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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso; lette conclusioni e nota spese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 20 ottobre 2017, il Tribunale di Aosta assolveva Santo CARACCIOLO dal reato di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., in quanto, esclusa l'aggravante dell'uso di arma impropria, il reato doveva considerarsi estinto per condotta riparatoria ex art. 162-ter cod. pen. 2.

In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, la Corte di cassazione (sez. 5, n. 10390/2019) annullava con rinvio la suddetta sentenza, affermando la corretta contestazione dell'aggravante, la cui sussistenza rendeva il reato procedibile d'ufficio, con conseguente inoperatività 162-ter cod. pen.

La pronuncia rescindente, esclusa la natura predibattimentale della sentenza impugnata, individuava il giudice competente per il nuovo giudizio nella Corte di appello di Torino.

3. Con la sentenza in epigrafe, quest'ultima Corte territoriale, in sede di rinvio, dichiarava Santo CARACCIOLO responsabile, anche ai fini civili, di due episodi di minaccia aggravata in danno del condomino Domenico CASTAGNINO e lo condannava alla pena di 600,00 euro di multa.

3.1. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da quelle provenienti dai testimoni Carmela CATANZARO, Giuseppe MOLINARO, Claudio ALBERTICELLI e Giuliano GONTIER.

In base alla ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, in particolare, risultava che il 16 settembre 2015 CARACCIOLO avesse minacciato CASTAGNINO, pronunciando la frase "l'hai finita con questo amministratore.., che ti dò due coltellate...a te e all'amministratore" (la persona offesa, infatti, si era rivolta ripetutamente all'amministratore del condominio per segnalare che CARACCIOLO aveva danneggiato la porta d'accesso al piano terra senza provvedere a ripararla).

In seguito, il 15 novembre 2015, nel piazzale al piano terra del condominio, CARACCIOLO aveva minacciato nuovamente di morte la persona offesa, brandendo un'asta di metallo, con la quale cercò di colpirla; CASTAGNINO, tuttavia, riuscì a scansare i colpi e sferrò un pugno al condomino, allo scopo di difendersi.

3.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, considerato l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato, concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver utilizzato un'arma impropria, riconosceva il vincolo della continuazione fra i due episodi delittuosi e, individuato il fatto più grave nell'episodio del 15 novembre 2015, fissava la pena base in 500,00 euro di multa, aumentata ex art. 81, cpv., cod. pen. a 600,00 euro di multa.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi.4.1.

Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del Principio della presunzione di innocenza e del diritto al doppio grado di merito, nonché per inosservanza degli artt. 469, 484, 569, comma 4, e 623 cod. proc. pen. in ordine al giudice competente per il rinvio.

Il ricorrente denuncia la violazione del suo diritto di difesa, in quanto la celebrazione del giudizio di merito innanzi alla Corte d'appello di Torino gli avrebbe impedito di scegliere un rito alternativo e di procedere ad un'eventuale impugnazione per ottenere un secondo esame nel merito della decisione.

La difesa censura, in particolare, l'ordinanza del 29 giugno 2021, con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza dedotta, negando la natura predibattimentale della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta e qualificando il ricorso immediato per cassazione come ricorso per saltum (con rinvio al giudice competente per l'appello in caso di accoglimento), anziché riconoscere la natura predibattimentale di quella decisione, in quanto resa dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, come tale inappellabile ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. e suscettibile di essere impugnata con ricorso per cassazione "ordinario" (con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe dovuto essere disposto il rinvio al giudice di primo grado e non al giudice d'appello).

Si chiede, pertanto, in conclusione, che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio.

4.2. Erronea applicazione dell'art. 612, comma 2, cod. pen.

Ad avviso della difesa, la condotta contestata a CARACCIOLO non avrebbe sortito alcun effetto intimidatorio, come dimostrato dalla pronta reazione palesata dalla persona offesa nell'episodio del 15 novembre 2015, quando colpì l'imputato con un pugno al volto facendolo cadere a terra.

Peraltro, a favore della mancata capacità intimidatoria delle parole e dell'atteggiamento del ricorrente deponevano anche la diversità delle caratteristiche fisiche e la differenza di età tra i due litiganti, atteso che CARACCIOLO e CASTAGNINO, al momento dei fatti, avevano, rispettivamente, 68 e 41 anni.

La persona offesa, inoltre, sarebbe stata pienamente in grado di compiere una scelta alternativa lecita, poiché, sempre nell'episodio occorso il 15 novembre 2015, una volta accortasi dell'asta di ferro in mano a CARACCIOLO, avrebbe potuto allontanarsi dal posto invece di avvicinarsi consapevolmente all'imputato.

Alla luce di tali elementi, i giudici del merito non avrebbero dovuto dichiarare il ricorrente responsabile del reato di minaccia aggravata e, pertanto, sul punto, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio.

4.3. Erronea applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune dell'avvenuto risarcimento del danno. 3 7)/1, / La Corte territoriale aveva valorizzato l'avvenuto risarcimento del danno al solo fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante, omettendo di considerare che la persona offesa si era detta soddisfatta per la somma ricevuta e che, peraltro, il ricorrente aveva versato la somma complessiva di 1.000,00 euro, nonostante la condotta contestatagli non avesse prodotto alcuna effettiva conseguenza dannosa nella vittima.

Per tali ragioni, la difesa chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la riduzione di un terzo della pena inflitta.

5. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso memoria difensiva a mezzo PEC, inviata il 22 dicembre 2022.

7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile Domenico CASTAGNINO, in data 12 gennaio 2023 ha trasmesso, con la stessa modalità, conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, va richiamata, in quanto pertinente al caso di specie, la decisione del [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato affermato il principio - che qui si ribadisce - secondo cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (Sez.

U, Ord. n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/1/2022, P.M. in proc.

Lafleur, Rv. 282473: in motivazione, si è precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen. nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata).

La sentenza rescindente emessa, in relazione alla vicenda in esame, dalla Quinta Sezione di questa Corte (n. 10390/19), ha espresso una linea esegetica conforme a quella in seguito affermata dalle Sezioni Unite nel senso prima riportato, osservando che la decisione del Tribunale di Aosta era stata assunta ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, sicché non poteva che essere qualificata alla stregua di una sentenza "dibattimentale", soggetta, come tale, al relativo regime processuale.

Soprattutto alla luce della definitiva e risolutiva parola pronunciata sulla questione dal Massimo organo nomofilattico, non vi è più spazio per ulteriori controversie ad essa relative, sicché non può che reputarsi infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si insiste nel voler rimettere in discussione la natura (per il ricorrente predibattimentale) della citata sentenza del Tribunale di Aosta.

1.2. Il secondo motivo sviluppa censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto prospetta una non consentita rivisitazione delle emergenze processuali in senso favorevole al ricorrente e in punto di fatto.

1.3. Venendo al terzo motivo, giova rammentare che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni, Rv. 276596).

In applicazione del richiamato e condiviso principio al caso di specie, rileva il Collegio che, in sede di conclusioni rassegnate davanti alla Corte di appello di Torino, il difensore dell'imputato risulta aver chiesto l'assoluzione e, in subordine, il minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non risultando richiesto (anche) il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., il giudice del gravame non era onerato della relativa motivazione, sicché la dedotta omissione non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione.

2. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Domenico CASTAGNINO, che si liquidano in euro 3.420,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita CASTAGNINO Domenico, che liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso; lette conclusioni e nota spese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 20 ottobre 2017, il Tribunale di Aosta assolveva Santo CARACCIOLO dal reato di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., in quanto, esclusa l'aggravante dell'uso di arma impropria, il reato doveva considerarsi estinto per condotta riparatoria ex art. 162-ter cod. pen. 2. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, la Corte di cassazione (sez. 5, n. 10390/2019) annullava con rinvio la suddetta sentenza, affermando la corretta contestazione dell'aggravante, la cui sussistenza rendeva il reato procedibile d'ufficio, con conseguente inoperatività 162-ter cod. pen. La pronuncia rescindente, esclusa la natura predibattimentale della sentenza impugnata, individuava il giudice competente per il nuovo giudizio nella Corte di appello di Torino. 3. Con la sentenza in epigrafe, quest'ultima Corte territoriale, in sede di rinvio, dichiarava Santo CARACCIOLO responsabile, anche ai fini civili, di due episodi di minaccia aggravata in danno del condomino Domenico CASTAGNINO e lo condannava alla pena di 600,00 euro di multa. 3.1. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da quelle provenienti dai testimoni Carmela CATANZARO, Giuseppe MOLINARO, Claudio ALBERTICELLI e Giuliano GONTIER. In base alla ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, in particolare, risultava che il 16 settembre 2015 CARACCIOLO avesse minacciato CASTAGNINO, pronunciando la frase "l'hai finita con questo amministratore.., che ti dò due coltellate...a te e all'amministratore" (la persona offesa, infatti, si era rivolta ripetutamente all'amministratore del condominio per segnalare che CARACCIOLO aveva danneggiato la porta d'accesso al piano terra senza provvedere a ripararla). In seguito, il 15 novembre 2015, nel piazzale al piano terra del condominio, CARACCIOLO aveva minacciato nuovamente di morte la persona offesa, brandendo un'asta di metallo, con la quale cercò di colpirla; CASTAGNINO, tuttavia, riuscì a scansare i colpi e sferrò un pugno al condomino, allo scopo di difendersi. 3.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, considerato l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato, concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver utilizzato un'arma impropria, riconosceva il vincolo della continuazione fra i due episodi delittuosi e, individuato il fatto più grave nell'episodio del 15 novembre 2015, fissava la pena base in 500,00 euro di multa, aumentata ex art. 81, cpv., cod. pen. a 600,00 euro di multa. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi.4.1. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del Principio della presunzione di innocenza e del diritto al doppio grado di merito, nonché per inosservanza degli artt. 469, 484, 569, comma 4, e 623 cod. proc. pen. in ordine al giudice competente per il rinvio. Il ricorrente denuncia la violazione del suo diritto di difesa, in quanto la celebrazione del giudizio di merito innanzi alla Corte d'appello di Torino gli avrebbe impedito di scegliere un rito alternativo e di procedere ad un'eventuale impugnazione per ottenere un secondo esame nel merito della decisione. La difesa censura, in particolare, l'ordinanza del 29 giugno 2021, con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza dedotta, negando la natura predibattimentale della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta e qualificando il ricorso immediato per cassazione come ricorso per saltum (con rinvio al giudice competente per l'appello in caso di accoglimento), anziché riconoscere la natura predibattimentale di quella decisione, in quanto resa dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, come tale inappellabile ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. e suscettibile di essere impugnata con ricorso per cassazione "ordinario" (con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe dovuto essere disposto il rinvio al giudice di primo grado e non al giudice d'appello). Si chiede, pertanto, in conclusione, che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio. 4.2. Erronea applicazione dell'art. 612, comma 2, cod. pen. Ad avviso della difesa, la condotta contestata a CARACCIOLO non avrebbe sortito alcun effetto intimidatorio, come dimostrato dalla pronta reazione palesata dalla persona offesa nell'episodio del 15 novembre 2015, quando colpì l'imputato con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Peraltro, a favore della mancata capacità intimidatoria delle parole e dell'atteggiamento del ricorrente deponevano anche la diversità delle caratteristiche fisiche e la differenza di età tra i due litiganti, atteso che CARACCIOLO e CASTAGNINO, al momento dei fatti, avevano, rispettivamente, 68 e 41 anni. La persona offesa, inoltre, sarebbe stata pienamente in grado di compiere una scelta alternativa lecita, poiché, sempre nell'episodio occorso il 15 novembre 2015, una volta accortasi dell'asta di ferro in mano a CARACCIOLO, avrebbe potuto allontanarsi dal posto invece di avvicinarsi consapevolmente all'imputato. Alla luce di tali elementi, i giudici del merito non avrebbero dovuto dichiarare il ricorrente responsabile del reato di minaccia aggravata e, pertanto, sul punto, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio. 4.3. Erronea applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune dell'avvenuto risarcimento del danno. 3 7)/1, / La Corte territoriale aveva valorizzato l'avvenuto risarcimento del danno al solo fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante, omettendo di considerare che la persona offesa si era detta soddisfatta per la somma ricevuta e che, peraltro, il ricorrente aveva versato la somma complessiva di 1.000,00 euro, nonostante la condotta contestatagli non avesse prodotto alcuna effettiva conseguenza dannosa nella vittima. Per tali ragioni, la difesa chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la riduzione di un terzo della pena inflitta. 5. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso memoria difensiva a mezzo PEC, inviata il 22 dicembre 2022. 7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile Domenico CASTAGNINO, in data 12 gennaio 2023 ha trasmesso, con la stessa modalità, conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, va richiamata, in quanto pertinente al caso di specie, la decisione del [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato affermato il principio - che qui si ribadisce - secondo cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (Sez. U, Ord. n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/1/2022, P.M. in proc. Lafleur, Rv. 282473: in motivazione, si è precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen. nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata). La sentenza rescindente emessa, in relazione alla vicenda in esame, dalla Quinta Sezione di questa Corte (n. 10390/19), ha espresso una linea esegetica conforme a quella in seguito affermata dalle Sezioni Unite nel senso prima riportato, osservando che la decisione del Tribunale di Aosta era stata assunta ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, sicché non poteva che essere qualificata alla stregua di una sentenza "dibattimentale", soggetta, come tale, al relativo regime processuale. Soprattutto alla luce della definitiva e risolutiva parola pronunciata sulla questione dal Massimo organo nomofilattico, non vi è più spazio per ulteriori controversie ad essa relative, sicché non può che reputarsi infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si insiste nel voler rimettere in discussione la natura (per il ricorrente predibattimentale) della citata sentenza del Tribunale di Aosta. 1.2. Il secondo motivo sviluppa censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto prospetta una non consentita rivisitazione delle emergenze processuali in senso favorevole al ricorrente e in punto di fatto. 1.3. Venendo al terzo motivo, giova rammentare che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni, Rv. 276596). In applicazione del richiamato e condiviso principio al caso di specie, rileva il Collegio che, in sede di conclusioni rassegnate davanti alla Corte di appello di Torino, il difensore dell'imputato risulta aver chiesto l'assoluzione e, in subordine, il minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non risultando richiesto (anche) il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., il giudice del gravame non era onerato della relativa motivazione, sicché la dedotta omissione non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione. 2. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Domenico CASTAGNINO, che si liquidano in euro 3.420,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita CASTAGNINO Domenico, che liqui