CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 11656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Adelina, nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Teramo, avverso la ordinanza in data 22/7/2022 del Tribunale di Ancona, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 dicembre 2022 dall'avvocato della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza i-lipugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 (motivi dep. in pari data), il Tribunale di Ancona -sezione distrettuale competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 27 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in relazione ai delitti di concorso in rapina e furto aggravato. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. vizi esiziali di motivazione in ordine alla scelta della misura (art. 275 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla ineludibilità del presidio carcerario. 2.2. I medesimi vizi il difensore deduce anche in riferimento alla divisata gravità indiziaria per i fatti commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagata è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata il 22 luglio 2022, con avviso di deposito notificato al difensore a mezzo p.e.c. in pari data e, all'indagata detenuta istante, il successivo 26 luglio, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi; 1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Teramo il 10 settembre 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Ancona (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso), solo in data 8 settembre 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (26 luglio 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen„ 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., <<il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)», senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018-01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2. Sul punto si registra l'intervento (oggi non più recentissimo) delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127), a mente del quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, pur presentata tempestivamente presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine nel procedere e nel decidere. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale distrettuale di Ancona, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, solo l'8 settembre 2022, oltre il termine di giorni 10 (pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali) dalla data dell'ultima notificazione (26 luglio 2022) del provvedimento stesso. 2.5. Detto ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. 4. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata alla ricorrente detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella