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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08909/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n che ha concluso chiedendo n,A.(2)4k1 62: — --- udito il difensore ) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato in melius, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della condanna, emessa nei confronti del predetto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 2018, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme (capo A), induzione alla corruzione (capo C) , emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi D ed E), irrogando la pena di anni tre mesi due di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché ha applicato le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma legge fall, per la durata di anni tre. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge avendo la Corte territoriale determinato la durata delle pene accessorie fallimentari applicando un criterio automatico di parificazione alla pena principale, senza attuare i principi di cui alla sentenza della Sezioni unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, invece, hanno sancito, quale metodo di determinazione della durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di cui il giudice deve dare conto con motivazione congrua.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti il trattamento sanzionatorio, oggetto di impugnazione e non della rinuncia al gravame, limitata alle censure concernenti la responsabilità dell'imputato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Invero, la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non/ rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 1.2.Tanto premesso, si osserva, con particolare riferimento alle pene accessorie irrogate ed alla misura della durata delle stesse, che questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il condivisibile principio secondo il quale in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858; Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689).

In tale caso, dunque, le pene accessorie non rientrano nella disponibilità delle parti.

Sicché le relative statuizioni si pongono al di fuori dell'accordo medesimo e dell'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tanto da poter costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 1.3.Ciò posto, mutuando i richiamati principi anche per il caso al vaglio in cui il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rileva che la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate dalla Corte territoriale, risulta adeguatamente motivata dai giudici di merito i quali hanno fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando, dunque, i principi fissati sul punto dalle Sezioni Unite con la pronuncia richiamata nel ricorso, nonché dalla Corte costituzionale, operando specifico richiamo all'entità del pregiudizio cagionato ai creditori (cfr. Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). 1.4.In relazione al secondo motivo di ricorso si osserva che questo è manifestamente infondato, tenuto conto che la rinuncia ai motivi di appello concerneva i motivi di gravame inerenti la responsabilità dell'imputato e che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato, ai fini della determinazione della pena, di poco superiore al limite edittale minimo, l'entità e la pluralità delle violazioni.

La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

Del resto la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GeA Sabeo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n che ha concluso chiedendo n,A.(2)4k1 62: — --- udito il difensore ) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato in melius, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della condanna, emessa nei confronti del predetto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 2018, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme (capo A), induzione alla corruzione (capo C) , emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi D ed E), irrogando la pena di anni tre mesi due di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché ha applicato le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma legge fall, per la durata di anni tre. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge avendo la Corte territoriale determinato la durata delle pene accessorie fallimentari applicando un criterio automatico di parificazione alla pena principale, senza attuare i principi di cui alla sentenza della Sezioni unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, invece, hanno sancito, quale metodo di determinazione della durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di cui il giudice deve dare conto con motivazione congrua. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti il trattamento sanzionatorio, oggetto di impugnazione e non della rinuncia al gravame, limitata alle censure concernenti la responsabilità dell'imputato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Invero, la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non/ rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 1.2.Tanto premesso, si osserva, con particolare riferimento alle pene accessorie irrogate ed alla misura della durata delle stesse, che questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il condivisibile principio secondo il quale in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858; Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689). In tale caso, dunque, le pene accessorie non rientrano nella disponibilità delle parti. Sicché le relative statuizioni si pongono al di fuori dell'accordo medesimo e dell'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tanto da poter costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 1.3.Ciò posto, mutuando i richiamati principi anche per il caso al vaglio in cui il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rileva che la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate dalla Corte territoriale, risulta adeguatamente motivata dai giudici di merito i quali hanno fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando, dunque, i principi fissati sul punto dalle Sezioni Unite con la pronuncia richiamata nel ricorso, nonché dalla Corte costituzionale, operando specifico richiamo all'entità del pregiudizio cagionato ai creditori (cfr. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). 1.4.In relazione al secondo motivo di ricorso si osserva che questo è manifestamente infondato, tenuto conto che la rinuncia ai motivi di appello concerneva i motivi di gravame inerenti la responsabilità dell'imputato e che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato, ai fini della determinazione della pena, di poco superiore al limite edittale minimo, l'entità e la pluralità delle violazioni. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Del resto la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GeA Sabeo
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