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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 12/2011

ECLI:EU:T:2011:597
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 14 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑489/11 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate carenze – Incompatibilità con il procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 5‑6, 15‑16)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Danno che può essere risarcito successivamente – Danno che non può essere considerato irreparabile (Art. 278 TFUE) (v. punti 8‑9, 12‑13)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ricorso principale diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che ordina il rimborso di aiuti di Stato – Esperibilità dinanzi al giudice nazionale di mezzi di ricorso contro le misure nazionali di esecuzione – Possibilità di evitare di subire un danno grave ed irreparabile (Art. 278 TFUE) (v. punto 14) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 luglio 2011, C (2011) 4903 def., che dichiara incompatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dalla Bulgaria a favore della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di crediti non pagati allo Stato (aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009), nella parte in cui tale decisione dispone il recupero di tale aiuto presso la ricorrente.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 14 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑489/11 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità» 1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate carenze – Incompatibilità con il procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 5‑6, 15‑16) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Danno che può essere risarcito successivamente – Danno che non può essere considerato irreparabile (Art. 278 TFUE) (v. punti 8‑9, 12‑13) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ricorso principale diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che ordina il rimborso di aiuti di Stato – Esperibilità dinanzi al giudice nazionale di mezzi di ricorso contro le misure nazionali di esecuzione – Possibilità di evitare di subire un danno grave ed irreparabile (Art. 278 TFUE) (v. punto 14) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 luglio 2011, C (2011) 4903 def., che dichiara incompatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dalla Bulgaria a favore della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di crediti non pagati allo Stato (aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009), nella parte in cui tale decisione dispone il recupero di tale aiuto presso la ricorrente. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.