Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 12/2011
ECLI:EU:T:2011:597
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 14 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑489/11 R)
«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che
giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate
carenze – Incompatibilità con il procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, n. 2) (v. punti 5‑6, 15‑16)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Onere della prova – Danno pecuniario – Danno che può essere risarcito successivamente – Danno che non può essere considerato
irreparabile (Art. 278 TFUE) (v. punti 8‑9, 12‑13)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ricorso principale diretto all’annullamento
di una decisione della Commissione che ordina il rimborso di aiuti di Stato – Esperibilità dinanzi al giudice nazionale di
mezzi di ricorso contro le misure nazionali di esecuzione – Possibilità di evitare di subire un danno grave ed irreparabile
(Art. 278 TFUE) (v. punto 14)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 luglio 2011, C (2011) 4903 def., che dichiara
incompatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dalla Bulgaria a favore della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di crediti
non pagati allo Stato (aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009), nella parte in cui tale decisione dispone il recupero di tale
aiuto presso la ricorrente.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.