Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2019
ECLI:EU:T:2019:899
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0360_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa T‑360/19)
«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 16‑21)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo – Atto preparatorio – Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti – Esclusione
(Artt. 263 e 294 TFUE)
(v. punti 22‑25)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF [COM(2018) 0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD)].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.