Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:141
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0013 - IT
Avis juridique important
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61995J0013
Sentenza della Corte dell'11 marzo 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]H Krankenhausservice. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - Germania. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa. - [OSCURATO:PERSONA]13/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01259
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Sfera d'applicazione - Committente che risolve un contratto di pulizie con un imprenditore indipendente per stipulare un contratto con un altro - Mancanza di cessione di elementi patrimoniali significativi e di riassunzione di una parte essenziale del personale - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva non trova applicazione in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questo stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando l'operazione non sia accompagnata né da una cessione, tra l'uno e l'altro imprenditore, di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, né dall'assunzione, ad opera del nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale già destinato dal predecessore all'esecuzione del contratto.
Infatti, la nozione di trasferimento ai sensi della direttiva si riferisce all'ipotesi in cui un'entità economica - vale a dire un complesso organizzato di persone e di elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo - conservi la sua identità al di là dell'operazione controversa. Di conseguenza, la semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può rivelare, di per sé, l'esistenza di un siffatto trasferimento. Inoltre, se è concepibile che, in taluni settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un'entità economica possa operare senza elementi patrimoniali significativi e corrispondere a un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune, occorre però, perché si abbia in tal caso un trasferimento ai sensi della direttiva, che tale gruppo perduri attraverso la riassunzione, da parte del nuovo appaltatore, della parte essenziale del personale dell'impresa medesima.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-13/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH Krankenhausservice,
Lefarth GmbH, chiamata in intervento,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH Krankenhausservice, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]ßke, del foro di Villingen;
- per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell'[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
- per il governo belga, dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata ad hoc presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dai signori John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] GmbH Krankenhausservice, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]ßke, della Lefarth GmbH, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rösrath, del governo tedesco, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del governo francese, rappresentato dalla signora Anne de Bourgoing, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus-[OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 18 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 novembre 1994, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 1995, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH Krankenhausservice (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
3 La signora [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della [OSCURATO:PERSONA], per conto della quale svolgeva lavori di pulizia nei locali di un istituto di istruzione secondaria, l'Aloisiuskolleg, sito in Germania a [OSCURATO:PERSONA]-Bad-Godesberg, nell'ambito di un contratto di pulizie concluso tra quest'ultimo e la [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della risoluzione, con effetto dal 30 giugno 1994, da parte dell'Aloisiuskolleg del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], la detta impresa licenziava la signora [OSCURATO:PERSONA], nonché altri sette dipendenti addetti anch'essi alle pulizie nello stesso istituto.
4 A decorrere dal 1_ agosto 1994, l'Aloisiuskolleg affidava contrattualmente le pulizie dei propri locali alla società Lefarth, intervenuta nella causa principale. Dall'ordinanza di rinvio non risulta che la detta società abbia proposto la riassunzione ai dipendenti licenziati dalla [OSCURATO:PERSONA].
5 La signora [OSCURATO:PERSONA] adiva quindi l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di far accertare che il licenziamento notificatole dalla [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto termine al rapporto di lavoro intercorrente con la detta impresa.
6 Il giudice adito, ritenendo l'interpretazione della direttiva decisiva ai fini della soluzione della controversia, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce delle sentenze della Corte 14 aprile 1994, causa C-392/92, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1311), e 19 maggio 1992, causa C-29/91, Dr. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3189), la fattispecie in cui un'impresa risolva un contratto di appalto con un'impresa terza per trasferirlo ad altra impresa ricada nella sfera d'applicazione della direttiva 77/187/CEE.
2) Se si possa considerare cessione contrattuale, ai sensi della direttiva, la fattispecie di cui al precedente quesito, qualora non vi sia cessione di alcun mezzo di produzione, materiale o immateriale».
7 A termini dell'art. 1, n. 1, «La (...) direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
8 Nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha affermato che rientra nella sfera d'applicazione della direttiva una fattispecie, come quella descritta nell'ordinanza di rinvio con cui era stata adita, in cui un imprenditore affidi contrattualmente ad un altro imprenditore l'incarico di svolgere lavori di pulizia ai quali, prima del trasferimento, provvedeva direttamente. Precedentemente, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva rilevato in particolare che la nozione di «cessione contrattuale» trova applicazione nell'ipotesi in cui un'autorità pubblica decida di porre termine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica, determinando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest'ultima per trasferirle ad un'altra persona giuridica che persegua un fine analogo.
9 Con le due questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede se la direttiva trovi applicazione anche in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questo stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, senza che l'operazione sia accompagnata dalla cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, tra l'uno e l'altro imprenditore.
10 La direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v. sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1119, punti 11 e 12, e, da ultimo, 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1253, punto 16; v. inoltre il parere della Corte dell'Associazione europea di libero scambio 19 dicembre 1996, E-2/96, Ulstein e Røiseng, non ancora pubblicato, punto 27).
11 L'assenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario ovvero, come nella specie, tra i due imprenditori ai quali siano stati in successione affidati i lavori di pulizia di un istituto scolastico, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva, non può rivestire importanza determinante al riguardo.
12 Infatti, come affermato da ultimo nella menzionata sentenza Merckx e Neuhuys, punto 28, la direttiva trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Ai fini dell'applicazione della direttiva non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore.
13 Perché la direttiva sia applicabile occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (v. sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.
14 Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente punti 13 e 24).
15 Come rilevato dalla maggior parte di coloro che hanno partecipato al procedimento, la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore sono analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione.
16 La semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. In una siffatta situazione, l'impresa di servizi precedentemente affidataria dell'appalto, ove perda un cliente, continua tuttavia a sopravvivere integralmente, senza che si possa ritenere che uno dei suoi stabilimenti o parti di stabilimento siano stati ceduti al nuovo appaltatore.
17 Si deve anche rilevare che, se il trasferimento di elementi patrimoniali costituisce uno dei vari criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione al fine di poter valutare l'effettiva sussistenza di un trasferimento di impresa, l'assenza di tali elementi non esclude necessariamente l'esistenza del trasferimento stesso (v. le sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 16, e Merckx e Neuhuys, citata, punto 21).
18 Infatti, come già ricordato al punto 14 della presente sentenza, il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali - materiali o immateriali - significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi.
19 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno sostenuto che, affinché l'entità costituita dal precedente affidatario dell'appalto di servizi sia oggetto di trasferimento ai sensi della direttiva, può essere sufficiente, in presenza di talune circostanze, che il nuovo affidatario dell'appalto abbia riassunto volontariamente la maggior parte dei dipendenti già specificamente destinati dal predecessore all'esecuzione del contratto.
20 Si deve ricordare al riguardo che, tra le circostanze di fatto da prendere in considerazione al fine di poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento, figura in particolare, oltre al grado di analogia dell'attività esercitata prima e dopo il trasferimento e al tipo di impresa o di stabilimento di cui trattasi, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 13).
21 Orbene, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi, riprendendo i termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 21), il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile.
22 Spetta al giudice di rinvio accertare, alla luce di tutti gli elementi interpretativi sopra esposti, se nella specie si sia verificato un trasferimento.
23 Occorre quindi risolvere le questioni sollevate dal giudice di rinvio dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima non trova applicazione in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questo stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando l'operazione non sia accompagnata né da una cessione, tra l'uno e l'altro imprenditore, di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, né dall'assunzione, ad opera del nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale già destinato dal predecessore all'esecuzione del contratto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, francese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 30 novembre 1994, dichiara:
[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva non trova applicazione in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questo stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando l'operazione non sia accompagnata né da una cessione, tra l'uno e l'altro imprenditore, di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, né dall'assunzione, ad opera del nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale già destinato dal predecessore all'esecuzione del contratto.