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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2025

Cassazione n. 22631/2026

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LBANIA il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 15 ottobre 2025 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Tribunale di Firenze e definitiva il 9 marzo 2025.

Il Tribunale ha rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato l'istanza, non ha allegato alcuna nomina da parte del condannato, né detto difensore era stato nominato nel giudizio di merito; pertanto, si tratta di istanza depositata da soggetto non legittimato, rispetto alla quale si impone, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia articolando quale unico motivo di doglianza il vizio di motivazione.

Lamenta, infatti, il ricorrente la esistenza di una valida nomina a suo nome nel procedimento.

13. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimènto.

4. In data 31 dicembre 2025 il difensore ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

In esito alla verifica degli atti, doverosa trattandosi di eccezione di natura processuale in ragione del fatto che in subiecta materia la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale (Sez.

U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092) è emerso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato dal detenuto con dichiarazione fatta ex art. 123 cod. proc. pen. il 30 giugno 2025 presso l'ufficio matricola del carcere di Opera con riferimento al procedimento n.1 per il quale egli era definitivo.

Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi difensore di fiducia del detenuto, è pervenuto al giudice dell'esecuzione il 5 settembre 2025.

Ciò all'evidenza significa che nel momento in cui veniva incardinato il processo di esecuzione, la nomina era già intervenuta e, dunque, il rapporto con il difensore si era instaurato, ma non era stata comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

L'art. 123 cod. proc. pen., che riguarda le dichiarazioni e le richieste effettuate dalle persone detenute o internate, ha una portata generale e prevede, al comma 2, che le impugnazioni, le dichiarazioni, atti fra i quali rientrano le dichiarazioni di nomina del difensore, e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, posto che l'ufficiale che le riceve ne cura l'immediata trasmissione a quella autorità.

Tale principio generale, come detto, trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione ove questa Corte, con insegnamento che questo Collegio condivide, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce. (Fattispecie in materia di procedimento di esecuzione). (Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 2023, Suriano, Rv. 284376 - 01). 2Pertanto, la nomina dell'avv.

PaYolli aveva immediata efficacia e, (g. conseguentemente, il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che l'incidente di esecuzione fosse stato introdotto da soggetto non legittimato.

Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio, stante la violazione del principio del contraddittorio, poiché in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Rv. 280524 - 01).

Il Tribunale di Firenze, infatti, ha ritenuto di decidere de plano, secondo il modulo procedinnentale semplificato, previsto dall'art. 666 comma 2 cod. proc pen, ritenendo rilevabile ictu °cui/ una causa di inammissibilità dell'istanza che, come visto, era però insussistente.

Ciò comporta che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, poiché il modello procedimentale da seguire era quello ordinario che prevede la fissazione dell'udienza e la partecipazione delle parti; questa Corte in proposito ha affermato il seguente principio, che si vuole ribadire, secondo il quale il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez.1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).

2. Per le ragioni testè indicate l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

PQM Annul P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Z ncu Fili o Casa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Priinq SP7 if2P e...F.1.n a Deposaat:a in oggi .........1.-11- GE1-2t126.... [OSCURATO:PERSONA] GiUDIZIARIO , Mar 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LBANIA il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 15 ottobre 2025 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Tribunale di Firenze e definitiva il 9 marzo 2025. Il Tribunale ha rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato l'istanza, non ha allegato alcuna nomina da parte del condannato, né detto difensore era stato nominato nel giudizio di merito; pertanto, si tratta di istanza depositata da soggetto non legittimato, rispetto alla quale si impone, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia articolando quale unico motivo di doglianza il vizio di motivazione. Lamenta, infatti, il ricorrente la esistenza di una valida nomina a suo nome nel procedimento. 13. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimènto. 4. In data 31 dicembre 2025 il difensore ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. In esito alla verifica degli atti, doverosa trattandosi di eccezione di natura processuale in ragione del fatto che in subiecta materia la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092) è emerso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato dal detenuto con dichiarazione fatta ex art. 123 cod. proc. pen. il 30 giugno 2025 presso l'ufficio matricola del carcere di Opera con riferimento al procedimento n.1 per il quale egli era definitivo. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi difensore di fiducia del detenuto, è pervenuto al giudice dell'esecuzione il 5 settembre 2025. Ciò all'evidenza significa che nel momento in cui veniva incardinato il processo di esecuzione, la nomina era già intervenuta e, dunque, il rapporto con il difensore si era instaurato, ma non era stata comunicata all'autorità giudiziaria procedente. L'art. 123 cod. proc. pen., che riguarda le dichiarazioni e le richieste effettuate dalle persone detenute o internate, ha una portata generale e prevede, al comma 2, che le impugnazioni, le dichiarazioni, atti fra i quali rientrano le dichiarazioni di nomina del difensore, e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, posto che l'ufficiale che le riceve ne cura l'immediata trasmissione a quella autorità. Tale principio generale, come detto, trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione ove questa Corte, con insegnamento che questo Collegio condivide, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce. (Fattispecie in materia di procedimento di esecuzione). (Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 2023, Suriano, Rv. 284376 - 01). 2Pertanto, la nomina dell'avv. PaYolli aveva immediata efficacia e, (g. conseguentemente, il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che l'incidente di esecuzione fosse stato introdotto da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio, stante la violazione del principio del contraddittorio, poiché in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Rv. 280524 - 01). Il Tribunale di Firenze, infatti, ha ritenuto di decidere de plano, secondo il modulo procedinnentale semplificato, previsto dall'art. 666 comma 2 cod. proc pen, ritenendo rilevabile ictu °cui/ una causa di inammissibilità dell'istanza che, come visto, era però insussistente. Ciò comporta che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, poiché il modello procedimentale da seguire era quello ordinario che prevede la fissazione dell'udienza e la partecipazione delle parti; questa Corte in proposito ha affermato il seguente principio, che si vuole ribadire, secondo il quale il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez.1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 2. Per le ragioni testè indicate l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. PQM Annul P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Z ncu Fili o Casa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Priinq SP7 if2P e...F.1.n a Deposaat:a in oggi .........1.-11- GE1-2t126.... [OSCURATO:PERSONA] GiUDIZIARIO , Mar 4
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