Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:819
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 ottobre 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]242/24 P

[OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] « Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca sulla cogenerazione di calore e di elettricità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per i gestori della rete di distribuzione di rifornirsi presso i produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo maggiorato di un premio che può essere accompagnato da un bonus – Nozione di “aiuto di Stato” – Misure concesse mediante risorse statali » Introduzione

1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 gennaio 2024,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(T‑409/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:34) con la quale il Tribunale ha annullato la decisione C(2021) 3918 final della [OSCURATO:PERSONA], del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – [OSCURATO:PERSONA] – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – [OSCURATO:PERSONA] – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft‑Wärme‑Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità) del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498; in prosieguo: il «KWKG del 2016»)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale quest’ultima ha constatato che varie misure (in prosieguo: le «misure controverse») dirette a sostenere la produzione di energia elettrica da parte degli impianti di cogenerazione di calore e di elettricità (combined heat and power; in prosieguo: la «CHP») costituiscono aiuti di Stato.

2. Nella causa in esame la Corte è chiamata a fornire chiarimenti in merito all’interpretazione del requisito delle «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In particolare, essa avrà occasione di pronunciarsi sulla questione se la portata della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98; in prosieguo: la «sentenza PreussenElektra», EU:C:2001:160), che fornisce il criterio giuridico per escludere l’impegno delle risorse statali, debba essere intesa in modo più restrittivo di quello risultante dalla sentenza impugnata.

Fatti, decisione controversa e sentenza impugnata

3. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata.

Possono essere sintetizzati come segue.

Le misure controverse e il loro finanziamento

4. Il 28 gennaio 2019 e il 23 settembre 2020 le autorità tedesche hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di misure di modifica del KWKG del 2016, alcune delle quali furono ulteriormente modificate durante il dicembre 2020.

Tutte queste misure corrispondono alla normativa relativa al sostegno alla CHP in vigore dal 1° gennaio 2021 (in prosieguo: il «KWKG del 2020»), cui si aggiunge un ultimo emendamento relativo alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno previsto dall’articolo 27 del KWKG del 2020.

5. Il KWKG del 2020 si propone, in particolare, l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la protezione del clima e dell’ambiente, aumentando la produzione netta di elettricità CHP entro il 2025.

6. A tal fine, esso prevede una serie di misure di sostegno i) alla produzione di elettricità da parte di centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, modernizzate e ottimizzate, ii) alle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia, iii) agli impianti di stoccaggio di calore e di freddo, iv) alla produzione di elettricità da parte delle centrali CHP esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di sostegno alla CHP»), nonché v) una misura di fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno.

7. Tali misure assumono la forma di un premio, che può essere accompagnato da un bonus, che si aggiunge alle entrate derivanti dalla vendita al prezzo di mercato dell’energia elettrica prodotta, oppure, per il solo caso della fabbricazione di gas industriali, in cui la produzione di idrogeno costituisce la maggior parte del valore aggiunto totale, di un tetto massimo dell’importo del prelievo che può essere recuperato nei confronti dei produttori di idrogeno dai gestori di rete.

8. Il sostegno viene concesso tramite procedure di gara organizzate dal regolatore nazionale, ossia la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «BNetzA»), oppure direttamente in virtù del KWKG del 2020.

In quest’ultimo caso, i beneficiari sono automaticamente legittimati a ricevere tale sostegno qualora soddisfino i criteri di ammissibilità, il che viene verificato dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo sulle esportazioni, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BAFA») su domanda di tali beneficiari.

Qualora questi ultimi soddisfino tutti i criteri, il BAFA rilascia un’autorizzazione che conferma la loro idoneità.

9. Nella presente causa riveste un’importanza particolare il meccanismo di finanziamento delle misure controverse, descritto dal Tribunale come suddiviso in due livelli.

10. Nel primo livello, il gestore di rete di distribuzione o di trasporto interessato è legalmente obbligato a versare ai gestori delle centrali CHP, degli impianti di stoccaggio e delle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento (in prosieguo: i «gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP» o i «beneficiari CHP») connessi alla sua rete gli importi previsti dal KWKG del 2020 e tali beneficiari hanno il diritto di riceverli (in prosieguo: il «supplemento di prezzo KWKG»)( 2 ).

11. Affinché ciascun gestore di rete veda compensato l’onere finanziario supplementare risultante dai suoi obblighi a titolo del KWKG del 2020, tale legge ha istituito un meccanismo mediante il quale tale onere viene ripartito in maniera equa tra i gestori di rete (distribuzione o trasporto) in proporzione ai consumi dei consumatori collegati alla loro rete, e poi compensato grazie al prelievo del KWKG del 2020.

12. Così, in un primo tempo, i gestori di rete di trasporto rimborsano ai gestori di rete di distribuzione l’importo totale che questi ultimi hanno versato ai beneficiari CHP.

In un secondo tempo, i gestori di rete di trasporto calcolano l’importo totale dei pagamenti effettuati ai gestori di rete di distribuzione e ai beneficiari CHP.

Tale importo totale è quindi diviso per il consumo totale di energia elettrica.

Il risultato rappresenta il carico medio per kilowattora (KWh) di energia elettrica per le misure controverse (in prosieguo: il «prelievo KWKG»).

I gestori di rete di distribuzione sono tenuti a versare ai gestori di rete di trasporto il prelievo KWKG per ogni KWh di energia elettrica che essi hanno distribuito ai clienti finali.

13. L’importo del prelievo KWKG viene calcolato ogni anno dai gestori di rete di trasporto, secondo la metodologia prevista dal KWKG del 2020 e sotto il controllo del BAFA e della BNetzA.

Esso viene espresso in un prezzo uniforme per KWh di elettricità consumata, fatto salvo il tasso ridotto di cui beneficiano alcune categorie di utenti.

14. Nel secondo livello, i gestori di rete hanno il diritto, senza esservi obbligati dalla legge, di ripercuotere il prelievo KWKG nel calcolo dei canoni di rete che essi pretendono dai loro clienti, utenti finali di energia elettrica, per ogni KWh di energia elettrica fornita in [OSCURATO:PERSONA] attraverso la rete elettrica.

In via di deroga, i gestori di rete di trasporto hanno il diritto di reclamare un prelievo KWKG ridotto per i grandi consumatori di energia come i produttori di idrogeno.

15. Il KWKG del 2020 prevede un limite annuo di bilancio di 1,8 miliardi di euro per le misure controverse e dunque per il prelievo KWKG totale.

Decisione controversa

16. Il 3 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.

17. Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le misure controverse come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, constatando, in particolare, che esse erano finanziate mediante risorse statali.

In particolare, ai punti 220 e 221 della decisione controversa, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante le entrate derivanti da un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato, gestite e destinate conformemente alle disposizioni della normativa.

D’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo al prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno costituiva una rinuncia a risorse statali.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno constatato che le misure controverse erano compatibili con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, cosicché essa ha deciso di non sollevare obiezioni.

Sentenza impugnata

19. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale ha dedotto un motivo unico, relativo all’interpretazione e all’applicazione errate dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato che le imprese interessate dalle misure controverse beneficiavano di aiuti concessi mediante risorse statali.

20. Al punto 36 della sentenza impugnata. il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, derivante dalla sentenza del 12 gennaio 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

( 3 ),, secondo la quale possono essere qualificati come risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, dei fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa (primo criterio) e, dall’altro, delle somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti (secondo criterio).

Questi due criteri costituiscono criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 4 ).

21. Il Tribunale, in un primo tempo, ha analizzato, ai punti da 41 a 118 della sentenza impugnata, se le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali e, in un secondo momento, ha esaminato, ai punti da 119 a 126 di tale sentenza, se così fosse per la misura relativa al tetto massimo del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno.

22. Per quanto riguarda le misure di sostegno alla CHP, in primo luogo, il Tribunale, ai punti da 56 a 90 della sentenza impugnata, ha esaminato se il prelievo KWKG o il supplemento di prezzo KWKG costituissero un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi del primo criterio.

In secondo luogo, ai punti da 91 a 100 di tale sentenza, esso ha verificato se gli importi di tale prelievo o di tale supplemento di prezzo rimanessero sotto il controllo pubblico costante, ai sensi del secondo criterio.

In terzo luogo, ai punti da 101 a 117 di detta sentenza, esso ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’applicazione nel caso di specie della giurisprudenza derivante dalla sentenza PreussenElektra .

23. Per quanto riguarda il primo criterio, il Tribunale ha considerato anzitutto, al punto 67 della sentenza impugnata, che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete ai beneficiari CHP, effettuati al «primo livello» della catena di approvvigionamento, riguardavano unicamente la destinazione dei fondi conforme alla legge in quanto tali gestori erano legalmente obbligati a concedere un sostegno finanziario ai beneficiari CHP.

Per contro, essi non fornivano alcuna indicazione quanto all’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete.

Secondo il Tribunale, constatare che tali pagamenti costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della pertinente giurisprudenza equivarrebbe a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari.

24. Successivamente, ai punti da 68 a 71 di tale sentenza, il Tribunale ha distinto la situazione del caso di specie, in cui i gestori di rete non hanno alcun obbligo legale di ripercuotere il prelievo KWKG sui loro clienti al secondo livello della catena di approvvigionamento, da quelle esaminate nella giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua decisione ( 5 ).

25. Inoltre, ai punti 71 e 72 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato in quale momento e da chi fosse effettuata la gestione dei fondi.

26. Infine, il Tribunale, ai punti da 73 a 77 della medesima sentenza, ha precisato che non si può sostenere che lo Stato si sia appropriato delle risorse dei gestori di rete, in quanto questi ultimi non erano necessariamente i debitori finali dell’onere finanziario determinato dalle misure di sostegno alla CHP.

Infatti, la possibilità, per i gestori di rete, di far sopportare l’onere di tali misure ai loro clienti era sufficiente per escludere che tali gestori fossero i debitori finali di tale onere.

27. Alla luce del secondo criterio, vale a dire il controllo dello Stato sulle risorse in questione, il Tribunale, al punto 93 della sentenza impugnata, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva chiaramente ed espressamente esaminato nella decisione controversa, in quanto i due criteri in questione erano alternativi.

28. In ogni caso, il Tribunale, ai punti da 98 a 100 di tale sentenza, ha dichiarato che tale secondo criterio non era soddisfatto nel caso di specie.

Infatti, la circostanza che i fondi utilizzati fossero esclusivamente destinati dalla legge all’esecuzione di talune missioni tendeva piuttosto a dimostrare, in assenza di qualsivoglia elemento in senso contrario, che lo Stato non era proprio in grado di disporre di detti fondi, vale a dire che lo Stato non avrebbe potuto decidere una destinazione diversa da quella prevista dalla legge.

29. Quanto alla giurisprudenza derivante dalla sentenza PreussenElektra , il Tribunale, ai punti da 101 a 117 della sentenza impugnata, ha deciso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che essa non fosse applicabile nel caso di specie per il motivo che le misure di sostegno alla CHP non costituivano una «semplice regolamentazione dei prezzi» ai sensi di tale sentenza.

Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare, indipendentemente dalla questione se le misure di sostegno alla CHP costituissero o meno una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi», che il vantaggio a favore dei beneficiari CHP non era concesso dai gestori di rete, che sono entità private, mediante risorse finanziarie loro proprie, ma che questi ultimi erano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale.

30. Avendo concluso che le misure a sostegno della CHP non erano finanziate da risorse statali, il Tribunale ne ha dedotto, ai punti da 119 a 126 della sentenza impugnata, che il tetto massimo del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno non poteva essere assimilato a una rinuncia di risorse statali.

31. Sulla base di tale motivazione, il Tribunale ha accolto il motivo unico della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la decisione controversa.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

32. Il 3 aprile 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato.

33. In subordine, essa chiede alla Corte, per quanto riguarda le misure di cui al punto 198, lettere da a) a d), della decisione controversa, vale a dire le misure di sostegno alla CHP, di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato.

34. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede di condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

35. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di confermare la sentenza impugnata, nonché di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

36. Le parti hanno esposto le loro difese orali all’udienza tenutasi l’11 giugno 2025.

Sull’impugnazione

37. A sostegno della sua impugnazione, che riguarda unicamente le misure di sostegno alla CHP, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio delle «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nella qualificazione giuridica dei fatti.

Tale motivo si articola in due parti.

Prima di esaminarle, mi sembra tuttavia necessario formulare alcune osservazioni preliminari in merito al contesto normativo pertinente.

Osservazioni preliminari

38. Occorre ricordare che la qualificazione come aiuto di Stato presuppone il soddisfacimento di quattro condizioni, tra cui l’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali.

È da tempo pacifico che una siffatta condizione è soddisfatta se, da un lato, la misura è concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, essa è imputabile allo Stato membro interessato ( 6 ).

39. Per quanto riguarda la condizione relativa all’imputabilità, essa richiede che si esamini se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione della misura in questione.

È pacifico che qualsiasi misura stabilita per via legislativa è, per ciò stesso, imputabile allo Stato membro interessato ( 7 ).

40. Quanto alla condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso mediante risorse statali, che costituisce l’oggetto del motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il soddisfacimento di tale condizione richiede un onere finanziario specifico gravante sul bilancio statale ( 8 ).

Essa ha poi precisato che siffatto onere finanziario esiste non solo nel caso di un trasferimento positivo di fondi pubblici, ma anche di una rinuncia ad entrate che sarebbero state normalmente versate allo Stato ( 9 ), e che non è necessario che tale onere sia dimostrato, in quanto è sufficiente la creazione di un rischio concreto che esso si realizzi in futuro ( 10 ).

41. La Corte ha infine completato la «dematerializzazione» del trasferimento di risorse statali risultante da tale giurisprudenza considerando che la nozione di «risorse statali» comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato.

Secondo la Corte, anche se somme concesse mediante una misura di sostegno finanziario non sono permanentemente in possesso dell’Erario, tali somme possono anche costituire risorse statali qualora restino costantemente sotto il controllo pubblico e quindi a disposizione delle autorità nazionali competenti ( 11 ).

42. Il limite del criterio del controllo pubblico è stato poi tracciato nella sentenza PreussenElektra .

Le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito della causa all’origine di tale sentenza riguardavano l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della legge tedesca relativa all’immissione nella rete di servizio pubblico di corrente proveniente da energie rinnovabili.

In forza di tale disposizione, le imprese di fornitura di energia elettrica erano tenute ad acquistare l’energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia innovabili a prezzi minimi basati sul ricavo medio per KWh proveniente dalla fornitura di energia elettrica a tutti i consumatori finali da parte delle imprese di fornitura di energia elettrica.

43. Per quanto riguarda la questione se fossero in tal modo mobilitate risorse statali, la Corte ha risposto in senso negativo.

Anzitutto, essa ha chiarito che la distinzione stabilita dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» è intesa unicamente a ricomprendere nella nozione di «aiuto di Stato» i vantaggi concessi direttamente dallo Stato, nonché quelli concessi da enti pubblici o privati, designati o istituiti dagli Stati ( 12 ).

Sulla base di tale constatazione, essa ha concluso che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica ( 13 ).

44. Il criterio giuridico derivante da tale sentenza costituisce la linea di demarcazione tra le misure nazionali aventi carattere puramente regolamentare e le misure di aiuto, poiché solo queste ultime implicano l’utilizzo di risorse statali.

45. Più di recente, la Corte è stata chiamata a esaminare la condizione relativa alle «risorse statali» in una serie di cause relative ai regimi nazionali intesi a sostenere la produzione di energia elettrica, segnatamente quella risultante da fonti di energia rinnovabili, finanziate mediante supplementi di prezzo imposti dallo Stato agli acquirenti di elettricità.

Quanto alla condizione relativa alla concessione del vantaggio mediante risorse statali, la Corte ha applicato un criterio secondo il quale fondi di origine privata devono essere qualificati come risorse statali se provengono da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro interessato e se sono gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa ( 14 ).

46. Nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo criterio e quello del controllo pubblico sono i due criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ( 15 ).

Sulla prima parte del motivo unico Sintesi degli argomenti delle parti

47. Con la prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP assunto dai gestori di rete di distribuzione non costituisce un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte e che, pertanto, nel caso di specie, non sono state mobilitate risorse statali.

48. Essa ritiene che la conclusione del Tribunale sia basata su tre constatazioni, tutte e tre viziate da un errore di diritto.

49. Anzitutto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti da 65 a 70 e 89 della sentenza impugnata, ha considerato che, per accertare l’esistenza di risorse statali, è necessario evitare qualsiasi confusione tra l’uso e l’origine dei fondi.

Pertanto, la persona tenuta al pagamento del prelievo dovrebbe distinguersi dalla persona che ha riscosso tale prelievo e l’ha versato a titolo di aiuto a terzi.

Dal momento che, come nel caso di specie, queste due persone coincidono, in quanto ciascun gestore di rete di distribuzione è il soggetto passivo del prelievo KWKG nonché il responsabile del versamento del supplemento di prezzo KWKG ai beneficiari CHP, non esisterebbero risorse statali.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nulla nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, né nella giurisprudenza richiamata dal Tribunale, autorizzi a esigere l’esistenza di un rapporto triangolare tra il soggetto passivo del prelievo, il responsabile della concessione dell’aiuto e il beneficiario dello stesso.

50. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti 71, 72 e 88 della sentenza impugnata, ha contestato a tale istituzione di non aver dimostrato che i fondi generati dal supplemento di prezzo KWKG fossero riscossi e gestiti conformemente alla normativa nazionale.

Il Tribunale avrebbe considerato tale riscossione e gestione come condizione che si aggiungerebbe a quella relativa all’esistenza di un prelievo obbligatorio.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, secondo la giurisprudenza, non sia necessario che siano soddisfatte altre condizioni, quali la gestione e la ripartizione dei fondi conformemente alla normativa nazionale, in quanto la semplice qualità di imposta è sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali.

51. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, queste due prime constatazioni del Tribunale si basano su un altro errore, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario tra i gestori di rete non poteva essere considerato una «gestione dei fondi» per il motivo che tale meccanismo attuava unicamente una compensazione dell’onere tra gestori di rete.

52. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che i gestori della rete di distribuzione fossero effettivamente soggetti ad un prelievo obbligatorio, dato che questi ultimi avrebbero avuto la possibilità di ripercuotere il prelievo sui loro clienti.

A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, conformemente alla giurisprudenza, la sola possibilità di ripercuotere i costi aggiuntivi su terzi è inconferente ai fini della constatazione dell’esistenza di risorse statali.

53. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] respinge tutti questi argomenti.

Valutazione

54. A fini di chiarezza della mia esposizione, la mia valutazione sarà incentrata sulle censure della [OSCURATO:PERSONA] alle diverse constatazioni effettuate dal Tribunale per concludere nel senso dell’annullamento della decisione controversa nella sentenza impugnata. – Sulla censura alla prima constatazione del Tribunale

55. Per quanto riguarda la prima di tali constatazioni, occorre ricordare ancora una volta la premessa dell’iter logico seguito dal Tribunale in questa parte della sentenza impugnata.

56. Dopo aver osservato che l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio in forza della legge consente di constatare che sono stati utilizzati fondi statali per finanziare il vantaggio così concesso, il Tribunale ha affermato che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete ai gestori delle centrali e degli altri impianti CHP, che hanno luogo al «primo livello» della catena di approvvigionamento, non forniscono «alcuna indicazione» riguardo all’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete ai fini della concessione del sostegno finanziario ai beneficiari.

A suo avviso, concludere che i pagamenti in questione costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio equivale a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari ( 16 ).

57. Secondo il Tribunale, la giurisprudenza relativa alle misure di aiuto di Stato volte a sostenere la produzione di elettricità, in particolare quella derivante da fonti di energia rinnovabili, corrobora tale constatazione.

Infatti, nelle sentenze pertinenti i fondi avevano ad origine prelievi obbligatori gravanti sull’elettricità imposti ai consumatori di energia elettrica, il che dimostrava il finanziamento statale delle misure.

Per contro, la circostanza dell’esistenza di un obbligo incombente ai gestori di rete di versare somme ai beneficiari consente unicamente di constatare la destinazione dei fondi conformemente alla legge ( 17 ).

58. Tale analisi del Tribunale non si presta, a mio avviso, ad alcuna obiezione.

59. Occorre rilevare, infatti, che tale giurisprudenza è basata su una lettura della sentenza PreussenElektra secondo la quale risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sono impegnate quando un sostegno finanziario concesso dai poteri pubblici a determinate imprese è finanziato esclusivamente mediante l’imposizione di oneri gravanti su operatori privati ed è versato ai beneficiari direttamente da tali operatori.

Ne consegue che il «primo livello» della catena di approvvigionamento, consistente nell’obbligo legale per i gestori di rete di acquisto ad un prezzo maggiorato di un premio che può essere accompagnato da un bonus, non può, di per sé, implicare l’impegno di risorse statali.

60. La necessità che esista un rapporto triangolare tra il soggetto passivo del prelievo, l’entità incaricata della concessione del sostegno finanziario e il beneficiario di quest’ultimo si spiega con il fatto che la giurisprudenza fa dipendere l’origine statale dei fondi impiegati dall’esistenza di un prelievo obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento.

61. Le sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

, FVE Holýšov e

[OSCURATO:PERSONA]

, citate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi, consentono in realtà di confermare che le valutazioni effettuate dal Tribunale su tale punto sono fondate. 62. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, il supplemento di prezzo in questione era pagato dai consumatori ai gestori di rete di trasporto, riscosso da una società designata a tal fine dalla legge e trasferito alle quattro imprese nazionali produttrici di energia elettrica a titolo di compensazione per i costi sostenuti da queste stesse imprese prima della liberalizzazione del mercato.

63. Nella sua sentenza la Corte ha constatato che il supplemento in questione costituiva un onere imposto unilateralmente dalla legge ai consumatori che erano tenuti a pagarlo.

Pertanto, tale supplemento era un’imposta ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE e aveva quindi origine in una risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 18 ).

64. Nella causa all’origine della sentenza FVE Holýšov , si trattava di misure a favore dei produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili sotto forma di un prezzo minimo di acquisto o di un premio destinato ad aumentare il prezzo di mercato pagato dagli operatori della rete elettrica.

Tali misure erano finanziate mediante un prelievo speciale, sotto forma di un supplemento versato dai consumatori finali a tali operatori.

65. Nella sentenza pronunciata in sede di impugnazione, in risposta ad un argomento presentato dalle ricorrenti, la Corte ha dichiarato che il fatto che i fondi provenissero da un prelievo obbligatorio era sufficiente ai fini della qualificazione come risorse statali ( 19 ).

Orbene, da una semplice lettura dei punti della sentenza del Tribunale, oggetto dell’argomento di tali ricorrenti ( 20 ), risulta che la Corte ha così inteso respingere la censura contro la qualificazione di detto prelievo speciale come imposta parafiscale.

66. Deduco da tali sentenze che qualsiasi prelievo obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento, che serva a compensare i costi supplementari derivanti dall’obbligo legale incombente agli operatori delle reti e di trasporto di energia elettrica di acquistare energia elettrica a un determinato prezzo, al «primo livello» della catena di approvvigionamento, è necessario per dimostrare l’esistenza di un’imposta o di un contributo obbligatorio che soddisfi la condizione delle «risorse statali».

Per contro, un siffatto obbligo legale implica l’impegno di risorse statali solo se combinato con detto prelievo obbligatorio.

La sentenza riassuntiva nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

, che riguarda un regime di finanziamento a due livelli analoghi a quello di cui trattasi nel caso di specie, conferma tale lettura ( 21 ).

67. In altri termini, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, nelle cause rientranti in tale linea giurisprudenziale, il «secondo livello» non rientra semplicemente nel contesto di fatto, ma costituisce un elemento decisivo nella valutazione giuridica della Corte.

68. Alla luce di quanto precede, non si può sostenere, a mio avviso, che la prima constatazione risultante dai punti da 65 a 70 della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto. – Sulla censura alla seconda constatazione del Tribunale

69. Alla luce della seconda constatazione del Tribunale, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita di aver presunto che il supplemento di prezzo KWKG debba non solo costituire un prelievo obbligatorio, ma anche essere gestito conformemente alla normativa nazionale ( 22 ).

70. [OSCURATO:PERSONA] si dichiara infatti in disaccordo con l’interpretazione, da parte del Tribunale, del punto 35 della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, secondo cui «[d]ei fondi devono essere considerati come “risorse statali” (...) qualora provengano da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro in questione e siano gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa».

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale punto, e la giurisprudenza cui esso fa riferimento, devono essere intesi nel senso che la mera natura di imposta o di prelievo obbligatorio è sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] si basa su due motivi principali.

71. In primo luogo, l’interpretazione da essa raccomandata sarebbe conforme alla giurisprudenza successiva alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, in particolare al punto 46 della sentenza FVE Holýšov .

72. Non sono d’accordo.

73. Infatti, il punto 46 della sentenza FVE Holýšov , già considerato in precedenza al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, mira chiaramente a precisare il significato dei punti da 65 a 72 della sentenza EEG 2012 , nei quali la Corte aveva esaminato la questione se gli importi generati dal pagamento che i gestori della rete di trasporto di energia elettrica avevano il diritto di esigere dai fornitori di elettricità comportassero una risorsa statale assimilabile a un’imposta.

La risposta della Corte era stata negativa per il motivo che la normativa in questione non obbligava i fornitori a ripercuotere sui clienti finali gli importi così versati ( 23 ).

74. Al punto 46 della sentenza FVE Holýšov la Corte ha dichiarato che il fatto di provenire da un prelievo che comporta la ripercussione obbligatoria è sufficiente ai fini della qualificazione come risorse statali.

Ciò è già stato menzionato in precedenza.

Occorre aggiungere che essa ha quindi respinto l’interpretazione, proposta dalle parti proponenti impugnazione in tale causa, secondo la quale un obbligo di pagamento unilateralmente imposto dallo Stato, combinato con una corrispondente diminuzione del bilancio statale, implica l’impegno delle risorse statali ( 24 ), in mancanza di una ripercussione obbligatoria a valle della catena di approvvigionamento.

75. Il rigetto di tale interpretazione è stato confermato nella sentenza WEPA Hygieneprodukte e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 25 ).

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto applicare una nozione di «prelievo» da intendersi come l’imposizione unilaterale e, con un atto di esercizio di pubblici poteri, dell’obbligo di pagamento di un supplemento nonché un criterio relativo all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra il bilancio dello Stato e il supplemento in questione.

A tal riguardo, la Corte ha considerato che, in particolare, la giurisprudenza relativa alle imposte o ai contributi obbligatori gravanti sui consumatori o sui clienti finali non« menziona» né una siffatta nozione né «un siffatto criterio»( 26 ).

76. In sintesi, non si può sostenere che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete alle imprese produttrici di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, effettuati al «primo livello», siano tali da mobilitare risorse statali per il solo fatto che sono stati imposti unilateralmente dalla legge.

Al contrario, la natura statale delle risorse può essere accertata unicamente a causa dell’esistenza di una ripercussione obbligatoria sui clienti finali, al «secondo livello», dell’importo corrispondente a tali pagamenti.

77. Una volta individuato tale prelievo obbligatorio, la logica del controllo pubblico sottesa a tale giurisprudenza implica che sia necessario verificare che le somme così riscosse siano utilizzate ai fini della concessione di un vantaggio ai beneficiari conformemente alla normativa.

78. Ne consegue che, quando la normativa nazionale di cui trattasi include un «primo livello» come nel caso di specie, la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi alimentati da un contributo obbligatorio conformemente alla normativa nazionale è indispensabile affinché tali fondi possano essere qualificati come «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

79. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, alla quale fa riferimento il punto 34 della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte abbia ripreso integralmente e senza ulteriori qualificazioni la nozione di «tassa» o di «imposizione» ai sensi degli attuali articoli 30 (tasse di effetto equivalente a un dazio doganale) e 110 (imposizioni interne discriminatorie) TFUE per concluderne che il supplemento di prezzo in questione era assimilabile a una tassa e aveva quindi origine da risorse statali. [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale nozione richiede unicamente che «l’onere pecuniario [gravi sul]l’operatore in forza di un atto unilaterale della pubblica autorità»( 27 ).

80. Tale argomento non è tale da inficiare la conclusione cui sono giunto al paragrafo 78 delle presenti conclusioni.

81. Infatti, occorre rilevare che, nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, precedente all’enunciazione del criterio relativo all’esistenza di un’imposta o di un contributo obbligatorio in tale settore ( 28 ), i punti che seguono l’iter logico richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA] rivelano la necessità di una gestione e di una ripartizione dei fondi conforme alla normativa statale.

Infatti, da tali punti risulta che, conformemente alla normativa nazionale, l’imposta di cui trattasi era versata al gestore di rete, poi ceduta alla società designata dalla legge, la quale non disponeva di alcuna possibilità di utilizzare detti fondi per destinazioni diverse da quelle previste da tale normativa ( 29 ).

82. Pertanto, dalla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

non si può dedurre che il carattere statale delle risorse dipenda esclusivamente dall’esercizio del potere pubblico inerente all’imposizione di un obbligo di pagamento, indipendentemente da una gestione e da una ripartizione dei fondi risultanti da un siffatto obbligo in modo conforme alla normativa dello Stato membro interessato.

83. In ogni caso, non ritengo che il fatto che gli articoli 30 e 110 TFUE, da un lato, e l’articolo 107 TFUE, dall’altro, riguardino nel caso di specie un’azione fiscale dello Stato che ostacola il mercato interno, possa giustificare un’interpretazione convergente della nozione di «imposta».

Occorre ricordare, al riguardo, che le prime due disposizioni hanno un obiettivo diverso rispetto a quest’ultima.

Infatti, mentre gli articoli 30 e 110 TFUE mirano a preservare la libera circolazione delle merci e la concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati, l’articolo 107 TFUE ha come obiettivo, più in generale, di preservare la concorrenza fra imprese tramite il divieto di qualsiasi aiuto, concesso da uno Stato membro e che soddisfi le condizioni ivi stabilite.

84. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi interessati conformemente alla normativa statale non può essere considerata una condizione autonoma, in quanto essa significa che l’iniziativa di istituire un prelievo obbligatorio deve spettare allo Stato e non a due associazioni di diritto privato.

Essa cita, al riguardo, le sentenze Pearle e a. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKLARREE ( 30 ).

85. È vero che, nelle sentenze pronunciate in queste due cause, la Corte ha considerato che un obbligo di pagamento reso vincolante per il soggetto passivo attraverso un intervento statale non implicava l’utilizzo di risorse statali per il motivo che tale obbligo non era stato istituito dallo Stato.

86. L’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] equivale tuttavia a confondere la condizione secondo cui un vantaggio deve essere concesso «mediante risorse statali» e quella dell’imputabilità allo Stato.

Mi sembra, infatti, che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi conformemente alla normativa statale imponga di verificare non solo se le modalità di destinazione del sostegno finanziario siano previste, a monte, da tale normativa, ma anche se queste stesse modalità siano tali da escludere qualsiasi possibilità che i fondi interessati siano utilizzati per destinazioni diverse da quella prevista da detta normativa.

87. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente sostenuto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, in primo luogo, che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi conformemente alla normativa nazionale costituisce una condizione necessaria per l’impegno di risorse statali e, in secondo luogo, che l’iniziativa dell’istituzione del supplemento di prezzo KWKG proveniente dallo Stato tedesco non era sufficiente a provare l’impegno delle sue risorse.

88. Alla luce di quanto precede, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i punti 71, 72, da 80 a 85, 88 e da 97 a 99 della sentenza impugnata sarebbero viziati da questi due errori di diritto. – Sulla censura, in subordine, alla prima e alla seconda constatazione del Tribunale

89. Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in subordine, che le prime due constatazioni del Tribunale si basano su una qualificazione giuridica errata dei fatti, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario tra i gestori di rete previsto dal KWKG non poteva essere considerato come una «gestione di fondi» per il motivo che tale meccanismo istituiva unicamente una compensazione dell’onere tra gestori di rete ( 31 ).

90. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’onere finanziario gravante sui gestori di rete di distribuzione non risulterebbe dal pagamento del supplemento di prezzo KWKG, per il quale tali gestori sarebbero stati rimborsati dai gestori di rete di trasporto, bensì dal pagamento del prelievo KWKG che i gestori di rete di distribuzione verserebbero ai gestori di rete di trasporto.

Questi ultimi utilizzerebbero gli introiti di tale prelievo per compensare i costi aggiuntivi sostenuti per il pagamento di detto supplemento di prezzo ai beneficiari CHP.

D’altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del ruolo del BAFA e della BNetzA nella scelta dei beneficiari e nella fissazione dell’importo del supplemento di prezzo KWKG in applicazione della legge.

Pertanto, un siffatto meccanismo consentirebbe ai gestori di rete di «gestire e ripartire» l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP.

91. Tale errore del Tribunale sarebbe tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata in quanto se, come affermato dal Tribunale nella sua prima constatazione, un rapporto triangolare tra il soggetto passivo dell’imposta o del contributo obbligatorio, l’entità incaricata della concessione del sostegno finanziario e il beneficiario di quest’ultimo fosse richiesto, tale requisito sarebbe soddisfatto nel caso di specie.

Infatti, il ruolo dei gestori di rete di trasporto nel meccanismo di compensazione stabilirebbe tale rapporto triangolare.

92. Riguardo all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contro tale censura, mi limito a rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, quest’ultima ha ad oggetto la constatazione del Tribunale secondo cui il flusso di pagamento tra i gestori di reti di trasporto e i gestori di rete di distribuzione non costituisce una gestione di fondi ai sensi della giurisprudenza relativa alla nozione di imposta o di contributo obbligatorio.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’esame della qualificazione giuridica sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione che è stata data al diritto nazionale dal Tribunale costituisce una questione di diritto rientrante nella competenza della Corte in fase di impugnazione ( 32 ).

93. Quanto alla fondatezza della presente censura, ritengo che il riferimento alla «gestione dei fondi» presupponga che l’entità che riscuote l’imposta o il contributo obbligatorio sia tenuta, conformemente alla legge, a svolgere una qualsiasi attività di gestione dei fondi alimentati da tale imposta.

È proprio questo l’elemento mancante nel caso di specie.

94. Una siffatta attività di gestione non è svolta dai gestori di rete nell’ambito del meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario, dal momento che i fondi di cui trattasi non possono essere considerati come provenienti da un’imposta o da un contributo obbligatorio.

Detta attività non può neppure essere svolta dalle entità destinatarie del pagamento del supplemento di prezzo KWKG, vale a dire i gestori delle centrali e degli altri impianti CHP, in quanto tali entità sono i beneficiari del sostegno finanziario di cui trattasi.

95. Ne consegue che, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti. – Sulla censura alla terza constatazione del Tribunale

96. Non si può accogliere neppure la censura formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la terza constatazione.

97. Infatti, il Tribunale ha correttamente considerato che, al fine di provare l’esistenza di un contributo obbligatorio, non era sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che i soggetti passivi disponevano della possibilità di ripercuotere l’onere economico derivante da tale contributo su terzi.

A tal riguardo, mi limito a rinviare all’analisi che ho svolto riguardo alle prime due constatazioni del Tribunale.

98. Non risulta quindi, a mio avviso, alcun errore di diritto dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata.

Sulla seconda parte del motivo unico Sintesi degli argomenti delle parti

99. Nella sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della sentenza PreussenElektra .

100. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita di aver considerato che la portata di tale sentenza non è limitata ai casi in cui lo Stato interviene mediante la regolamentazione del prezzo di mercato di una transazione, ma che essa copre anche situazioni in cui lo Stato impone un obbligo di pagamento diretto tra privati, senza che tali obblighi siano fondati su un qualsivoglia rapporto transattivo.

101. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la giurisprudenza risultante dalla sentenza PreussenElektra si limiti a escludere che la regolamentazione dei prezzi da parte di uno Stato membro possa essere considerata un impegno di risorse statali.

Pertanto, essa si applicherebbe solo alla fissazione di prezzi minimi per l’acquirente, o massimi per il venditore, e quindi al rapporto di contropartita tra privati.

Orbene, nel caso di specie, la normativa tedesca non si limiterebbe a prevedere una siffatta regolamentazione dei prezzi.

Infatti, i gestori di rete sarebbero tenuti a versare il supplemento di prezzo KWKG ai beneficiari CHP, indipendentemente da qualsiasi acquisto di energia elettrica.

102. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda la giurisprudenza sulla nozione di «tassa» ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, da cui si può dedurre che l’elemento determinante è quello di sapere se il pagamento costituisca il corrispettivo di un servizio determinato, effettivamente e individualmente reso all’operatore economico, nel qual caso tale pagamento non rientra nella nozione di «tassa», o se serva a finanziare l’adempimento di una missione di servizio pubblico, nel qual caso vi rientra.

103. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] si oppone a tutti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Valutazione

104. Occorre anzitutto osservare che tale parte del motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce una censura all’intero iter logico seguito dal Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata.

105. Più in particolare, essa contesta al Tribunale di aver considerato che la portata della sentenza PreussenElektra include esclusivamente le misure di sostegno finanziario finanziate mediante l’imposizione di oneri gravanti su imprese private e versati ai beneficiari direttamente da queste ultime.

Pertanto, esso avrebbe trascurato che una siffatta misura deve consistere in una regolamentazione dei prezzi di mercato.

Quest’ultima è quindi concepita dalla [OSCURATO:PERSONA] come un elemento ulteriore appartenente al criterio giuridico elaborato nella sentenza PreussenElektra .

106. A sostegno di tale interpretazione, la [OSCURATO:PERSONA] cita le sentenze EEG 2012 e

ENEA

( 33 ).

Essa ritiene che, in tali sentenze, le misure nazionali in questione, che comportavano rispettivamente l’obbligo di acquistare prodotti ad un certo prezzo o in determinate quantità, costituissero una regolamentazione dei prezzi di mercato .

Tale elemento avrebbe giustificato una constatazione di mancato impegno delle risorse statali.

107. Orbene, mi sembra che dette sentenze non siano tali da suffragare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte ai paragrafi seguenti.

108. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza EEG 2012 , la normativa in questione imponeva ai gestori di rete di distribuzione l’obbligo di versare ai produttori di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili una remunerazione prevista dalla legge o un premio di mercato, e di trasmettere tale elettricità ai gestori di rete di trasporto.

In cambio, i gestori di reti di trasporto interregionale ad alta e altissima tensione situati a monte erano tenuti a versare ai gestori di rete di distribuzione locale a bassa o media tensione l’equivalente delle remunerazioni e dei premi di mercato pagati da questi ultimi ai suddetti produttori e a commercializzare l’energia elettrica immessa nella loro rete sul mercato.

Qualora il prezzo così ottenuto non consentisse loro di coprire l’onere finanziario risultante dall’obbligo legale di remunerare detta elettricità alle tariffe fissate dalla legge, i GRT avevano il diritto di chiedere che i fornitori che rifornivano i clienti finali versassero loro la differenza (il «prelievo EEG»).

Tali fornitori avevano il diritto di ripercuotere sui clienti finali gli importi versati a titolo di tale prelievo ( 34 ).

109. Come già dichiarato in precedenza, la Corte ha ritenuto che un mero diritto di ripercuotere gli importi versati a titolo di prelievo EEG non fosse sufficiente ai fini della qualificazione come «imposta» di tale prelievo.

Pertanto, essa si è pronunciata unicamente sul «secondo livello» della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica, senza constatare che il «primo livello» di quest’ultima era caratterizzato da una regolamentazione dei prezzi di mercato ( 35 ).

110. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza

ENEA

, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale istituiva un regime di sostegno alla produzione di elettricità derivante dalla cogenerazione mediante un obbligo di acquisto.

Tale obbligo consisteva nell’imporre alle imprese che vendevano energia elettrica agli utenti finali che una quota, nel caso di specie il 15%, del totale delle loro vendite annue di energia elettrica provenisse dalla produzione di detta categoria di energia elettrica.

Il presidente dell’autorità nazionale per la regolamentazione dell’energia elettrica approvava le tariffe massime di vendita di elettricità cosicché, in talune circostanze, i fornitori di energia elettrica acquistavano l’energia elettrica derivante dalla cogenerazione a un prezzo superiore a quello applicato nella vendita agli utenti finali, il che comportava un costo supplementare nei loro confronti ( 36 ).

111. Nella sua sentenza la Corte non ha considerato che la misura in questione costituiva una regolamentazione dei prezzi.

Inoltre, anche supponendo che tale misura rientrasse in una siffatta categoria, la risposta negativa riguardo all’impegno di risorse statali era motivata esclusivamente con l’affermazione «che un siffatto costo supplementare non era fatto ricadere integralmente sull’utente finale, che non era finanziato mediante un contributo obbligatorio imposto dallo Stato membro e che non sussisteva un meccanismo di compensazione integrale» ( 37 ).

In altri termini, in mancanza di un meccanismo di ripercussione obbligatoria di detto sovrapprezzo, trovava applicazione il criterio giuridico della sentenza PreussenElektra , che esclude l’utilizzo di risorse statali.

112. [OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che il Tribunale, segnatamente ai punti 108, 109 e 114 della sentenza impugnata, ha adottato un’interpretazione eccessivamente estensiva della giurisprudenza relativa ai regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica.

Più precisamente, tale censura ha ad oggetto la constatazione secondo cui l’elemento decisivo per concludere nel senso dell’impegno di risorse statali è il fatto che le imprese private interessate «siano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non semplicemente vincolate ad un obbligo d’acquisto mediante [risorse proprie]» ( 38 ).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «obbligo d’acquisto» descriverebbe, in realtà, una regolamentazione dei prezzi di mercato.

Per contro, tale nozione non comprenderebbe un obbligo di pagamento gravante su un’entità privata nei confronti di un’altra, indipendentemente da qualsiasi rapporto contrattuale tra queste due entità.

Se la Corte avesse voluto includere siffatti obblighi di pagamento, ci si sarebbe potuti legittimamente aspettare che essa dichiarasse che tali entità private non sono «semplicemente vincolate ad un obbligo di pagamento mediante [risorse proprie]» ( 39 ).

113. Orbene, la distinzione semantica tra «obbligo d’acquisto» e «obbligo di pagamento» non mi convince.

Mi sembra chiaro, infatti, che l’uso della prima espressione da parte della Corte è puramente circostanziale , dal momento che i regimi nazionali volti a sostenere la produzione di energia elettrica, esaminati in tale giurisprudenza, comportano tipicamente obblighi d’acquisto a carico degli operatori della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica.

114. Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale distinzione non sembra suffragata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e GSE ( 40 ).

115. In tale sentenza la Corte ha esaminato un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia verde volto a garantire l’immissione di una quota di elettricità verde nella rete elettrica nazionale su base annua.

116. Secondo la Corte, la messa a disposizione gratuita di certificati verdi ai produttori nazionali di elettricità verde non era idonea a mobilitare risorse statali, dal momento che il valore economico di tali certificati sembrava risultare unicamente dall’obbligo legale gravante su taluni produttori e importatori di acquistarli.

Pertanto, il vantaggio rappresentato da tale messa a disposizione gratuita di certificati verdi sembrava finanziato con risorse provenienti da tali produttori o importatori ( 41 ).

Tuttavia, la Corte ha altresì rilevato che questo stesso regime imponeva ad un ente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’acquisto dei certificati verdi eccedenti rispetto a quelli che taluni operatori erano obbligati ad acquistare.

Tale acquisto, secondo la Corte, sembrava quindi essere effettuato da un ente assimilabile allo Stato, sulla base del mandato conferitogli dalla normativa nazionale, mediante l’entrata proveniente da una componente tariffaria versata a tal fine dai consumatori ( 42 ).

Pertanto, il regime nazionale in questione implicava un trasferimento delle risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 43 ).

117. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo meccanismo istituito da tale regime descrivesse un obbligo di acquisto di una quota annua di elettricità verde e, pertanto, una regolamentazione dei prezzi di mercato.

Tuttavia, il secondo meccanismo andava al di là di una semplice regolamentazione dei prezzi di mercato, in quanto imponeva ad un ente pubblico controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’acquisto dei certificati verdi eccedenti posseduti dai produttori nazionali mediante fondi finanziati con un’imposta a carico dei consumatori.

118. Nello stesso ordine di idee, il supplemento di prezzo KWKG nel caso di specie non può essere considerato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], come una regolamentazione dei prezzi di mercato per il motivo che lo Stato tedesco obbligherebbe i gestori di rete a pagare ai gestori delle centrali CHP un importo indipendente da qualsiasi transazione commerciale tra queste due entità.

119. Orbene, mi sembra difficile accettare la tesi secondo cui, nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la constatazione dell’esistenza di un trasferimento di risorse statali dipendeva dal fatto che il regime in questione prevedeva un obbligo di pagamento diretto come quello descritto nei due paragrafi precedenti.

120. Infatti, da tale sentenza risulta chiaramente che il criterio giuridico applicato, in linea con la giurisprudenza pertinente, è quello del controllo pubblico.

Secondo la Corte, gli importi percepiti dai produttori nazionali a seguito della vendita dei certificati verdi non era semplicemente il risultato di una ridistribuzione finanziaria che operava «da un soggetto privato ad un altro» ( 44 ).

Infatti, il vantaggio consistente nella messa a disposizione dei certificati verdi ai produttori nazionali di energia elettrica verde era finanziato, almeno in parte, con una riduzione delle risorse sotto il controllo statale a causa dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi eccedenti da parte di un ente controllato dallo Stato.

121. [OSCURATO:PERSONA] non può neppure invocare utilmente la giurisprudenza relativa alle nozioni di «tassa» o «imposizione interna» ai sensi degli attuali articoli 30 e 110 TFUE, in particolare la sentenza Dubois e Général cargo services ( 45 ), a sostegno della distinzione tra obblighi di acquisto e obblighi di pagamento diretti.

A tal riguardo, rinvio alle considerazioni formulate in precedenza nelle presenti conclusioni.

122. In conclusione, ritengo che l’iter logico seguito dal Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata sia esente da qualsiasi errore di diritto.

A buon diritto, infatti, il Tribunale ha dichiarato che la portata della sentenza PreussenElektra non è limitata ai casi in cui lo Stato interviene mediante la regolamentazione del prezzo di mercato di una transazione, ma che essa copre anche le situazioni in cui lo Stato impone un obbligo di pagamento diretto, indipendente da qualsiasi rapporto contrattuale, tra parti private.

123. Tengo tuttavia a precisare che sono pienamente consapevole del dibattito dottrinale relativo alla portata della sentenza PreussenElektra ( 46 ).

Non mi sfugge il fatto che intendere in senso ampio tale portata determina talvolta un divario tra la realtà giuridica e la realtà economica che può sembrare insoddisfacente.

A tal riguardo, è legittimo chiedersi se, qualora il soddisfacimento della condizione di «risorse statali» sia subordinato a un duplice requisito di imputabilità e di impegno delle risorse statali, un numero eccessivo di misure nazionali finisca per esulare dal divieto di concedere aiuti di Stato ( 47 ).

124. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che la Corte dovrebbe prendere in considerazione il grado di influenza dello Stato sulla libertà commerciale delle imprese.

Anche se si può condividere tale approccio, non sembra possa essere seguito nel caso di specie.

Ciò equivarrebbe infatti ad invocare un cambiamento di paradigma nella valutazione della natura statale o meno dei trasferimenti di risorse imposti dalla normativa nazionale.

Come ho cercato di dimostrare nelle presenti conclusioni, il criterio giuridico applicato dalla giurisprudenza della Corte riguarda l’influenza dello Stato sulla gestione dei fondi privati, nonché sulla loro destinazione, e non, più genericamente, sulla libertà commerciale di tali imprese.

Ritengo pertanto che non si possa rilevare alcun errore di diritto nel ragionamento del Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata.

125. Alla luce di quanto precede, anche la seconda parte del motivo unico deve essere, a mio avviso, respinta.

126. Propongo pertanto di respingere in toto l’impugnazione.

Sulle spese

127. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

128. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].

Conclusione

129. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire come segue: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. 1 Lingua originale: il francese. 2 Sono consapevole che la [OSCURATO:PERSONA], nei suoi scritti, utilizza il termine «sovrattassa».

Ritengo tuttavia preferibile utilizzare il termine «maggiorazione dell’imposta». 3 C‑702/20 e C‑17/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:1. 4 Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 38, 39 e 42). 5

V. sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑206/06; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] », EU:C:2008:413), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), e del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑850/19 P; in prosieguo: la «sentenza FVE Holýšov», EU:C:2021:740). 6

V. sentenza del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 7 V., ad esempio, sentenza del 28 marzo 2019,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑405/16 P; in prosieguo: la «sentenza EEG 2012» EU:C:2019:268, punto 50). 8

V. sentenze del 24 gennaio 1978, van Tiggele (82/77, EU:C:1978:10), del 30 novembre 1993, KirsammerHack (C‑189/91, EU:C:1993:907), e del 7 maggio 1998, Viscido e a. (da C‑52/97 a C‑54/97, EU:C:1998:209). 9

V. sentenza del 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14). 10

V. sentenza del 1° dicembre 1998, Ecotrade (C‑200/97, EU:C:1998:579, punto 41). 11

V. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37). 12 Sentenza PreussenElektra (punto 58). 13 Sentenza PreussenElektra (punto 59). 14 Formulato per la prima volta nella sentenza del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (173/73, EU:C:1974:71), tale criterio è stato costantemente utilizzato a partire dalla sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.

(C‑262/12, EU:C:2013:851).

15 Punto 42 di tale sentenza. 16 Punti da 65 a 67 della sentenza impugnata. 17 Punti da 68 a 70 della sentenza impugnata. 18 Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 66). 19 Sentenza FVE Holýšov (punto 46). 20 Sentenza del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑217/17, EU:T:2019:633).

V., in particolare, l’ultima frase del punto 119 di tale sentenza, secondo la quale, «[n]ella presente causa, il prelievo [speciale] è obbligatoriamente imposto ai consumatori finali e costituisce quindi, in sostanza, un’imposta parafiscale». 21 Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(in particolare, punti 36 e 37). 22 Punto 64 della sentenza impugnata. 23 Sentenza EEG 2012 (punti 70 e 71). 24 Sentenza FVE Holýšov (punto 43). 25 Sentenza del 26 settembre 2024 (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807). 26 Sentenza WEPA Hygieneprodukte e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punto 129). 27

V. sentenza dell’11 agosto 1995, Dubois e Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268, punto 20). 28 Come spiegato nella nota 13 delle presenti conclusioni. V. sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25). 29 Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 67a 70). 30 Sentenze del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, EU:C:2004:448), e del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKLARREE

(C‑677/11, EU:C:2013:348).

31 Punto 72 della sentenza impugnata. 32 Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] de Seguridad/[OSCURATO:PERSONA] (C‑55/19 P, EU:C:2021:797, punti 94 e 95 nonché giurisprudenza ivi citata). 33 Sentenza del 13 settembre 2017 (C‑329/15; in prosieguo: la «sentenza ENEA», EU:C:2017:671). 34 Sentenza EEG 2012 (punto 3). 35 Come ricordato dal Tribunale al punto 110 della sentenza impugnata. 36 Sentenza

ENEA

(punti 8, 28 e 29). 37 Sentenza

ENEA

(punto 30). 38

V. punto 107 della sentenza impugnata e giurisprudenza ivi citata. 39 Il corsivo è mio. 40 Sentenza del 7 marzo 2024 (C‑558/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:209). 41

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 37 e 74). 42

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 75 e 77). 43

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 78). 44

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 74). 45 Sentenza dell’11 agosto 1995 (C‑16/94, EU:C:1995:268). 46 V., in particolare, Rubini, L., [OSCURATO:PERSONA] of Subsidy and [OSCURATO:PERSONA]: WTO and EC Law in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 165; de Cecco, F., [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Portland, Oregon, 2013, in particolare pagg. 114 e 115, nonché Werner., P. e Caramazza, M., «“[OSCURATO:PERSONA]” Aid or Not – [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 18, n o 4, 2019, pag.

525. 47 Tuttavia, non credo che un’interpretazione della sentenza PreussenElektra come quella risultante dalla sentenza impugnata possa pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 ottobre 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]242/24 P [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] « Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca sulla cogenerazione di calore e di elettricità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per i gestori della rete di distribuzione di rifornirsi presso i produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo maggiorato di un premio che può essere accompagnato da un bonus – Nozione di “aiuto di Stato” – Misure concesse mediante risorse statali » Introduzione 1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑409/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:34) con la quale il Tribunale ha annullato la decisione C(2021) 3918 final della [OSCURATO:PERSONA], del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – [OSCURATO:PERSONA] – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – [OSCURATO:PERSONA] – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft‑Wärme‑Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità) del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498; in prosieguo: il «KWKG del 2016»)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale quest’ultima ha constatato che varie misure (in prosieguo: le «misure controverse») dirette a sostenere la produzione di energia elettrica da parte degli impianti di cogenerazione di calore e di elettricità (combined heat and power; in prosieguo: la «CHP») costituiscono aiuti di Stato. 2. Nella causa in esame la Corte è chiamata a fornire chiarimenti in merito all’interpretazione del requisito delle «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, essa avrà occasione di pronunciarsi sulla questione se la portata della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98; in prosieguo: la «sentenza PreussenElektra», EU:C:2001:160), che fornisce il criterio giuridico per escludere l’impegno delle risorse statali, debba essere intesa in modo più restrittivo di quello risultante dalla sentenza impugnata. Fatti, decisione controversa e sentenza impugnata 3. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata. Possono essere sintetizzati come segue. Le misure controverse e il loro finanziamento 4. Il 28 gennaio 2019 e il 23 settembre 2020 le autorità tedesche hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di misure di modifica del KWKG del 2016, alcune delle quali furono ulteriormente modificate durante il dicembre 2020. Tutte queste misure corrispondono alla normativa relativa al sostegno alla CHP in vigore dal 1° gennaio 2021 (in prosieguo: il «KWKG del 2020»), cui si aggiunge un ultimo emendamento relativo alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno previsto dall’articolo 27 del KWKG del 2020. 5. Il KWKG del 2020 si propone, in particolare, l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la protezione del clima e dell’ambiente, aumentando la produzione netta di elettricità CHP entro il 2025. 6. A tal fine, esso prevede una serie di misure di sostegno i) alla produzione di elettricità da parte di centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, modernizzate e ottimizzate, ii) alle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia, iii) agli impianti di stoccaggio di calore e di freddo, iv) alla produzione di elettricità da parte delle centrali CHP esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di sostegno alla CHP»), nonché v) una misura di fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno. 7. Tali misure assumono la forma di un premio, che può essere accompagnato da un bonus, che si aggiunge alle entrate derivanti dalla vendita al prezzo di mercato dell’energia elettrica prodotta, oppure, per il solo caso della fabbricazione di gas industriali, in cui la produzione di idrogeno costituisce la maggior parte del valore aggiunto totale, di un tetto massimo dell’importo del prelievo che può essere recuperato nei confronti dei produttori di idrogeno dai gestori di rete. 8. Il sostegno viene concesso tramite procedure di gara organizzate dal regolatore nazionale, ossia la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «BNetzA»), oppure direttamente in virtù del KWKG del 2020. In quest’ultimo caso, i beneficiari sono automaticamente legittimati a ricevere tale sostegno qualora soddisfino i criteri di ammissibilità, il che viene verificato dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo sulle esportazioni, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BAFA») su domanda di tali beneficiari. Qualora questi ultimi soddisfino tutti i criteri, il BAFA rilascia un’autorizzazione che conferma la loro idoneità. 9. Nella presente causa riveste un’importanza particolare il meccanismo di finanziamento delle misure controverse, descritto dal Tribunale come suddiviso in due livelli. 10. Nel primo livello, il gestore di rete di distribuzione o di trasporto interessato è legalmente obbligato a versare ai gestori delle centrali CHP, degli impianti di stoccaggio e delle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento (in prosieguo: i «gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP» o i «beneficiari CHP») connessi alla sua rete gli importi previsti dal KWKG del 2020 e tali beneficiari hanno il diritto di riceverli (in prosieguo: il «supplemento di prezzo KWKG»)( 2 ). 11. Affinché ciascun gestore di rete veda compensato l’onere finanziario supplementare risultante dai suoi obblighi a titolo del KWKG del 2020, tale legge ha istituito un meccanismo mediante il quale tale onere viene ripartito in maniera equa tra i gestori di rete (distribuzione o trasporto) in proporzione ai consumi dei consumatori collegati alla loro rete, e poi compensato grazie al prelievo del KWKG del 2020. 12. Così, in un primo tempo, i gestori di rete di trasporto rimborsano ai gestori di rete di distribuzione l’importo totale che questi ultimi hanno versato ai beneficiari CHP. In un secondo tempo, i gestori di rete di trasporto calcolano l’importo totale dei pagamenti effettuati ai gestori di rete di distribuzione e ai beneficiari CHP. Tale importo totale è quindi diviso per il consumo totale di energia elettrica. Il risultato rappresenta il carico medio per kilowattora (KWh) di energia elettrica per le misure controverse (in prosieguo: il «prelievo KWKG»). I gestori di rete di distribuzione sono tenuti a versare ai gestori di rete di trasporto il prelievo KWKG per ogni KWh di energia elettrica che essi hanno distribuito ai clienti finali. 13. L’importo del prelievo KWKG viene calcolato ogni anno dai gestori di rete di trasporto, secondo la metodologia prevista dal KWKG del 2020 e sotto il controllo del BAFA e della BNetzA. Esso viene espresso in un prezzo uniforme per KWh di elettricità consumata, fatto salvo il tasso ridotto di cui beneficiano alcune categorie di utenti. 14. Nel secondo livello, i gestori di rete hanno il diritto, senza esservi obbligati dalla legge, di ripercuotere il prelievo KWKG nel calcolo dei canoni di rete che essi pretendono dai loro clienti, utenti finali di energia elettrica, per ogni KWh di energia elettrica fornita in [OSCURATO:PERSONA] attraverso la rete elettrica. In via di deroga, i gestori di rete di trasporto hanno il diritto di reclamare un prelievo KWKG ridotto per i grandi consumatori di energia come i produttori di idrogeno. 15. Il KWKG del 2020 prevede un limite annuo di bilancio di 1,8 miliardi di euro per le misure controverse e dunque per il prelievo KWKG totale. Decisione controversa 16. Il 3 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 17. Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le misure controverse come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, constatando, in particolare, che esse erano finanziate mediante risorse statali. In particolare, ai punti 220 e 221 della decisione controversa, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante le entrate derivanti da un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato, gestite e destinate conformemente alle disposizioni della normativa. D’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo al prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno costituiva una rinuncia a risorse statali. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno constatato che le misure controverse erano compatibili con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, cosicché essa ha deciso di non sollevare obiezioni. Sentenza impugnata 19. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale ha dedotto un motivo unico, relativo all’interpretazione e all’applicazione errate dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato che le imprese interessate dalle misure controverse beneficiavano di aiuti concessi mediante risorse statali. 20. Al punto 36 della sentenza impugnata. il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, derivante dalla sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ),, secondo la quale possono essere qualificati come risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, dei fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa (primo criterio) e, dall’altro, delle somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti (secondo criterio). Questi due criteri costituiscono criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 4 ). 21. Il Tribunale, in un primo tempo, ha analizzato, ai punti da 41 a 118 della sentenza impugnata, se le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali e, in un secondo momento, ha esaminato, ai punti da 119 a 126 di tale sentenza, se così fosse per la misura relativa al tetto massimo del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno. 22. Per quanto riguarda le misure di sostegno alla CHP, in primo luogo, il Tribunale, ai punti da 56 a 90 della sentenza impugnata, ha esaminato se il prelievo KWKG o il supplemento di prezzo KWKG costituissero un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi del primo criterio. In secondo luogo, ai punti da 91 a 100 di tale sentenza, esso ha verificato se gli importi di tale prelievo o di tale supplemento di prezzo rimanessero sotto il controllo pubblico costante, ai sensi del secondo criterio. In terzo luogo, ai punti da 101 a 117 di detta sentenza, esso ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’applicazione nel caso di specie della giurisprudenza derivante dalla sentenza PreussenElektra . 23. Per quanto riguarda il primo criterio, il Tribunale ha considerato anzitutto, al punto 67 della sentenza impugnata, che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete ai beneficiari CHP, effettuati al «primo livello» della catena di approvvigionamento, riguardavano unicamente la destinazione dei fondi conforme alla legge in quanto tali gestori erano legalmente obbligati a concedere un sostegno finanziario ai beneficiari CHP. Per contro, essi non fornivano alcuna indicazione quanto all’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete. Secondo il Tribunale, constatare che tali pagamenti costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della pertinente giurisprudenza equivarrebbe a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari. 24. Successivamente, ai punti da 68 a 71 di tale sentenza, il Tribunale ha distinto la situazione del caso di specie, in cui i gestori di rete non hanno alcun obbligo legale di ripercuotere il prelievo KWKG sui loro clienti al secondo livello della catena di approvvigionamento, da quelle esaminate nella giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua decisione ( 5 ). 25. Inoltre, ai punti 71 e 72 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato in quale momento e da chi fosse effettuata la gestione dei fondi. 26. Infine, il Tribunale, ai punti da 73 a 77 della medesima sentenza, ha precisato che non si può sostenere che lo Stato si sia appropriato delle risorse dei gestori di rete, in quanto questi ultimi non erano necessariamente i debitori finali dell’onere finanziario determinato dalle misure di sostegno alla CHP. Infatti, la possibilità, per i gestori di rete, di far sopportare l’onere di tali misure ai loro clienti era sufficiente per escludere che tali gestori fossero i debitori finali di tale onere. 27. Alla luce del secondo criterio, vale a dire il controllo dello Stato sulle risorse in questione, il Tribunale, al punto 93 della sentenza impugnata, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva chiaramente ed espressamente esaminato nella decisione controversa, in quanto i due criteri in questione erano alternativi. 28. In ogni caso, il Tribunale, ai punti da 98 a 100 di tale sentenza, ha dichiarato che tale secondo criterio non era soddisfatto nel caso di specie. Infatti, la circostanza che i fondi utilizzati fossero esclusivamente destinati dalla legge all’esecuzione di talune missioni tendeva piuttosto a dimostrare, in assenza di qualsivoglia elemento in senso contrario, che lo Stato non era proprio in grado di disporre di detti fondi, vale a dire che lo Stato non avrebbe potuto decidere una destinazione diversa da quella prevista dalla legge. 29. Quanto alla giurisprudenza derivante dalla sentenza PreussenElektra , il Tribunale, ai punti da 101 a 117 della sentenza impugnata, ha deciso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che essa non fosse applicabile nel caso di specie per il motivo che le misure di sostegno alla CHP non costituivano una «semplice regolamentazione dei prezzi» ai sensi di tale sentenza. Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare, indipendentemente dalla questione se le misure di sostegno alla CHP costituissero o meno una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi», che il vantaggio a favore dei beneficiari CHP non era concesso dai gestori di rete, che sono entità private, mediante risorse finanziarie loro proprie, ma che questi ultimi erano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale. 30. Avendo concluso che le misure a sostegno della CHP non erano finanziate da risorse statali, il Tribunale ne ha dedotto, ai punti da 119 a 126 della sentenza impugnata, che il tetto massimo del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno non poteva essere assimilato a una rinuncia di risorse statali. 31. Sulla base di tale motivazione, il Tribunale ha accolto il motivo unico della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la decisione controversa. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 32. Il 3 aprile 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato. 33. In subordine, essa chiede alla Corte, per quanto riguarda le misure di cui al punto 198, lettere da a) a d), della decisione controversa, vale a dire le misure di sostegno alla CHP, di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato. 34. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede di condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione. 35. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di confermare la sentenza impugnata, nonché di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 36. Le parti hanno esposto le loro difese orali all’udienza tenutasi l’11 giugno 2025. Sull’impugnazione 37. A sostegno della sua impugnazione, che riguarda unicamente le misure di sostegno alla CHP, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio delle «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nella qualificazione giuridica dei fatti. Tale motivo si articola in due parti. Prima di esaminarle, mi sembra tuttavia necessario formulare alcune osservazioni preliminari in merito al contesto normativo pertinente. Osservazioni preliminari 38. Occorre ricordare che la qualificazione come aiuto di Stato presuppone il soddisfacimento di quattro condizioni, tra cui l’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali. È da tempo pacifico che una siffatta condizione è soddisfatta se, da un lato, la misura è concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, essa è imputabile allo Stato membro interessato ( 6 ). 39. Per quanto riguarda la condizione relativa all’imputabilità, essa richiede che si esamini se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione della misura in questione. È pacifico che qualsiasi misura stabilita per via legislativa è, per ciò stesso, imputabile allo Stato membro interessato ( 7 ). 40. Quanto alla condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso mediante risorse statali, che costituisce l’oggetto del motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il soddisfacimento di tale condizione richiede un onere finanziario specifico gravante sul bilancio statale ( 8 ). Essa ha poi precisato che siffatto onere finanziario esiste non solo nel caso di un trasferimento positivo di fondi pubblici, ma anche di una rinuncia ad entrate che sarebbero state normalmente versate allo Stato ( 9 ), e che non è necessario che tale onere sia dimostrato, in quanto è sufficiente la creazione di un rischio concreto che esso si realizzi in futuro ( 10 ). 41. La Corte ha infine completato la «dematerializzazione» del trasferimento di risorse statali risultante da tale giurisprudenza considerando che la nozione di «risorse statali» comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Secondo la Corte, anche se somme concesse mediante una misura di sostegno finanziario non sono permanentemente in possesso dell’Erario, tali somme possono anche costituire risorse statali qualora restino costantemente sotto il controllo pubblico e quindi a disposizione delle autorità nazionali competenti ( 11 ). 42. Il limite del criterio del controllo pubblico è stato poi tracciato nella sentenza PreussenElektra . Le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito della causa all’origine di tale sentenza riguardavano l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della legge tedesca relativa all’immissione nella rete di servizio pubblico di corrente proveniente da energie rinnovabili. In forza di tale disposizione, le imprese di fornitura di energia elettrica erano tenute ad acquistare l’energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia innovabili a prezzi minimi basati sul ricavo medio per KWh proveniente dalla fornitura di energia elettrica a tutti i consumatori finali da parte delle imprese di fornitura di energia elettrica. 43. Per quanto riguarda la questione se fossero in tal modo mobilitate risorse statali, la Corte ha risposto in senso negativo. Anzitutto, essa ha chiarito che la distinzione stabilita dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» è intesa unicamente a ricomprendere nella nozione di «aiuto di Stato» i vantaggi concessi direttamente dallo Stato, nonché quelli concessi da enti pubblici o privati, designati o istituiti dagli Stati ( 12 ). Sulla base di tale constatazione, essa ha concluso che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica ( 13 ). 44. Il criterio giuridico derivante da tale sentenza costituisce la linea di demarcazione tra le misure nazionali aventi carattere puramente regolamentare e le misure di aiuto, poiché solo queste ultime implicano l’utilizzo di risorse statali. 45. Più di recente, la Corte è stata chiamata a esaminare la condizione relativa alle «risorse statali» in una serie di cause relative ai regimi nazionali intesi a sostenere la produzione di energia elettrica, segnatamente quella risultante da fonti di energia rinnovabili, finanziate mediante supplementi di prezzo imposti dallo Stato agli acquirenti di elettricità. Quanto alla condizione relativa alla concessione del vantaggio mediante risorse statali, la Corte ha applicato un criterio secondo il quale fondi di origine privata devono essere qualificati come risorse statali se provengono da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro interessato e se sono gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa ( 14 ). 46. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha dichiarato che quest’ultimo criterio e quello del controllo pubblico sono i due criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ( 15 ). Sulla prima parte del motivo unico Sintesi degli argomenti delle parti 47. Con la prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP assunto dai gestori di rete di distribuzione non costituisce un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte e che, pertanto, nel caso di specie, non sono state mobilitate risorse statali. 48. Essa ritiene che la conclusione del Tribunale sia basata su tre constatazioni, tutte e tre viziate da un errore di diritto. 49. Anzitutto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti da 65 a 70 e 89 della sentenza impugnata, ha considerato che, per accertare l’esistenza di risorse statali, è necessario evitare qualsiasi confusione tra l’uso e l’origine dei fondi. Pertanto, la persona tenuta al pagamento del prelievo dovrebbe distinguersi dalla persona che ha riscosso tale prelievo e l’ha versato a titolo di aiuto a terzi. Dal momento che, come nel caso di specie, queste due persone coincidono, in quanto ciascun gestore di rete di distribuzione è il soggetto passivo del prelievo KWKG nonché il responsabile del versamento del supplemento di prezzo KWKG ai beneficiari CHP, non esisterebbero risorse statali. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nulla nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, né nella giurisprudenza richiamata dal Tribunale, autorizzi a esigere l’esistenza di un rapporto triangolare tra il soggetto passivo del prelievo, il responsabile della concessione dell’aiuto e il beneficiario dello stesso. 50. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti 71, 72 e 88 della sentenza impugnata, ha contestato a tale istituzione di non aver dimostrato che i fondi generati dal supplemento di prezzo KWKG fossero riscossi e gestiti conformemente alla normativa nazionale. Il Tribunale avrebbe considerato tale riscossione e gestione come condizione che si aggiungerebbe a quella relativa all’esistenza di un prelievo obbligatorio. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, secondo la giurisprudenza, non sia necessario che siano soddisfatte altre condizioni, quali la gestione e la ripartizione dei fondi conformemente alla normativa nazionale, in quanto la semplice qualità di imposta è sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali. 51. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, queste due prime constatazioni del Tribunale si basano su un altro errore, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario tra i gestori di rete non poteva essere considerato una «gestione dei fondi» per il motivo che tale meccanismo attuava unicamente una compensazione dell’onere tra gestori di rete. 52. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che i gestori della rete di distribuzione fossero effettivamente soggetti ad un prelievo obbligatorio, dato che questi ultimi avrebbero avuto la possibilità di ripercuotere il prelievo sui loro clienti. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, conformemente alla giurisprudenza, la sola possibilità di ripercuotere i costi aggiuntivi su terzi è inconferente ai fini della constatazione dell’esistenza di risorse statali. 53. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] respinge tutti questi argomenti. Valutazione 54. A fini di chiarezza della mia esposizione, la mia valutazione sarà incentrata sulle censure della [OSCURATO:PERSONA] alle diverse constatazioni effettuate dal Tribunale per concludere nel senso dell’annullamento della decisione controversa nella sentenza impugnata. – Sulla censura alla prima constatazione del Tribunale 55. Per quanto riguarda la prima di tali constatazioni, occorre ricordare ancora una volta la premessa dell’iter logico seguito dal Tribunale in questa parte della sentenza impugnata. 56. Dopo aver osservato che l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio in forza della legge consente di constatare che sono stati utilizzati fondi statali per finanziare il vantaggio così concesso, il Tribunale ha affermato che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete ai gestori delle centrali e degli altri impianti CHP, che hanno luogo al «primo livello» della catena di approvvigionamento, non forniscono «alcuna indicazione» riguardo all’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete ai fini della concessione del sostegno finanziario ai beneficiari. A suo avviso, concludere che i pagamenti in questione costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio equivale a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari ( 16 ). 57. Secondo il Tribunale, la giurisprudenza relativa alle misure di aiuto di Stato volte a sostenere la produzione di elettricità, in particolare quella derivante da fonti di energia rinnovabili, corrobora tale constatazione. Infatti, nelle sentenze pertinenti i fondi avevano ad origine prelievi obbligatori gravanti sull’elettricità imposti ai consumatori di energia elettrica, il che dimostrava il finanziamento statale delle misure. Per contro, la circostanza dell’esistenza di un obbligo incombente ai gestori di rete di versare somme ai beneficiari consente unicamente di constatare la destinazione dei fondi conformemente alla legge ( 17 ). 58. Tale analisi del Tribunale non si presta, a mio avviso, ad alcuna obiezione. 59. Occorre rilevare, infatti, che tale giurisprudenza è basata su una lettura della sentenza PreussenElektra secondo la quale risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sono impegnate quando un sostegno finanziario concesso dai poteri pubblici a determinate imprese è finanziato esclusivamente mediante l’imposizione di oneri gravanti su operatori privati ed è versato ai beneficiari direttamente da tali operatori. Ne consegue che il «primo livello» della catena di approvvigionamento, consistente nell’obbligo legale per i gestori di rete di acquisto ad un prezzo maggiorato di un premio che può essere accompagnato da un bonus, non può, di per sé, implicare l’impegno di risorse statali. 60. La necessità che esista un rapporto triangolare tra il soggetto passivo del prelievo, l’entità incaricata della concessione del sostegno finanziario e il beneficiario di quest’ultimo si spiega con il fatto che la giurisprudenza fa dipendere l’origine statale dei fondi impiegati dall’esistenza di un prelievo obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento. 61. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] , FVE Holýšov e [OSCURATO:PERSONA] , citate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi, consentono in realtà di confermare che le valutazioni effettuate dal Tribunale su tale punto sono fondate. 62. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] , il supplemento di prezzo in questione era pagato dai consumatori ai gestori di rete di trasporto, riscosso da una società designata a tal fine dalla legge e trasferito alle quattro imprese nazionali produttrici di energia elettrica a titolo di compensazione per i costi sostenuti da queste stesse imprese prima della liberalizzazione del mercato. 63. Nella sua sentenza la Corte ha constatato che il supplemento in questione costituiva un onere imposto unilateralmente dalla legge ai consumatori che erano tenuti a pagarlo. Pertanto, tale supplemento era un’imposta ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE e aveva quindi origine in una risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 18 ). 64. Nella causa all’origine della sentenza FVE Holýšov , si trattava di misure a favore dei produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili sotto forma di un prezzo minimo di acquisto o di un premio destinato ad aumentare il prezzo di mercato pagato dagli operatori della rete elettrica. Tali misure erano finanziate mediante un prelievo speciale, sotto forma di un supplemento versato dai consumatori finali a tali operatori. 65. Nella sentenza pronunciata in sede di impugnazione, in risposta ad un argomento presentato dalle ricorrenti, la Corte ha dichiarato che il fatto che i fondi provenissero da un prelievo obbligatorio era sufficiente ai fini della qualificazione come risorse statali ( 19 ). Orbene, da una semplice lettura dei punti della sentenza del Tribunale, oggetto dell’argomento di tali ricorrenti ( 20 ), risulta che la Corte ha così inteso respingere la censura contro la qualificazione di detto prelievo speciale come imposta parafiscale. 66. Deduco da tali sentenze che qualsiasi prelievo obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento, che serva a compensare i costi supplementari derivanti dall’obbligo legale incombente agli operatori delle reti e di trasporto di energia elettrica di acquistare energia elettrica a un determinato prezzo, al «primo livello» della catena di approvvigionamento, è necessario per dimostrare l’esistenza di un’imposta o di un contributo obbligatorio che soddisfi la condizione delle «risorse statali». Per contro, un siffatto obbligo legale implica l’impegno di risorse statali solo se combinato con detto prelievo obbligatorio. La sentenza riassuntiva nella causa [OSCURATO:PERSONA] , che riguarda un regime di finanziamento a due livelli analoghi a quello di cui trattasi nel caso di specie, conferma tale lettura ( 21 ). 67. In altri termini, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, nelle cause rientranti in tale linea giurisprudenziale, il «secondo livello» non rientra semplicemente nel contesto di fatto, ma costituisce un elemento decisivo nella valutazione giuridica della Corte. 68. Alla luce di quanto precede, non si può sostenere, a mio avviso, che la prima constatazione risultante dai punti da 65 a 70 della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto. – Sulla censura alla seconda constatazione del Tribunale 69. Alla luce della seconda constatazione del Tribunale, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita di aver presunto che il supplemento di prezzo KWKG debba non solo costituire un prelievo obbligatorio, ma anche essere gestito conformemente alla normativa nazionale ( 22 ). 70. [OSCURATO:PERSONA] si dichiara infatti in disaccordo con l’interpretazione, da parte del Tribunale, del punto 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui «[d]ei fondi devono essere considerati come “risorse statali” (...) qualora provengano da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro in questione e siano gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale punto, e la giurisprudenza cui esso fa riferimento, devono essere intesi nel senso che la mera natura di imposta o di prelievo obbligatorio è sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] si basa su due motivi principali. 71. In primo luogo, l’interpretazione da essa raccomandata sarebbe conforme alla giurisprudenza successiva alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] , in particolare al punto 46 della sentenza FVE Holýšov . 72. Non sono d’accordo. 73. Infatti, il punto 46 della sentenza FVE Holýšov , già considerato in precedenza al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, mira chiaramente a precisare il significato dei punti da 65 a 72 della sentenza EEG 2012 , nei quali la Corte aveva esaminato la questione se gli importi generati dal pagamento che i gestori della rete di trasporto di energia elettrica avevano il diritto di esigere dai fornitori di elettricità comportassero una risorsa statale assimilabile a un’imposta. La risposta della Corte era stata negativa per il motivo che la normativa in questione non obbligava i fornitori a ripercuotere sui clienti finali gli importi così versati ( 23 ). 74. Al punto 46 della sentenza FVE Holýšov la Corte ha dichiarato che il fatto di provenire da un prelievo che comporta la ripercussione obbligatoria è sufficiente ai fini della qualificazione come risorse statali. Ciò è già stato menzionato in precedenza. Occorre aggiungere che essa ha quindi respinto l’interpretazione, proposta dalle parti proponenti impugnazione in tale causa, secondo la quale un obbligo di pagamento unilateralmente imposto dallo Stato, combinato con una corrispondente diminuzione del bilancio statale, implica l’impegno delle risorse statali ( 24 ), in mancanza di una ripercussione obbligatoria a valle della catena di approvvigionamento. 75. Il rigetto di tale interpretazione è stato confermato nella sentenza WEPA Hygieneprodukte e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 25 ). Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto applicare una nozione di «prelievo» da intendersi come l’imposizione unilaterale e, con un atto di esercizio di pubblici poteri, dell’obbligo di pagamento di un supplemento nonché un criterio relativo all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra il bilancio dello Stato e il supplemento in questione. A tal riguardo, la Corte ha considerato che, in particolare, la giurisprudenza relativa alle imposte o ai contributi obbligatori gravanti sui consumatori o sui clienti finali non« menziona» né una siffatta nozione né «un siffatto criterio»( 26 ). 76. In sintesi, non si può sostenere che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete alle imprese produttrici di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, effettuati al «primo livello», siano tali da mobilitare risorse statali per il solo fatto che sono stati imposti unilateralmente dalla legge. Al contrario, la natura statale delle risorse può essere accertata unicamente a causa dell’esistenza di una ripercussione obbligatoria sui clienti finali, al «secondo livello», dell’importo corrispondente a tali pagamenti. 77. Una volta individuato tale prelievo obbligatorio, la logica del controllo pubblico sottesa a tale giurisprudenza implica che sia necessario verificare che le somme così riscosse siano utilizzate ai fini della concessione di un vantaggio ai beneficiari conformemente alla normativa. 78. Ne consegue che, quando la normativa nazionale di cui trattasi include un «primo livello» come nel caso di specie, la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi alimentati da un contributo obbligatorio conformemente alla normativa nazionale è indispensabile affinché tali fondi possano essere qualificati come «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 79. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , alla quale fa riferimento il punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte abbia ripreso integralmente e senza ulteriori qualificazioni la nozione di «tassa» o di «imposizione» ai sensi degli attuali articoli 30 (tasse di effetto equivalente a un dazio doganale) e 110 (imposizioni interne discriminatorie) TFUE per concluderne che il supplemento di prezzo in questione era assimilabile a una tassa e aveva quindi origine da risorse statali. [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale nozione richiede unicamente che «l’onere pecuniario [gravi sul]l’operatore in forza di un atto unilaterale della pubblica autorità»( 27 ). 80. Tale argomento non è tale da inficiare la conclusione cui sono giunto al paragrafo 78 delle presenti conclusioni. 81. Infatti, occorre rilevare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , precedente all’enunciazione del criterio relativo all’esistenza di un’imposta o di un contributo obbligatorio in tale settore ( 28 ), i punti che seguono l’iter logico richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA] rivelano la necessità di una gestione e di una ripartizione dei fondi conforme alla normativa statale. Infatti, da tali punti risulta che, conformemente alla normativa nazionale, l’imposta di cui trattasi era versata al gestore di rete, poi ceduta alla società designata dalla legge, la quale non disponeva di alcuna possibilità di utilizzare detti fondi per destinazioni diverse da quelle previste da tale normativa ( 29 ). 82. Pertanto, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si può dedurre che il carattere statale delle risorse dipenda esclusivamente dall’esercizio del potere pubblico inerente all’imposizione di un obbligo di pagamento, indipendentemente da una gestione e da una ripartizione dei fondi risultanti da un siffatto obbligo in modo conforme alla normativa dello Stato membro interessato. 83. In ogni caso, non ritengo che il fatto che gli articoli 30 e 110 TFUE, da un lato, e l’articolo 107 TFUE, dall’altro, riguardino nel caso di specie un’azione fiscale dello Stato che ostacola il mercato interno, possa giustificare un’interpretazione convergente della nozione di «imposta». Occorre ricordare, al riguardo, che le prime due disposizioni hanno un obiettivo diverso rispetto a quest’ultima. Infatti, mentre gli articoli 30 e 110 TFUE mirano a preservare la libera circolazione delle merci e la concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati, l’articolo 107 TFUE ha come obiettivo, più in generale, di preservare la concorrenza fra imprese tramite il divieto di qualsiasi aiuto, concesso da uno Stato membro e che soddisfi le condizioni ivi stabilite. 84. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi interessati conformemente alla normativa statale non può essere considerata una condizione autonoma, in quanto essa significa che l’iniziativa di istituire un prelievo obbligatorio deve spettare allo Stato e non a due associazioni di diritto privato. Essa cita, al riguardo, le sentenze Pearle e a. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKLARREE ( 30 ). 85. È vero che, nelle sentenze pronunciate in queste due cause, la Corte ha considerato che un obbligo di pagamento reso vincolante per il soggetto passivo attraverso un intervento statale non implicava l’utilizzo di risorse statali per il motivo che tale obbligo non era stato istituito dallo Stato. 86. L’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] equivale tuttavia a confondere la condizione secondo cui un vantaggio deve essere concesso «mediante risorse statali» e quella dell’imputabilità allo Stato. Mi sembra, infatti, che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi conformemente alla normativa statale imponga di verificare non solo se le modalità di destinazione del sostegno finanziario siano previste, a monte, da tale normativa, ma anche se queste stesse modalità siano tali da escludere qualsiasi possibilità che i fondi interessati siano utilizzati per destinazioni diverse da quella prevista da detta normativa. 87. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente sostenuto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, in primo luogo, che la condizione relativa alla gestione e alla ripartizione dei fondi conformemente alla normativa nazionale costituisce una condizione necessaria per l’impegno di risorse statali e, in secondo luogo, che l’iniziativa dell’istituzione del supplemento di prezzo KWKG proveniente dallo Stato tedesco non era sufficiente a provare l’impegno delle sue risorse. 88. Alla luce di quanto precede, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i punti 71, 72, da 80 a 85, 88 e da 97 a 99 della sentenza impugnata sarebbero viziati da questi due errori di diritto. – Sulla censura, in subordine, alla prima e alla seconda constatazione del Tribunale 89. Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in subordine, che le prime due constatazioni del Tribunale si basano su una qualificazione giuridica errata dei fatti, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario tra i gestori di rete previsto dal KWKG non poteva essere considerato come una «gestione di fondi» per il motivo che tale meccanismo istituiva unicamente una compensazione dell’onere tra gestori di rete ( 31 ). 90. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’onere finanziario gravante sui gestori di rete di distribuzione non risulterebbe dal pagamento del supplemento di prezzo KWKG, per il quale tali gestori sarebbero stati rimborsati dai gestori di rete di trasporto, bensì dal pagamento del prelievo KWKG che i gestori di rete di distribuzione verserebbero ai gestori di rete di trasporto. Questi ultimi utilizzerebbero gli introiti di tale prelievo per compensare i costi aggiuntivi sostenuti per il pagamento di detto supplemento di prezzo ai beneficiari CHP. D’altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del ruolo del BAFA e della BNetzA nella scelta dei beneficiari e nella fissazione dell’importo del supplemento di prezzo KWKG in applicazione della legge. Pertanto, un siffatto meccanismo consentirebbe ai gestori di rete di «gestire e ripartire» l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP. 91. Tale errore del Tribunale sarebbe tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata in quanto se, come affermato dal Tribunale nella sua prima constatazione, un rapporto triangolare tra il soggetto passivo dell’imposta o del contributo obbligatorio, l’entità incaricata della concessione del sostegno finanziario e il beneficiario di quest’ultimo fosse richiesto, tale requisito sarebbe soddisfatto nel caso di specie. Infatti, il ruolo dei gestori di rete di trasporto nel meccanismo di compensazione stabilirebbe tale rapporto triangolare. 92. Riguardo all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contro tale censura, mi limito a rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, quest’ultima ha ad oggetto la constatazione del Tribunale secondo cui il flusso di pagamento tra i gestori di reti di trasporto e i gestori di rete di distribuzione non costituisce una gestione di fondi ai sensi della giurisprudenza relativa alla nozione di imposta o di contributo obbligatorio. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’esame della qualificazione giuridica sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione che è stata data al diritto nazionale dal Tribunale costituisce una questione di diritto rientrante nella competenza della Corte in fase di impugnazione ( 32 ). 93. Quanto alla fondatezza della presente censura, ritengo che il riferimento alla «gestione dei fondi» presupponga che l’entità che riscuote l’imposta o il contributo obbligatorio sia tenuta, conformemente alla legge, a svolgere una qualsiasi attività di gestione dei fondi alimentati da tale imposta. È proprio questo l’elemento mancante nel caso di specie. 94. Una siffatta attività di gestione non è svolta dai gestori di rete nell’ambito del meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario, dal momento che i fondi di cui trattasi non possono essere considerati come provenienti da un’imposta o da un contributo obbligatorio. Detta attività non può neppure essere svolta dalle entità destinatarie del pagamento del supplemento di prezzo KWKG, vale a dire i gestori delle centrali e degli altri impianti CHP, in quanto tali entità sono i beneficiari del sostegno finanziario di cui trattasi. 95. Ne consegue che, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti. – Sulla censura alla terza constatazione del Tribunale 96. Non si può accogliere neppure la censura formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la terza constatazione. 97. Infatti, il Tribunale ha correttamente considerato che, al fine di provare l’esistenza di un contributo obbligatorio, non era sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che i soggetti passivi disponevano della possibilità di ripercuotere l’onere economico derivante da tale contributo su terzi. A tal riguardo, mi limito a rinviare all’analisi che ho svolto riguardo alle prime due constatazioni del Tribunale. 98. Non risulta quindi, a mio avviso, alcun errore di diritto dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata. Sulla seconda parte del motivo unico Sintesi degli argomenti delle parti 99. Nella sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della sentenza PreussenElektra . 100. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] gli addebita di aver considerato che la portata di tale sentenza non è limitata ai casi in cui lo Stato interviene mediante la regolamentazione del prezzo di mercato di una transazione, ma che essa copre anche situazioni in cui lo Stato impone un obbligo di pagamento diretto tra privati, senza che tali obblighi siano fondati su un qualsivoglia rapporto transattivo. 101. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la giurisprudenza risultante dalla sentenza PreussenElektra si limiti a escludere che la regolamentazione dei prezzi da parte di uno Stato membro possa essere considerata un impegno di risorse statali. Pertanto, essa si applicherebbe solo alla fissazione di prezzi minimi per l’acquirente, o massimi per il venditore, e quindi al rapporto di contropartita tra privati. Orbene, nel caso di specie, la normativa tedesca non si limiterebbe a prevedere una siffatta regolamentazione dei prezzi. Infatti, i gestori di rete sarebbero tenuti a versare il supplemento di prezzo KWKG ai beneficiari CHP, indipendentemente da qualsiasi acquisto di energia elettrica. 102. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda la giurisprudenza sulla nozione di «tassa» ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, da cui si può dedurre che l’elemento determinante è quello di sapere se il pagamento costituisca il corrispettivo di un servizio determinato, effettivamente e individualmente reso all’operatore economico, nel qual caso tale pagamento non rientra nella nozione di «tassa», o se serva a finanziare l’adempimento di una missione di servizio pubblico, nel qual caso vi rientra. 103. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] si oppone a tutti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Valutazione 104. Occorre anzitutto osservare che tale parte del motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce una censura all’intero iter logico seguito dal Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata. 105. Più in particolare, essa contesta al Tribunale di aver considerato che la portata della sentenza PreussenElektra include esclusivamente le misure di sostegno finanziario finanziate mediante l’imposizione di oneri gravanti su imprese private e versati ai beneficiari direttamente da queste ultime. Pertanto, esso avrebbe trascurato che una siffatta misura deve consistere in una regolamentazione dei prezzi di mercato. Quest’ultima è quindi concepita dalla [OSCURATO:PERSONA] come un elemento ulteriore appartenente al criterio giuridico elaborato nella sentenza PreussenElektra . 106. A sostegno di tale interpretazione, la [OSCURATO:PERSONA] cita le sentenze EEG 2012 e ENEA ( 33 ). Essa ritiene che, in tali sentenze, le misure nazionali in questione, che comportavano rispettivamente l’obbligo di acquistare prodotti ad un certo prezzo o in determinate quantità, costituissero una regolamentazione dei prezzi di mercato . Tale elemento avrebbe giustificato una constatazione di mancato impegno delle risorse statali. 107. Orbene, mi sembra che dette sentenze non siano tali da suffragare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte ai paragrafi seguenti. 108. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza EEG 2012 , la normativa in questione imponeva ai gestori di rete di distribuzione l’obbligo di versare ai produttori di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili una remunerazione prevista dalla legge o un premio di mercato, e di trasmettere tale elettricità ai gestori di rete di trasporto. In cambio, i gestori di reti di trasporto interregionale ad alta e altissima tensione situati a monte erano tenuti a versare ai gestori di rete di distribuzione locale a bassa o media tensione l’equivalente delle remunerazioni e dei premi di mercato pagati da questi ultimi ai suddetti produttori e a commercializzare l’energia elettrica immessa nella loro rete sul mercato. Qualora il prezzo così ottenuto non consentisse loro di coprire l’onere finanziario risultante dall’obbligo legale di remunerare detta elettricità alle tariffe fissate dalla legge, i GRT avevano il diritto di chiedere che i fornitori che rifornivano i clienti finali versassero loro la differenza (il «prelievo EEG»). Tali fornitori avevano il diritto di ripercuotere sui clienti finali gli importi versati a titolo di tale prelievo ( 34 ). 109. Come già dichiarato in precedenza, la Corte ha ritenuto che un mero diritto di ripercuotere gli importi versati a titolo di prelievo EEG non fosse sufficiente ai fini della qualificazione come «imposta» di tale prelievo. Pertanto, essa si è pronunciata unicamente sul «secondo livello» della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica, senza constatare che il «primo livello» di quest’ultima era caratterizzato da una regolamentazione dei prezzi di mercato ( 35 ). 110. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza ENEA , la normativa di cui trattasi nel procedimento principale istituiva un regime di sostegno alla produzione di elettricità derivante dalla cogenerazione mediante un obbligo di acquisto. Tale obbligo consisteva nell’imporre alle imprese che vendevano energia elettrica agli utenti finali che una quota, nel caso di specie il 15%, del totale delle loro vendite annue di energia elettrica provenisse dalla produzione di detta categoria di energia elettrica. Il presidente dell’autorità nazionale per la regolamentazione dell’energia elettrica approvava le tariffe massime di vendita di elettricità cosicché, in talune circostanze, i fornitori di energia elettrica acquistavano l’energia elettrica derivante dalla cogenerazione a un prezzo superiore a quello applicato nella vendita agli utenti finali, il che comportava un costo supplementare nei loro confronti ( 36 ). 111. Nella sua sentenza la Corte non ha considerato che la misura in questione costituiva una regolamentazione dei prezzi. Inoltre, anche supponendo che tale misura rientrasse in una siffatta categoria, la risposta negativa riguardo all’impegno di risorse statali era motivata esclusivamente con l’affermazione «che un siffatto costo supplementare non era fatto ricadere integralmente sull’utente finale, che non era finanziato mediante un contributo obbligatorio imposto dallo Stato membro e che non sussisteva un meccanismo di compensazione integrale» ( 37 ). In altri termini, in mancanza di un meccanismo di ripercussione obbligatoria di detto sovrapprezzo, trovava applicazione il criterio giuridico della sentenza PreussenElektra , che esclude l’utilizzo di risorse statali. 112. [OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che il Tribunale, segnatamente ai punti 108, 109 e 114 della sentenza impugnata, ha adottato un’interpretazione eccessivamente estensiva della giurisprudenza relativa ai regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica. Più precisamente, tale censura ha ad oggetto la constatazione secondo cui l’elemento decisivo per concludere nel senso dell’impegno di risorse statali è il fatto che le imprese private interessate «siano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non semplicemente vincolate ad un obbligo d’acquisto mediante [risorse proprie]» ( 38 ). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «obbligo d’acquisto» descriverebbe, in realtà, una regolamentazione dei prezzi di mercato. Per contro, tale nozione non comprenderebbe un obbligo di pagamento gravante su un’entità privata nei confronti di un’altra, indipendentemente da qualsiasi rapporto contrattuale tra queste due entità. Se la Corte avesse voluto includere siffatti obblighi di pagamento, ci si sarebbe potuti legittimamente aspettare che essa dichiarasse che tali entità private non sono «semplicemente vincolate ad un obbligo di pagamento mediante [risorse proprie]» ( 39 ). 113. Orbene, la distinzione semantica tra «obbligo d’acquisto» e «obbligo di pagamento» non mi convince. Mi sembra chiaro, infatti, che l’uso della prima espressione da parte della Corte è puramente circostanziale , dal momento che i regimi nazionali volti a sostenere la produzione di energia elettrica, esaminati in tale giurisprudenza, comportano tipicamente obblighi d’acquisto a carico degli operatori della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica. 114. Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale distinzione non sembra suffragata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e GSE ( 40 ). 115. In tale sentenza la Corte ha esaminato un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia verde volto a garantire l’immissione di una quota di elettricità verde nella rete elettrica nazionale su base annua. 116. Secondo la Corte, la messa a disposizione gratuita di certificati verdi ai produttori nazionali di elettricità verde non era idonea a mobilitare risorse statali, dal momento che il valore economico di tali certificati sembrava risultare unicamente dall’obbligo legale gravante su taluni produttori e importatori di acquistarli. Pertanto, il vantaggio rappresentato da tale messa a disposizione gratuita di certificati verdi sembrava finanziato con risorse provenienti da tali produttori o importatori ( 41 ). Tuttavia, la Corte ha altresì rilevato che questo stesso regime imponeva ad un ente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’acquisto dei certificati verdi eccedenti rispetto a quelli che taluni operatori erano obbligati ad acquistare. Tale acquisto, secondo la Corte, sembrava quindi essere effettuato da un ente assimilabile allo Stato, sulla base del mandato conferitogli dalla normativa nazionale, mediante l’entrata proveniente da una componente tariffaria versata a tal fine dai consumatori ( 42 ). Pertanto, il regime nazionale in questione implicava un trasferimento delle risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 43 ). 117. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo meccanismo istituito da tale regime descrivesse un obbligo di acquisto di una quota annua di elettricità verde e, pertanto, una regolamentazione dei prezzi di mercato. Tuttavia, il secondo meccanismo andava al di là di una semplice regolamentazione dei prezzi di mercato, in quanto imponeva ad un ente pubblico controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’acquisto dei certificati verdi eccedenti posseduti dai produttori nazionali mediante fondi finanziati con un’imposta a carico dei consumatori. 118. Nello stesso ordine di idee, il supplemento di prezzo KWKG nel caso di specie non può essere considerato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], come una regolamentazione dei prezzi di mercato per il motivo che lo Stato tedesco obbligherebbe i gestori di rete a pagare ai gestori delle centrali CHP un importo indipendente da qualsiasi transazione commerciale tra queste due entità. 119. Orbene, mi sembra difficile accettare la tesi secondo cui, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la constatazione dell’esistenza di un trasferimento di risorse statali dipendeva dal fatto che il regime in questione prevedeva un obbligo di pagamento diretto come quello descritto nei due paragrafi precedenti. 120. Infatti, da tale sentenza risulta chiaramente che il criterio giuridico applicato, in linea con la giurisprudenza pertinente, è quello del controllo pubblico. Secondo la Corte, gli importi percepiti dai produttori nazionali a seguito della vendita dei certificati verdi non era semplicemente il risultato di una ridistribuzione finanziaria che operava «da un soggetto privato ad un altro» ( 44 ). Infatti, il vantaggio consistente nella messa a disposizione dei certificati verdi ai produttori nazionali di energia elettrica verde era finanziato, almeno in parte, con una riduzione delle risorse sotto il controllo statale a causa dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi eccedenti da parte di un ente controllato dallo Stato. 121. [OSCURATO:PERSONA] non può neppure invocare utilmente la giurisprudenza relativa alle nozioni di «tassa» o «imposizione interna» ai sensi degli attuali articoli 30 e 110 TFUE, in particolare la sentenza Dubois e Général cargo services ( 45 ), a sostegno della distinzione tra obblighi di acquisto e obblighi di pagamento diretti. A tal riguardo, rinvio alle considerazioni formulate in precedenza nelle presenti conclusioni. 122. In conclusione, ritengo che l’iter logico seguito dal Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata sia esente da qualsiasi errore di diritto. A buon diritto, infatti, il Tribunale ha dichiarato che la portata della sentenza PreussenElektra non è limitata ai casi in cui lo Stato interviene mediante la regolamentazione del prezzo di mercato di una transazione, ma che essa copre anche le situazioni in cui lo Stato impone un obbligo di pagamento diretto, indipendente da qualsiasi rapporto contrattuale, tra parti private. 123. Tengo tuttavia a precisare che sono pienamente consapevole del dibattito dottrinale relativo alla portata della sentenza PreussenElektra ( 46 ). Non mi sfugge il fatto che intendere in senso ampio tale portata determina talvolta un divario tra la realtà giuridica e la realtà economica che può sembrare insoddisfacente. A tal riguardo, è legittimo chiedersi se, qualora il soddisfacimento della condizione di «risorse statali» sia subordinato a un duplice requisito di imputabilità e di impegno delle risorse statali, un numero eccessivo di misure nazionali finisca per esulare dal divieto di concedere aiuti di Stato ( 47 ). 124. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che la Corte dovrebbe prendere in considerazione il grado di influenza dello Stato sulla libertà commerciale delle imprese. Anche se si può condividere tale approccio, non sembra possa essere seguito nel caso di specie. Ciò equivarrebbe infatti ad invocare un cambiamento di paradigma nella valutazione della natura statale o meno dei trasferimenti di risorse imposti dalla normativa nazionale. Come ho cercato di dimostrare nelle presenti conclusioni, il criterio giuridico applicato dalla giurisprudenza della Corte riguarda l’influenza dello Stato sulla gestione dei fondi privati, nonché sulla loro destinazione, e non, più genericamente, sulla libertà commerciale di tali imprese. Ritengo pertanto che non si possa rilevare alcun errore di diritto nel ragionamento del Tribunale ai punti da 101 a 118 della sentenza impugnata. 125. Alla luce di quanto precede, anche la seconda parte del motivo unico deve essere, a mio avviso, respinta. 126. Propongo pertanto di respingere in toto l’impugnazione. Sulle spese 127. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. 128. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Conclusione 129. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire come segue: 1)      L’impugnazione è respinta. 2)      [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. 1 Lingua originale: il francese. 2 Sono consapevole che la [OSCURATO:PERSONA], nei suoi scritti, utilizza il termine «sovrattassa». Ritengo tuttavia preferibile utilizzare il termine «maggiorazione dell’imposta». 3 C‑702/20 e C‑17/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:1. 4 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 38, 39 e 42). 5 V. sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑206/06; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] », EU:C:2008:413), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), e del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑850/19 P; in prosieguo: la «sentenza FVE Holýšov», EU:C:2021:740). 6 V. sentenza del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 7 V., ad esempio, sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑405/16 P; in prosieguo: la «sentenza EEG 2012» EU:C:2019:268, punto 50). 8 V. sentenze del 24 gennaio 1978, van Tiggele (82/77, EU:C:1978:10), del 30 novembre 1993, KirsammerHack (C‑189/91, EU:C:1993:907), e del 7 maggio 1998, Viscido e a. (da C‑52/97 a C‑54/97, EU:C:1998:209). 9 V. sentenza del 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14). 10 V. sentenza del 1° dicembre 1998, Ecotrade (C‑200/97, EU:C:1998:579, punto 41). 11 V. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37). 12 Sentenza PreussenElektra (punto 58). 13 Sentenza PreussenElektra (punto 59). 14 Formulato per la prima volta nella sentenza del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (173/73, EU:C:1974:71), tale criterio è stato costantemente utilizzato a partire dalla sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851). 15 Punto 42 di tale sentenza. 16 Punti da 65 a 67 della sentenza impugnata. 17 Punti da 68 a 70 della sentenza impugnata. 18 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 66). 19 Sentenza FVE Holýšov (punto 46). 20 Sentenza del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑217/17, EU:T:2019:633). V., in particolare, l’ultima frase del punto 119 di tale sentenza, secondo la quale, «[n]ella presente causa, il prelievo [speciale] è obbligatoriamente imposto ai consumatori finali e costituisce quindi, in sostanza, un’imposta parafiscale». 21 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, punti 36 e 37). 22 Punto 64 della sentenza impugnata. 23 Sentenza EEG 2012 (punti 70 e 71). 24 Sentenza FVE Holýšov (punto 43). 25 Sentenza del 26 settembre 2024 (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807). 26 Sentenza WEPA Hygieneprodukte e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punto 129). 27 V. sentenza dell’11 agosto 1995, Dubois e Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268, punto 20). 28 Come spiegato nella nota 13 delle presenti conclusioni. V. sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25). 29 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 67a 70). 30 Sentenze del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, EU:C:2004:448), e del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKLARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348). 31 Punto 72 della sentenza impugnata. 32 Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] de Seguridad/[OSCURATO:PERSONA] (C‑55/19 P, EU:C:2021:797, punti 94 e 95 nonché giurisprudenza ivi citata). 33 Sentenza del 13 settembre 2017 (C‑329/15; in prosieguo: la «sentenza ENEA», EU:C:2017:671). 34 Sentenza EEG 2012 (punto 3). 35 Come ricordato dal Tribunale al punto 110 della sentenza impugnata. 36 Sentenza ENEA (punti 8, 28 e 29). 37 Sentenza ENEA (punto 30). 38 V. punto 107 della sentenza impugnata e giurisprudenza ivi citata. 39 Il corsivo è mio. 40 Sentenza del 7 marzo 2024 (C‑558/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:209). 41 [OSCURATO:PERSONA] (punti 37 e 74). 42 [OSCURATO:PERSONA] (punti 75 e 77). 43 [OSCURATO:PERSONA] (punto 78). 44 [OSCURATO:PERSONA] (punto 74). 45 Sentenza dell’11 agosto 1995 (C‑16/94, EU:C:1995:268). 46 V., in particolare, Rubini, L., [OSCURATO:PERSONA] of Subsidy and [OSCURATO:PERSONA]: WTO and EC Law in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 165; de Cecco, F., [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Portland, Oregon, 2013, in particolare pagg. 114 e 115, nonché Werner., P. e Caramazza, M., «“[OSCURATO:PERSONA]” Aid or Not – [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol.  18, n o 4, 2019, pag. 525. 47 Tuttavia, non credo che un’interpretazione della sentenza PreussenElektra come quella risultante dalla sentenza impugnata possa pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris