione dell'atto, pertanto, nessuna censura è possibile sul punto in questa sede.

Diversamente da quanto indicato nel motivo di ricorso, d'altro canto, in assenza di elementi dai quali poter desumere che le persone offese si siano sottratte al controesame cui la difesa non ha mai tentato di sottoporle (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno correttamente utilizzato e valutato le dichiarazioni legittimamente acquisite con l'accordo della difesa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2019 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di giurisdizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Ministero Pubblico di Lugano per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rilevando che nel corso del processo, anche a seguito delle acquisizioni documentali sollecitate dal giudice, sarebbero emerse incontestabilmente sia l'insussistenza del reato presupposto, per il quale era stata disposta l'archiviazione, che quella dell'elemento psicologico, ciò in quanto il ricorrente, che l'aveva regolarmente acquistata, non poteva avere avuto alcun sospetto in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura. La doglianza non è consentita a risulta comunque manifestamente infondata. 1.1. La sentenza con la quale il giudice italiano rinuncia alla giurisdizione in favore dì una autorità giudiziaria straniera è ricorribile per cassazione in via eccezionale in quanto la pronuncia non può essere oggetto di conflitto (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Gueriní, Rv. 272219; Sez. 2, n. 20223 del 15/04/2009, Sabeur, Rv. 244889). Sotto tale profilo, pertanto, con il ricorso possono essere dedotti esclusivamente vizi afferenti la pronuncia relativa alla giurisdizione e ogni altra diversa e ulteriore questione non è consentita. 1.2. Il giudice che rilevi il proprio difetto di giurisdizione, d'altro canto, preso atto di una situazione che lo priva radicalmente dello stesso di ius dicere, non ha il potere di pronunciarsi sul merito dell'imputazione e ogni decisione, anche la declaratoria delle cause di non punibilità contemplate nell'art. 129 c.p.p., gli è preclusa (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260132; cfr. anche Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201547). Ragioni queste per le quali il ricorso, nel quale sono proposte cesure che non riguardano alcun vizio circa la correttezza o meno della decisione in ordine alla ritenuta carenza di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria svizzera e che si riferiscono a una decisione che il giudice di merito non aveva il potere di assumere, è inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 22/3/2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA] ,/[OSCURATO:PERSONA] PENALE2 IL e 7 LUE 2022, CANOMI Claudia P emetti ( ,/j/ 6219-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 813/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14123/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di SCE' MICHELE, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 15/12/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA in data 12/11/2019, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata di cui al capo A) e ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di SCE' MICHELE in relazione al medesimo reato di cui agli artt. 628, commi primo e terzo numeri 3 bis e 4 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova.1.2. Violazione di legge e in relazione all'art. 512 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova rilevando, in specifico, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una conclusione fondata su di una errata e contraddittoria valutazione dei tracciati e dei tempi contenuti nei tabulati del GPS degli spostamenti dell'autovettura del ricorrente. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, che ha pure rinnovato l'istruttoria dibattimentale per approfondire quanto evidenziato dalla difesa, ha proceduto a una articolata ricostruzione di quanto accaduto e ha reso adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b). Nella valutazione complessiva ì giudici dì merito hanno tenuto conto di tutti gli elementi emersi e, correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, hanno evidenziato i dati significativi al fine di identificare l'autore del reato. In tale complessivo contesto, nel quale assume preliminare e prevalente rilievo il numero della targa dell'autovettura usata, preso dalla persona offesa e trascritto da una sua amica, il tabulato con il tracciato del GPS si inserisce quale elemento ulteriore e di riscontro. Tale elemento, infatti, assume rilievo più che altro al fine di confermare la presenza dell'autovettura nel luogo e nell'ora in cui il reato è stato commesso e il diverso e ulteriore accertamento, cioè quello teso a escludere che l'autovettura si sia fermata (accertamento pure tentato che, peraltro, difficilmente potrebbe essere effettuato a fronte delle minime distanze percorse e della bassissima velocità tenuta dall'autovettura) non è decisivo. A fronte delle coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'accaduto e circa l'individuazione dell'autore del reato nel ricorrente, effettuata attraverso il numero di targa e in virtù del riferimento alla località di provenienza, "Mantovana", coincidente con quella riferita per come appresa dall'autore dl fatto, infatti, anche la sola compatibilità del tracciato con il tempo di effettiva commissione del reato risulta sufficiente. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e in relazione all'art.512 bis cod. proc. pen. evidenziando che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria. Dichiarazioni che non sarebbero state legittimamente acquisite al dibattimento e che, considerato che le persone offese si sarebbero volontariamente rese irreperibili, non sarebbero utilizzabili. Le stesse dichiarazioni, poi, non sarebbero state correttamente valutate con riferimento alle altre emergenze processuali e avrebbero dovuto essere supportate da ulteriori elementi di riscontro. La doglianza è manifestamente infondata. La questione, infatti, risulta dedotta sulla base di una premessa errata in fatto, cioè che le dichiarazioni siano state acquisite ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen. Dalla sentenza impugnata, invece, risulta che le dichiarazioni delle persone offese sono state acquisite al dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 19 novembre 2019 allorché la difesa ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini dalle due testimoni "con rinuncia ad ogni oralità" (cfr. pag. 10 della sentenza della Corte d'Appello). In tale situazione, nella quale la difesa ha rinunciato ad accertare la sussistenza dei presupposti che condizionano l'acquisizione e l'utilizzazione dell'atto, pertanto, nessuna censura è possibile sul punto in questa sede. Diversamente da quanto indicato nel motivo di ricorso, d'altro canto, in assenza di elementi dai quali poter desumere che le persone offese si siano sottratte al controesame cui la difesa non ha mai tentato di sottoporle (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno correttamente utilizzato e valutato le dichiarazioni legittimamente acquisite con l'accordo della difesa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 26218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris