CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 16453 deliberata il 12/03/2021, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto «l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: a. sentenza emessa il 24 novembre 2011 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile il 21 maggio 2013, con la quale era stata inflitta la condanna alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione; b. sentenza emessa il 18 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile il 5 febbraio 2020 con la quale il Maiolo era stato condannato alla pena di anni sette e mesi uno di reclusione ed euro 27.000,00 di multa» e aveva rideterminato la pena considerando «più grave il reato per il quale era stata inflitta la pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione con sentenza della Corte di appello di Milano del 24 novembre 2011, operando, in seguito, l'aumento per la continuazione con i fatti giudicati con l'altra sentenza nella misura di anni cinque di reclusione, computata la diminuzione per il rito». A giustificazione dell'annullamento, la Prima Sezione rilevava, in primo luogo, che «il giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato, ha unificato in continuazione i reati giudicati con le due sentenze indicate in narrativa operando in termini non conformi alla costante giurisprudenza di legittimità. Dalla disamina degli atti risulta che la sentenza relativa al reato più grave (quella emessa dalla Corte di appello di Milano il 24 novembre 2011) riguarda il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 e diversi reati satellite di cui all'art. 73 medesimo d.P.R. Anche la seconda sentenza riguarda più reati, a loro volta, unificati in sede di cognizione, in continuazione tra loro. Per tali reati la pena è stata determinata in anni sette e mesi sei di reclusione, compreso un aumento, a titolo di continuazione per il reato satellite, pari ad un mese di reclusione. Nell'unificare in sede esecutiva tutti i reati di cui alle due sentenze la Corte milanese ha operato una quantificazione dell'aumento in continuazione assumendo come pena base quella inflitta con la prima sentenza per tutti i reati giudicati ed operando un incremento unico per gli altri reati di cui alla sentenza più recente». Rilevava ancora la sentenza di annullamento che il provvedimento allora impugnato non era coerente rispetto all'orientamento secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., laddove «avendo operato un aumento a titolo di continuazione pari ad anni cinque di reclusione (al netto della riduzione per il rito abbreviato "esteso" ad una sentenza pronunciata all'esito di dibattimento), il giudice ha omesso di fornire una qualsiasi motivazione, sia pure sintetica in ragione della natura del provvedimento adottato, che desse conto dei criteri adottati per la quantificazione», tanto più che il provvedimento impugnato non aveva proceduto allo scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione. 2. Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano, con ordinanza deliberata in data 07/07/2021, ha determinato la pena complessiva in anni 16 di reclusione, così individuata: pena base per il più grave reato ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 (oggetto della sentenza - all'esito del giudizio abbreviato - del 24/11/2011), anni 16 di reclusione, aumentata per un episodio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di anni 2 e mesi 6 di reclusione, con pena finale pari ad anni 12 e mesi 4 di reclusione per la diminuente del rito; valutazioni, queste, condivise dal giudice del rinvio rispetto alla sentenza del 24/11/2011. Su tale pena, sono stati computati gli aumenti di pena per i due delitti di cui alla sentenza del 18/01/2019: per il primo (in relazione al quale il giudice della cognizione aveva irrogato una pena di anni 7 di reclusione ed euro 26 mila di multa, aumentata, per il secondo episodio, di mesi 1 di reclusione per euro mille dii multa), ritiene congruo un aumento in continuazione di anni 3 e mesi 7 di reclusione, tenuto conto dell'estrema gravità della condotta, mentre per il secondo viene stabilito un aumento di mesi 1 di reclusione. 3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Con la sentenza del 24/11/2011 l'aumento per la continuazione di anni 2 e mesi 6 di reclusione era stato determinato nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione per un capo di imputazione relativo a molteplici cessioni di cocaina (capo 48) e nella misura di anni 1 per i fatti di cui a un'ulteriore sentenza del G.I.P. di Milano del 28/09/2006 passata in giudicato, sicché erroneamente l'ordinanza impugnata indica l'aumento come riferito a un episodio di traffico illecito di stupefacenti. Ulteriore errore dell'ordinanza impugnata è la determinazione degli aumenti per i due reati di cui alla seconda sentenza, per i quali sono stabiliti aumenti, rispettivamente, nella misura di anni 3 e mesi 7 (mentre in sede di cognizione, come pena base per tale reato era stata determinata la pena in anni 7 di reclusione, di poco superiore al minimo edittale) e mesi 1 di reclusione (per un reato tentato), sicché la sproporzione è del tutto spropositata. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.Le doglianze relative alla determinazione della pena per i reati di cui alla sentenza del 24/11/2011 sono fondate. Dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di annullamento da parte della citata sentenza della Prima Sezione, risulta che, per la sentenza del 24/11/2011 (il riferimento al 2019 deve intendersi frutto di un refuso), la Corte di cassazione annullò la condanna per i capi 50) e 51) e che per il capo 80) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), la pena-base del reato continuato fu individuata in anni 16 di reclusione. Il ricorrente ha allegato la pagina della sentenza di merito ove si fa riferimento - oltre che ai capi 50) e 51), oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità, come si è visto, e al capo 80), relativo al reato associativo - al capo 48 (anni 1 e mesi 6 di reclusione) e ai fatti giudicati con sentenza del GUP di Milano del 28/09/2006 (anni 1 di reclusione). Del resto, la stessa sentenza di annullamento faceva espresso riferimento, con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Milano del 24 novembre 2011, al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 e a «diversi reati satellite di cui all'art. 73 medesimo d.P.R.». Per questi reati, che il giudice del rinvio ha invece considerato «un episodio di traffico illecito di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90», l'ordinanza impugnata non si è uniformata al principio dello scorporo di tutti i reati riuniti in continuazione stabilito dalla sentenza di annullamento. Quanto alla seconda sentenza, invece, la Corte distrettuale ha puntualmente motivato le ragioni dell'entità dell'aumento, laddove le deduzioni del ricorrente rivestono valenza del tutto astrattizzante, sicché non meritano accoglimento. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano in relazione al punto indicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di M