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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14908/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato a viso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce omessa, illogica e contraddittoria motivazione è reiterativo degli argomenti già addotti nei gradi precedenti, ma non è consentito in questa sede in quanto, lungi dal formulare critiche di legittimità, si limita a proporre letture alternative delle vicende per cui vi è il processo, senza considerare che è preclusa alla Cassazione la (terza) di sovrapporre i propri giudizi a quelli dei giudici di merito, quando essi siano trasposti in motivazione adeguate e congrue, nonchè immuni dai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; osservato ulteriormente che la deduzione cumulativa e promiscua (come avviene nel caso di specie) di vizi motivazionali, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato a viso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce omessa, illogica e contraddittoria motivazione è reiterativo degli argomenti già addotti nei gradi precedenti, ma non è consentito in questa sede in quanto, lungi dal formulare critiche di legittimità, si limita a proporre letture alternative delle vicende per cui vi è il processo, senza considerare che è preclusa alla Cassazione la (terza) di sovrapporre i propri giudizi a quelli dei giudici di merito, quando essi siano trasposti in motivazione adeguate e congrue, nonchè immuni dai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; osservato ulteriormente che la deduzione cumulativa e promiscua (come avviene nel caso di specie) di vizi motivazionali, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 14908/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris