CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 07/07/2023 dalla Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Crotone, in data 13/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Umberto, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PARTITA_IVA] con riferimento all'anno di imposta 2012. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato i rilievi mossi in appello in ordine alla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice penale, dell'accertamento induttivo operato in sede di indagini, non emergendo alcun riferimento ai componenti negativi del reddto indicati dalla difesa, e per non aver considerato il rilievo liberatorio che si sarebbe dovuto attribuire alla dichiarazione integrativa presentata. Si censura altresì la mancata considerazione del fatto che l'accertamento induttivo doveva ritenersi precluso in quanto una dichiarazione - seppure in bianco - era stata presentata, e poi corretta con quella integrativa. Sotto altro profilo, la difesa censura il percorso logico svolto per disattendere le critiche all'applicazione del c.d. lenzuolometro, essendo rilievo di comune esperienza, e non apodittico, quello per cui per rifare un letto occorrono due lenzuola, ed essendo onere dell'accusa provare compiutamente la tesi accusatoria. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si lamenta la mancata considerazione di quanto dedotto in appello a sostegno della buona fede del [OSCURATO:PERSONA], ed il carattere congetturale delle considerazioni svolte anche in ordine alla dichiarazione integrativa presentata. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente motivate, dalla Corte territoriale, le questioni sollevate con l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda le doglianze proposte con il primo motivo, deve osservarsi che esse appaiono in parte reiterative delle censure correttamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con un percorso argomentativo del tutto in linea con quello tracciato dal giudice di primo grado (ciò che impone una valutazione congiunta delle motivazioni delle due sentenze di merito, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"), ed in parte prive della necessaria specificità. In particolare, in relazione ai rilievi imperniati sul mancato apprezzamento dei costi, va evidenziato che la Corte territoriale ha posto in rilievo il fatto - rimasto privo di adeguata confutazione - che "non sono stati prospettati costi detraibili che possano ricondurre sotto soglia le imposte non pagate, né calcoli smentiti da documentazione contabile, finendo la difesa per applicare a sua volta un metodo 2 induttivo presuntivo non asseverato da nessuna prassi legge o regolamento" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Devono poi essere integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello in ordine alla dichiarazione, completamente in bianco, presentata nei termini dal [OSCURATO:PERSONA] per l'anno di imposta 2012: dichiarazione che per un verso, proprio alla luce di tale assoluta assenza di contenuti, non poteva ritenersi ostativa agli accertamenti di tipo induttivo posti in essere dall'Amministrazione finanziaria (accertamenti peraltro eseguiti "in senso favorevole all'odierno imputato, avendo operato nei calcoli degli arrotondamenti per difetto nonchè avendo preso in considerazione solo otto mesi dell'annualità 2012, escludendo le mensilità di settembre - ottobre - novembre - dicembre per le quali l'Agenzia non disponeva di fatture": cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Altrettanto condivisibile, per altro verso, risulta l'esclusione di ogni rilievo liberatorio alla "dichiarazione integrativa" - peraltro presentata a tre anni dalla scadenza dei termini - dovendo piuttosto parlarsi di "dichiarazione sostitutiva" della precedente, totalmente in bianco, come tale certamente inidonea a fungere da causa di esclusione della punibilità (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata). Quanto poi alla valutazione degli esiti degli accertamenti relativi al c.d. lenzuolometro (che hanno consentito di accertare il superamento della soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione, basandosi sul numero di lenzuola fatte lavare dall'hotel riferibile alla società del [OSCURATO:PERSONA], numero a sua volta determinato in base alle fatture emesse dalla società di servizi di lavanderia), il ricorrente ha insistito sulla erroneità del calcolo dei ricavi dell'albergo così impostato, dal momento che il numero di lenzuola (e quindi di clienti dell'albergo) doveva essere dimezzato, essendo notorio che per rifare un letto occorrono due lenzuola. Si tratta di un argomento suggestivo, che peraltro non tiene conto di quanto specificamente osservato dalla sentenza impugnata (pag. 7) non solo in ordine alla "benevolenza" dei criteri di calcolo (riduzione del numero delle lenzuola considerando la possibilità di lavaggi interni, di soggiorni di maggior durata e a tariffe più vantaggiose; ricavi calcolati su una media ridotta per difetto delle tariffe indicate sui siti specializzati), ma anche in ordine al fatto che "il numero delle lenzuola è stato considerato come riferito al completo letto (per lenzuolo intendendosi la parte superiore della copertura del letto, mentre 'gli angoli' si riferiscono alla parte inferiore"). La precisazione della Corte territoriale necessitava di una specifica confutazione, che nella specie è mancata: di qui il difetto di specificità del motivo di ricorso. 3. La residua censura è manifestamente infondata.3 L'insussistenza dell'elemento soggettivo, nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe ricavarsi dal fatto che, tre anni dopo la scadenza dei termini, è stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione "integrativa" (rectius "sostitutiva"). Al di là della intrinseca illogicità di una prospettazione volta a sostenere il difetto del dolo di evasione, quanto alla condotta di omessa dichiarazione, sulla base di una iniziativa presa a distanza di tre anni dalla scadenza dei termini, appare dirimente l'assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a supportare la tesi per cui la dichiarazione in bianco sarebbe frutto di un disguido, di un errore materiale, ecc. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cas