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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12124/2026

Testo disponibile della fonte

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esentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mariconda e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;controricorrenteavverso la sentenza n. 1131/2021, depositata il 4 maggio 2021 dellaCorte di appello di Bologna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Sez.

I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 31769/2021Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 12124/2026Data pubblicazione 30/04/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Parma ha respinto le domande proposte daIsabella e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate in giudizio dal procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA]: domande dirette alla declaratoria sia dellanullità di un contratto relativo a servizi di investimento stipulato dalladefunta [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dellanullità di operazioni di investimento option, oltre che alla condanna dellabanca al risarcimento del danno che le attrici assumevano di averpatito.2. ─ La pronuncia di primo grado è stata impugnata e la Corte diappello di Bologna, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., succedutaall’originaria convenuta, ha respinto il gravame.3. — [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentate, ricorrono percassazione facendo valere quattro motivi di impugnazione.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso sono titolati come segue.Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e2944 c.c..Secondo motivo e terzo motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 23 t.u.f..Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e dell’art. 28 reg.

Consob n. 11522/1998.2. — Il ricorso è inammissibile perché tardivo.3. — La sentenza impugnata risulta pubblicata il 4 maggio 2021,mentre la notifica del ricorso è datata 9 dicembre dello stesso anno: nederiva che è stato superato il termine «lungo» di sei mesi (art. 327c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, applicabile rationetemporis).

È appena il caso di aggiungere che il suddetto termineSez.

I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 31769/2021Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 12124/2026Data pubblicazione 30/04/2026decorre dalla vera e propria pubblicazione, e cioè da deposito dellasentenza in cancelleria, non dalla comunicazione prescritta dall’art. 133,comma 2, c.p.c. (per tutte: Cass. 16 dicembre 2014, n. 26402, secondocui il cit. art. 327 c.p.c. opera un non irragionevole bilanciamento tral'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazionigiuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consenteal soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che loriguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso ditempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazionedella sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quodalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbecontraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbeirrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo diimpugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto lasentenza è comunicata ex officio).4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, per parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026.

Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mariconda e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;controricorrenteavverso la sentenza n. 1131/2021, depositata il 4 maggio 2021 dellaCorte di appello di Bologna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Sez. I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 31769/2021Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 12124/2026Data pubblicazione 30/04/2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Parma ha respinto le domande proposte daIsabella e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate in giudizio dal procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA]: domande dirette alla declaratoria sia dellanullità di un contratto relativo a servizi di investimento stipulato dalladefunta [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dellanullità di operazioni di investimento option, oltre che alla condanna dellabanca al risarcimento del danno che le attrici assumevano di averpatito.2. ─ La pronuncia di primo grado è stata impugnata e la Corte diappello di Bologna, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., succedutaall’originaria convenuta, ha respinto il gravame.3. — [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentate, ricorrono percassazione facendo valere quattro motivi di impugnazione. Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso sono titolati come segue.Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e2944 c.c..Secondo motivo e terzo motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 23 t.u.f..Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998.2. — Il ricorso è inammissibile perché tardivo.3. — La sentenza impugnata risulta pubblicata il 4 maggio 2021,mentre la notifica del ricorso è datata 9 dicembre dello stesso anno: nederiva che è stato superato il termine «lungo» di sei mesi (art. 327c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, applicabile rationetemporis). È appena il caso di aggiungere che il suddetto termineSez. I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 31769/2021Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 12124/2026Data pubblicazione 30/04/2026decorre dalla vera e propria pubblicazione, e cioè da deposito dellasentenza in cancelleria, non dalla comunicazione prescritta dall’art. 133,comma 2, c.p.c. (per tutte: Cass. 16 dicembre 2014, n. 26402, secondocui il cit. art. 327 c.p.c. opera un non irragionevole bilanciamento tral'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazionigiuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consenteal soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che loriguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso ditempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazionedella sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quodalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbecontraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbeirrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo diimpugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto lasentenza è comunicata ex officio).4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, per parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026. Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 31769/2021camera di consiglio 26.3.2026 3
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