CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 33575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19280/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: MNNLRD76H29E3290) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - ft53.2e, nonché contro (005 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Intimati - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2314/2018 depositata il 21/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio di primo grado. Con due distinte citazioni che originavano altrettanti giudizi, successivamente riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Muratori" e "la Mattera", odierni resistenti) impugnarono i decreti ingiuntivi n. 41 e 42 del 5 marzo 2002 con cui, ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., odierna resistente), erano stati condannati a riconsegnare i beni oggetto di un contratto di locazione finanziaria stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] e a corrispondere la somma di C 6.719,95 a titolo di canoni non versati. Premettendo di avere stipulato - in data 19 gennaio 2000 - un contratto di affitto di azienda con cui il Muratori aveva locato l'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]" in Ischia di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. per attività di ristorazione e - in data 4 aprile 2000 - un contratto di locazione finanziaria garantito dalla fideiussione della Mattera per le nuove attrezzature del locale, precisarono che il 30 marzo 2001 il primo negozio era stato risolto e l'azienda restituita alla concedente che, a sua volta, l'aveva ceduta in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente). Aggiunsero che quest'ultimo, nella qualità, aveva sia concordato con il Muratori la cessione delle attrezzature presenti nel locale al corrispettivo di lire 40.000.000, di cui la metà versata alla sottoscrizione e la restante parte da corrispondere entro il 30 luglio 2011, sia assunto, con scrittura privata allegata in atti del 3 aprile 2001, l'impegno a volturare a proprio nome il contratto di locazione finanziaria, liberando gli opponenti e accollandosi il pagamento delle rate ancora a scadere. [OSCURATO:PERSONA] e la Mattera lamentarono che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva ottemperato agli impegni così assunti, ma comunicato alla Banca di Ancona, cui è collegata la [OSCURATO:SOCIETA], di non voler procedere a voltura per la mancanza di alcune attrezzature. Ciò premesso, ritenendo obbligata la [OSCURATO:SOCIETA], cui chiesero estendersi la lite tramite sua chiamata in causa, conclusero per la revoca delle ingiunzioni, anche per la vessatorietà di alcune clausole dei contratti, neppure specificamente sottoscritte. [OSCURATO:PERSONA], chiamata effettivamente in causa, concluse per il rigetto delle domande a sé rivolte, ritenendo risolta la scrittura del 3 aprile 2001 per la mancata voltura del contratto di locazione finanziaria conseguente alla mancata consegna da parte del Muratori di una serie di attrezzature indicate in apposita lista. 2. La sentenza di primo grado. Istruite le cause riunite con prove testimoniali, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n. 26/2012 depositata il 18/1/2012: (i) rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2002, confermandolo; (ii) accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 41/2002, revocandolo ma accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 3 aprile 2002 e condannando il Muratori al pagamento in favore di essa società della somma di C 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; (iii) dichiarò inammissibili le ulteriori domande svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]; (iv) condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento nella misura da liquidare in separata sede dei danni sopportati dal Muratori, rigettando le ulteriori sue richieste. 3. Il giudizio di secondo grado. Avverso la sola condanna al risarcimento in forma generica del danno proposero appello [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] &. Co.) e i soci di quest'ultima ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dello svolgimento e dei contenuti del giudizio di secondo grado risulta ultronea, alla luce del contenuto del mezzo di ricorso di cui infra, al § 1 della porzione in diritto. 4. La sentenza di secondo grado. — Con sentenza n. 2314/2018 depositata in data 21-5-2018 la Corte di Appello di Napoli ha così provveduto: (i) rigetta l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 26/2012 del 18 gennaio 2012; (ii) condanna n [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e n [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (di seguito: "la Corte") sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c. p.c. 7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 8. Le parti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La morte dell'unico difensore degli appellanti ha determinato l'interruzione automatica del processo anche se il giudice o le altre parti non ne hanno avuto conoscenza con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza emessa successivamente alla morte del difensore". I ricorrenti fanno presente che tutti gli appellanti nel giudizio di secondo grado davanti la Corte di Appello di Napoli (di seguito: "la Corte") erano difesi da un unico difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex 190 cod. proc. civ. per lo scambio di conclusionali e repliche. Dopo quattro giorni (il 21/1/2018) l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, come certificato dall'ufficiale di stato civile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (prodotto sub n. 2 in allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza). I ricorrenti deducono che l'art. 301 cod. proc. civ., disponendo che "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso", sancisce un automatismo che sottrae l'evento a qualsivoglia valutazione del giudice in merito alla rilevanza dello stesso evento sul processo. L'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, dalla parte colpita dal predetto evento. I ricorrenti aggiungono, correttamente, che la regola sopra enunciata presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa e la denuncia dello stesso in sede di legittimità. Nel caso di specie, tale pregiudizio viene identificato dal ricorrente nella compressione dei diritti di difesa degli appellanti (odierni ricorrenti), giacché gli stessi non hanno potuto formulare le proprie difese finali a mezzo di comparsa conclusionale, né, soprattutto, depositare memoria di replica avverso le conclusionali delle controparti. Ne consegue che, nel caso di specie, tutti gli atti processuali successivi alla morte dell'unico difensore sono affetti da nullità, e soprattutto la sentenza della Corte di Appello di Napoli oggetto di impugnazione.2. La difesa svolta nel controricorso dalla parte resistente è priva di fondamento. In disparte che i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito della morte del loro difensore, non poterono beneficiare della facoltà di depositare conclusionale e replica, comunque, se anche non l'avessero fatto, l'apprezzamento della nullità per violazione di norma del procedimento, cioè dell'art. 301 cod. proc. civ., sarebbe stato riconducibile al requisito di ammissibilità dell'art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., attesa l'essenzialità a garanzia del diritto di difesa e del contradittorio del deposito di conclusionali e repliche. Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui: «La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (così Cass., Sez. Un., n. 36596 del 2021). Ferma la svolta notazione, si deve, poi, ricordare che, come ha precisato Cass., Sez. 3, sentenza 30/04/2009, n. 10112, "Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art. 301 cod. proc. civ. - nella specie, la cancellazione dall'albo per motivi disciplinari - anche se intervenuti tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione, determinano automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata"; nonché, come ha precisato Cass. Sez. 3, sentenza 24/01/2020, n. 1574, che "La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza". 3. Il ricorso, giusta i ricordati principi di diritto, va pertanto accolto. P.Q.M. La Corte cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anc