CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20/02/2026; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione previa declaratoria di inammissibilità degli altri motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to Udito il difensore dell'indagato avv.toStravino Sergio quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 513 bis c.p. (capo 2) e 368 c.p. (capo 3) in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva sei motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge perché la persona offesa la [OSCURATO:PERSONA] pur esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. sarebbe stata valutata come un testimone puro in assenza di necessari riscontri. In ogni caso si rimarca come la narrazione della persona offesa sarebbe priva di riscontri in assenza di soggetti presenti al diverbio tra la persona offesa e l'imputato preso in esame rispetto al capo 2) e tali rilievi critici, fatti valere in appello, non sarebbero stati valutati dai giudici. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine ai fatti di cui al capo 2), atteso che la vicenda del 16.8.2016 non integrerebbe il reato ex art. 513 bis c.p. in assenza di un diverbio correlato ad attività di concorrenza, posto che l'imputato non svolgeva che la mera attività di trasporto gratuito per turisti, che conduceva presso un ristorante senza esserne dipendente. Si contesta in proposito la tesi dei giudici per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato pagato dal ristorante di riferimento in base al numero dei clienti trasportati, in assenza di ogni emergenza in tal senso e si rimarca che solo la persona offesa avrebbe sostenuto che il diverbio sarebbe stato provocato per il trasporto delle persone così da subire per tale motivo un'aggressione da parte dell'imputato. Piuttosto sarebbe stato l'imputato ad essere aggredito dalla persona offesa dopo che taluni turisti decidevano di essere trasportati al ristorante dal [OSCURATO:PERSONA]. E si sostiene che lo stesso teste di pg avrebbe confermato l'aggressione del [OSCURATO:PERSONA] riscontrata anche da un certificato medico inerente l'imputato. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancata derubricazione del reato ex art. 513 bis c.p. in quello ex art. 610 c.p. ribadendo l'assenza di elementi costitutivi del primo reato alla luce delle argomentazioni precedenti, stante l'assenza di attività imprenditoriali in contrasto, e ritenendosi che al più ricorrerebbe il reato di violenza privata. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di calunnia, da ritenersi insussistente, in assenza di riscontri alle dichiarazioni sul punto della persona offesa, mentre le dichiarazionidell'imputato sarebbero confermate da un certificato medico quanto alle lesioni provocategli dal [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con il quinto motivo lamenta l'intervenuta prescrizione dei reati al momento della sentenza impugnata. 8. Con l'ultimo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine al primo motivo si premette che secondo la sentenza impugnata la persona offesa è stata esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Consegue secondo questa Corte (cfr. amplius Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Rv. 265355 - 01, con principi validi sia per la fase cautelare che di cognizione) che le dichiarazioni rese da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato Inoltre l'elemento di riscontro - che può essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, tale da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (tra tante, Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948) - deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Orbene, nel caso in esame, da una parte, il motivo dedotto, in termini di mancata verifica dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa escussa ex art. 210 cod. proc. pen., appare generico, a fronte di una indistinta doglianza sul punto, priva di ogni necessaria analisi delle dichiarazioni accusatorie che sarebbero state prive di ogni supporto confermativo; dall'altra, esso è del tutto infondato, posto che il giudici hanno rilevato come il racconto accusatorio del [OSCURATO:PERSONA], corrispondente alle condotte concorrenziali minatorie e violente dell'imputato, svolte nell'esercizio di attività di trasporto persone, abbia trovato fondamento sia nella assenza di motivi di astio (avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] escluso il coinvolgimento dei fratelli dell'imputato) sia in plurimi riscontri costituiti dalle deposizioni di testimoni, a partire da chi si era trovato nei pressi 3del luogo dello scontro del 16.8.2018 ( Ficarra) e ancor più da chi svolgeva analoga attività del [OSCURATO:PERSONA], quale tassista ( il [OSCURATO:PERSONA]), autore di una testimonianza descrittiva sia dell'abbandono dell'auto del [OSCURATO:PERSONA] da parte di turisti a seguito dello scontro con l'imputato, sia di condotte aggressive perpetrate in precedenza da [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ostacolare lui e altri tassisti con violenza o minaccia nella acquisizione di clientela (pag. 6). Analoga testimonianza era offerta da altro teste, Bartolo. Altra significativa testimonianza valorizzata è stata quella del teste di polizia [OSCURATO:PERSONA], che sopraggiungeva il 16 agosto 20186 notando l'imputato e la persona offesa "quasi a contato fisico nel momento in cui i CC avevano invitato il [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi, [OSCURATO:PERSONA], proprio nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva acceso il motore della vettura, si era buttato sul cofano della macchina del [OSCURATO:PERSONA] impedendogli di partire e staccandogli il tergicristallo". Secondo i testi si polizia giudiziaria inoltre, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] esercitavano attività di noleggio con conducente anche con modalità irregolari meglio illustrate in sentenza, rivelandosi "essere soliti porre in essere comportamenti violenti al fine di intimidire anche le persone". Da tali convergenti dichiarazioni i giudici hanno correttamente desunto elementi confermativi, diretti nonché logici, in ordine alle condotte minatorie e violente contestate in un quadro concorrenziale di cui al capo 2), in linea con i principi dapprima citati, richiamando gli indirizzi di legittimità in premessa. Ciò, vale precisarlo, tanto in punto di minacce e violenza specificamente realizzate che di loro inquadramento e finalizzazione volta ad alterare e ostacolare la libera concorrenza imprenditoriale. Il motivo è quindi inammissibile. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Sia alla luce delle considerazioni immediatamente sopra esposte, sia a fronte della più che logica rilevazione dei giudici, i quali quanto alla sussistenza del requisito dello svolgimento di attività imprenditoriali cui si connette la illecita concorrenza di cui al capo di imputazione, hanno perspicuamente osservato come si dovesse escludere che l'imputato svolgesse il trasporto di turisti presso il suo ristorante di riferimento ([OSCURATO:PERSONA]) per mera collaborazione e a titolo gratuito, e piuttosto si dovesse ritenere, nel quadro dell'appurata e incontestata attività di trasporto in parola, che l'imputato fosse pagato dalla predetta struttura commerciale "non essendo verosimile che egli fosse a disposizione....a titolo gratuito per mero spirito collaborativo". Rilievo del tutto coerente nel quadro, peraltro, del contesto operativo - di cui alle testimonianze sopra citate - decritto nelle due conformi sentenze. Nè quindi, per quanto sinora osservato, appare in tal modo corrispondente al contenuto della sentenza impugnata la 4tesi difensiva per cui i giudici avrebbero sostenuto che "[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato pagato dal ristorante di riferimento in base al numero dei clienti trasportati" trattandosi di affermazione non presente nella sentenza impugnata. 3. Il terzo motivo che lamenta la mancata derubricazione del reato ex art. 513 bis c.p. in quello ex art. 610 c.p. per l'assenza di elementi costitutivi del primo reato è manifestamente infondato alla luce dei rilievi svolti in sede di analisi dei primi due motivi, cui si rinvia. 4.11 quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di calunnia, da ritenersi insussistente, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa, mentre le dichiarazioni dell'imputato sarebbero confermate da un certificato medico quanto alle lesioni provocategli dal [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di altro motivo inammissibile. Va ribadito quanto in precedenza osservato in ordine alla corretta rilevazione di elementi di riscontro all'intero narrato della persona offesa, inerente anche ai fatti di cui al capo 3. Va aggiunto che i fatti calunniosi secondo l'imputazione sono 2, l'uno preliminare, concretizzatosi in minacce e pugni, l'altro ulteriore, svoltosi dopo l'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] e consistito nell'opposizione dell'imputato all'allontanamento in auto della persona offesa, ponendosi l'imputato davanti alla stessa vettura e staccandone il tergicristallo. La condanna è intervenuta, in particolare, in ordine a tale condotta, acclarata anche alla luce di testi presenti e citati, tra cui lo [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la difesa svolge una mera operazione rivalutativa del merito, inidonea a smentirne la ricostruzione nonché come tale inammissibile in questa sede. 5. Quanto al quinto motivo in tema di prescrizione, è fondato a fronte della intervenuta esclusione della recidiva come si evince dal dispositivo e ancor più chiaramente dalla motivazione, così che i termini massimi di prescrizione risultano pari ad anni 7 e mesi sei oltre a 95 giorni di sospensione, con relativa maturazione alla data più breve del del 21.5.2024 ( a fronte di fati del 16. e del 17.8.2016), anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata del 20.2.2026. Con assorbimento dell'ultimo motivo sul diniego delle attenuanti generiche. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. 5 P.Q.M