CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 30 G1U2022 2 IL li o RANryitL )efet ni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Varese, che, sulla base di nuovi elementi, non conosciuti all'atto della decisione favorevole adottata sul permesso premio richiesto da [OSCURATO:PERSONA], non ancora fruito, ne aveva revocato la concessione. Il condannato era stato ammesso al beneficio l'8 settembre 2020, sulla base del parere favorevole del Direttore del carcere di [OSCURATO:PERSONA], ove era inizialmente detenuto, che non faceva menzione dell'esistenza di infrazioni disciplinari. Senonché, a beneficio concesso, il Magistrato di sorveglianza aveva appreso - attraverso relazione pervenuta dal carcere di [OSCURATO:PERSONA], ove l'interessato era stato trasferito già in data 28 agosto 2020 - che questi, a partire dal gennaio 2020, si era reso protagonista, nel carcere di provenienza, di plurimi atteggiamenti prevaricatori ai danni della rimanente popolazione detenuta ed era incorso, nell'aprile 2020, nella sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni per la durata di cinque giorni. Il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] ad Opera era stato infatti determinato da ragioni di ordine e sicurezza. 2. Pergjoka, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza confermativa della revoca del permesso, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, rilevando che le condotte disciplinarmente rilevanti, in tesi ostative al beneficio, erano antecedenti sia alla sua concessione, sia al parere favorevole del Direttore del carcere di [OSCURATO:PERSONA], che evidentemente le aveva ritenute superate alla luce della condotta penitenziaria ad esse successiva. Tali condotte non potevano ragionevolmente indurre la magistratura di sorveglianza a rivedere le pregresse determinazioni. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando l'omessa acquisizione dei rapporti disciplinari nel loro contenuto integrale, da cui sarebbe derivata l'impossibilità di una compiuta valutazione ad opera della medesima magistratura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Nel procedimento di sorveglianza, infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della decisione adottata, in presenza di elementi nuovi, decisivi, in precedenza non conosciuti (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350- 01), ancorché alla decisione preesistenti. L'ordinanza impugnata dà atto che il Magistrato di sorveglianza di Varese non era stato mai informato della rilevante storia disciplinare pregressa del detenuto, la quale imponeva, e non solo suggeriva, la rivalutazione dei presupposti di concessione del permesso premio (tra i quali rientra, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, la regolare condotta penitenziaria). 2. Il secondo motivo è infondato. La rivisitazione in peius della decisione sul permesso è succintamente motivata dal Tribunale di sorveglianza, ma le ragioni addotte resistono al vaglio di legittimità. A norma dell'art. 30-ter, comma 8, legge n. 354 cit., «(l)a condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». Nel caso di specie sono emersi plurimi recenti comportamenti trasgressivi, sufficientemente identificati dall'ordinanza impugnata, uno dei quali anche formalmente e gravemente sanzionato. Sulla base di tali comportamenti, mai prima considerati, è stato disposto, per ragioni di ordine e sicurezza, il trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario. Avviare il detenuto al permesso premio, in questo contesto, avrebbe certamente contraddetto il parametro legale di riferimento. 3. Il ricorso è conclusivamente respinto. Spese secondo soccombenza, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente