CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, che con considerazioni articolate e prive di vizi logici ha ritenuto la sussistenza degli elementi di prova a carico. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Il ricorso non si confronta poi con la motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti: il rigetto è avvenuto richiamando la gravità del fatto, ampiamente descritto nella motivazione della sentenza impugnata, quindi mediante i parametri ex art. 133 cod. pen. Anche il motivo sulla sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che non potesse essere formulato positivamente il giudizio prognostico in base alle modalità della condotta ed al comportamento processuale dell'imputato, che dimostra una mancata consapevolezza del disvalore del fatto. La motivazione è dunque adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto, poiché fa riferimento agli indici di valútazione elencati nell'art. 133 cod. pen. che hanno indotto il giudice a rifiutare l'applicazione del beneficio. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il CEri\.sigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA] Li9Ieme