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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19707/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentienzn in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea /iu Roberto colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge L. 18 aprile 1975, n. 110 e lo condannava alla pena di 334 euro di ammenda.

Interponeva appello Muzzu, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il gravame era trasmesso a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis.

L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ne discende The il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un cito se iiii)rovvisto della prescritta abilitazione„ innanzi le superiori giurisdizirni,inpone l'emissione di una deciaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processui Yersamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso iinn- 28 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA] i OFPOSITATo cAbic 1 9 A4 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentienzn in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea /iu Roberto colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge L. 18 aprile 1975, n. 110 e lo condannava alla pena di 334 euro di ammenda. Interponeva appello Muzzu, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il gravame era trasmesso a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis. L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende The il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un cito se iiii)rovvisto della prescritta abilitazione„ innanzi le superiori giurisdizirni,inpone l'emissione di una deciaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processui Yersamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso iinn- 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA] i OFPOSITATo cAbic 1 9 A4 L
Sentenza Cassazione n. 19707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris