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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 17690/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9145-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 360/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] individuale – rapporto privato R.G.N.9145/2023 Cron.

Rep.

Ud.14/05/2024 PU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale di Rimini i n controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA].

2. L ’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico m otiv o ; la società ha resistito con controricorso.

3. S uccessivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ( rectius : al ricorso), rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hanno dichiarato di avere sotto s critto un verbale di conciliazione in sede sindacale e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. R ileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.

2. E ssa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.

3. A i sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

4. I n conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9145-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 360/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] individuale – rapporto privato R.G.N.9145/2023 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 PU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale di Rimini i n controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L ’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico m otiv o ; la società ha resistito con controricorso. 3. S uccessivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ( rectius : al ricorso), rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hanno dichiarato di avere sotto s critto un verbale di conciliazione in sede sindacale e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. R ileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2. E ssa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente. 3. A i sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 4. I n conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio
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