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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02258/2024

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 11582/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesocome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesacome in atti ( controricorrente ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe il ricorso incidentale condizionato assorbito,e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteprincipale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 11582/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesocome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesacome in atti ( controricorrente ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe il ricorso incidentale condizionato assorbito,e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteprincipale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 1
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