CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/10/2021 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Catania, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 9 ottobre 2021, applicativa nei confronti dell'istante della misura cautelare degli arresti domiciliari, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla intervenuta richiesta di configurazione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 con riguardo alle esigenze cautelari, in quanto il tribunale avrebbe considerato come un tutt'uno le varie sostanze stupefacenti e non avrebbe analizzato le doglianze difensive con riguardo, in particolare, all'orientamento per cui, in caso di sostanze stupefacenti plurime, esse dovrebbero essere accorpate. 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Il tribunale avrebbe ignorato le richieste della difesa, sostenendo l'esclusione della invocata fattispecie sulla base della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute, senza peraltro fornire al riguardo della citata esclusione una motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti vanno considerati unitariamente, in quanto il primo, pur riportando in premessa un riferimento all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90, si incentra sulla mancata configurazione della fattispecie del comma 5 del predetto articolo, esaminata anche attraverso la censura di cui al secondo motivo dedotto. Le censure sono entrambe inammissibili: il tribunale, nel valorizzare ai fini della contestata esclusione, la pluralità di sostanze detenute, il quantitativo complessivo e la disponibilità di un bilancino di precisione, ha fatto applicazione del principio per cui, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 (dep. 09/11/2018) Rv. 274076 - 01) 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il