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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10290/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OLINI Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e il rigetto nel resto; nonché di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale nella parte in cui ha chiesto il rigetto dei ricorso ed ha insistito nell'accoglimento di esso; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo ovvero ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del 13 novembre 2014 del Tribunale di Mantova, ha escluso la recidiva contestata all'Olini ed ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie irrogate al Prigigallo ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che: aveva affermato al responsabilità degli imputati in concorso per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; concesso loro le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta; condannato il Prigigallo alla pena principale di tre anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati tre motivi, con i quali sono stati denunciati: - il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto dell'impresa fallita e della disponibilità dei beni distratti; - il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - la violazione della legge penale in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena principale, alla mancata riduzione o revoca delle pene accessorie.

2.1.1. Il difensore ha depositato conclusioni con le quali ha anzitutto ha rappresentato il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] (compiegandone il certificato di morte); ed ha chiesto rendersi pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo, rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte in ordine alla sussistenza dei presupposti - alla luce di quanto esposto nel ricorso - per rendere una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto al quale erroneamente non gli sarebbe stato attribuito un ruolo marginale, ritenendo invece che egli abbia partecipato ad importanti attività gestorie (la stipula del contratto di locazione dell'immobile in cui si sarebbe svolta l'attività della società fallita, l'apertura del conto corrente della società stessa e la sottoscrizione del contratto di noleggio del veicolo di cui si contesta la distrazione) e attribuendogli la piena consapevolezza dell'anomala gestione aziendale da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, sul piano oggettivo non vi sarebbe alcuna anomalia nella sottoscrizione dei predetti atti, gli unici rispetto ai quali le sottoscrizioni dell'imputato sono state riconosciute come autentiche, laddove i documenti alla base delle frodi commesse nella specie, quali gli assegni, sono stati sottoscritti da altri soggetti senza la sua partecipazione; e, sul piano soggettivo, questi ultimi soggetti avrebbero avuto proprio la finalità di far apparire il ricorrente come autore delle firme, evitando che ne fosse consapevole; dunque, la sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria poiché, da una parte, ha ritenuto il Prigigallo a conoscenza della commissione degli illeciti posti in essere da altri e, dall'altra, ha riconosciuto che essi sono stati perpetrati a sua insaputa.

Ancora il provvedimento della Corte di merito sarebbe contraddittorio sia in quanto ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni del Prigigallo (che ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi collaboratori un ruolo attivo nella società), sia rispetto a quanto dichiarato nel corso della propria testimonianza del curatore fallimentare (che ha qualificato il ricorrente come «una figura di comodo»).

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione della legge penale con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, cui la Corte di appello sarebbe pervenuta, attribuendogli il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, pur evidenziando che il Prigigallo ha rivestito soltanto formalmente la carica di amministratore della fallita e nonostante si sia accertato che [OSCURATO:PERSONA], effettivo amministratore, non ha neppure consegnato al Prigigallo le scritture contabili.

In tal modo, si sarebbe erroneamente fatta derivare la responsabilità dell'imputato soltanto dalla posizione ricoperta.

2.3. Con il terzo motivo sono state addotte la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato, al fine della risposta sanzionatoria, la sostanziale differenza del ruolo dell'Olini rispetto a quello del Prigigallo, contraddittoriamente affermando che la riduzione della pena irrogata a quest'ultimo (qualora fosse stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti in discorso) sarebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

Infine, la contraddittorietà del provvedimento di secondo grado emergerebbe anche perché essi ha riconosciuto l'autenticità e veridicità delle informazioni che il Prigigallo ha spontaneamente fornito. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Deve invece essere rigetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. Con riguardo all'Olini, si rileva che:- consta il suo decesso il 27 maggio 2022, ossia in data successiva alla proposizione del ricorso; - dunque, in relazione al medesimo imputato, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206 - 01).

2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] deve invece aversi riguardo ai motivi di ricorso.

2.1. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha attribuito al Prigigallo la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando - sotto il profilo oggettivo - che egli, pur avendo svolto un ruolo da comprimario nella realizzazione del disegno criminoso dell'Olini, oltre ad aver ricoperto la carica di amministratore della fallita, ha preso parte in prima persona ad attività gestorie che hanno contribuito alla realizzazione del fatto distrattivo (stipulando il contratto di locazione del capannone dove collocare la merce - acquistata, non pagata e non rinvenuta - nonché la polizza fideiussoria per ottenere la consegna dell'immobile, e sottoscrivendo il contratto di noleggio della vettura distratta), evidenziando - sotto il profilo soggettivo - la totale assenza di una normale operatività aziendale e il fatto che il Prigigallo sia stato coinvolto in prima persona in più atti gestori, nel detto contesto, da ciò traendo la sua consapevolezza del disegno criminoso dell'amministratore di fatto.

Dunque l'affermazione di responsabilità del ricorrente, che non è basata unicamente sul ruolo da lui formalmente ricoperto (cfr. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01), si fonda su un iter congruo, logico e conforme a diritto.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che non si è confrontato con il tenore della motivazione, la quale ha rimarcato anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'attività svolta dal Prigigallo perché potesse trovare realizzazione il disegno criminale, che ha ritenuto dimostrativa non solo della sua piena consapevolezza di sottrarsi ai propri obblighi di tenere e conservare le scritture contabili ma anche del fatto che abbia agito al fine di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 54490/2018, cit.).

2.3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che: - il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali» e «nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01); - la Corte territoriale - condividendo espressamente la decisione di primo grado - ha dato conto degli elementi in forza dei quali, nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - e il ricorso ha prospettato al riguardo un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito.

3. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OLINI Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e il rigetto nel resto; nonché di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale nella parte in cui ha chiesto il rigetto dei ricorso ed ha insistito nell'accoglimento di esso; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo ovvero ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del 13 novembre 2014 del Tribunale di Mantova, ha escluso la recidiva contestata all'Olini ed ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie irrogate al Prigigallo ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che: aveva affermato al responsabilità degli imputati in concorso per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; concesso loro le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta; condannato il Prigigallo alla pena principale di tre anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati tre motivi, con i quali sono stati denunciati: - il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto dell'impresa fallita e della disponibilità dei beni distratti; - il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - la violazione della legge penale in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena principale, alla mancata riduzione o revoca delle pene accessorie. 2.1.1. Il difensore ha depositato conclusioni con le quali ha anzitutto ha rappresentato il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] (compiegandone il certificato di morte); ed ha chiesto rendersi pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo, rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte in ordine alla sussistenza dei presupposti - alla luce di quanto esposto nel ricorso - per rendere una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto al quale erroneamente non gli sarebbe stato attribuito un ruolo marginale, ritenendo invece che egli abbia partecipato ad importanti attività gestorie (la stipula del contratto di locazione dell'immobile in cui si sarebbe svolta l'attività della società fallita, l'apertura del conto corrente della società stessa e la sottoscrizione del contratto di noleggio del veicolo di cui si contesta la distrazione) e attribuendogli la piena consapevolezza dell'anomala gestione aziendale da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, sul piano oggettivo non vi sarebbe alcuna anomalia nella sottoscrizione dei predetti atti, gli unici rispetto ai quali le sottoscrizioni dell'imputato sono state riconosciute come autentiche, laddove i documenti alla base delle frodi commesse nella specie, quali gli assegni, sono stati sottoscritti da altri soggetti senza la sua partecipazione; e, sul piano soggettivo, questi ultimi soggetti avrebbero avuto proprio la finalità di far apparire il ricorrente come autore delle firme, evitando che ne fosse consapevole; dunque, la sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria poiché, da una parte, ha ritenuto il Prigigallo a conoscenza della commissione degli illeciti posti in essere da altri e, dall'altra, ha riconosciuto che essi sono stati perpetrati a sua insaputa. Ancora il provvedimento della Corte di merito sarebbe contraddittorio sia in quanto ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni del Prigigallo (che ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi collaboratori un ruolo attivo nella società), sia rispetto a quanto dichiarato nel corso della propria testimonianza del curatore fallimentare (che ha qualificato il ricorrente come «una figura di comodo»). 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione della legge penale con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, cui la Corte di appello sarebbe pervenuta, attribuendogli il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, pur evidenziando che il Prigigallo ha rivestito soltanto formalmente la carica di amministratore della fallita e nonostante si sia accertato che [OSCURATO:PERSONA], effettivo amministratore, non ha neppure consegnato al Prigigallo le scritture contabili. In tal modo, si sarebbe erroneamente fatta derivare la responsabilità dell'imputato soltanto dalla posizione ricoperta. 2.3. Con il terzo motivo sono state addotte la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe considerato, al fine della risposta sanzionatoria, la sostanziale differenza del ruolo dell'Olini rispetto a quello del Prigigallo, contraddittoriamente affermando che la riduzione della pena irrogata a quest'ultimo (qualora fosse stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti in discorso) sarebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Infine, la contraddittorietà del provvedimento di secondo grado emergerebbe anche perché essi ha riconosciuto l'autenticità e veridicità delle informazioni che il Prigigallo ha spontaneamente fornito. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deve invece essere rigetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con riguardo all'Olini, si rileva che:- consta il suo decesso il 27 maggio 2022, ossia in data successiva alla proposizione del ricorso; - dunque, in relazione al medesimo imputato, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206 - 01). 2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] deve invece aversi riguardo ai motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha attribuito al Prigigallo la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando - sotto il profilo oggettivo - che egli, pur avendo svolto un ruolo da comprimario nella realizzazione del disegno criminoso dell'Olini, oltre ad aver ricoperto la carica di amministratore della fallita, ha preso parte in prima persona ad attività gestorie che hanno contribuito alla realizzazione del fatto distrattivo (stipulando il contratto di locazione del capannone dove collocare la merce - acquistata, non pagata e non rinvenuta - nonché la polizza fideiussoria per ottenere la consegna dell'immobile, e sottoscrivendo il contratto di noleggio della vettura distratta), evidenziando - sotto il profilo soggettivo - la totale assenza di una normale operatività aziendale e il fatto che il Prigigallo sia stato coinvolto in prima persona in più atti gestori, nel detto contesto, da ciò traendo la sua consapevolezza del disegno criminoso dell'amministratore di fatto. Dunque l'affermazione di responsabilità del ricorrente, che non è basata unicamente sul ruolo da lui formalmente ricoperto (cfr. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01), si fonda su un iter congruo, logico e conforme a diritto. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che non si è confrontato con il tenore della motivazione, la quale ha rimarcato anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'attività svolta dal Prigigallo perché potesse trovare realizzazione il disegno criminale, che ha ritenuto dimostrativa non solo della sua piena consapevolezza di sottrarsi ai propri obblighi di tenere e conservare le scritture contabili ma anche del fatto che abbia agito al fine di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 54490/2018, cit.). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che: - il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali» e «nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01); - la Corte territoriale - condividendo espressamente la decisione di primo grado - ha dato conto degli elementi in forza dei quali, nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - e il ricorso ha prospettato al riguardo un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito. 3. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Rige
Decreto Cassazione n. 10290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris