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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:837
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CJ0657 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/[OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑657/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S

, con sede a Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da B. Stromsky, T. [OSCURATO:PERSONA] e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca , rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat, interveniente in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G.

Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684 ), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 340, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e, dall’altro, ha respinto, quanto al resto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S diretto al parziale annullamento di tale decisione.

Fatti 2 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è una società di radiodiffusione danese creata nel 1986.

Costituita inizialmente come impresa statale autonoma, essa è stata trasformata, con effetti contabili e fiscali dal 1 o gennaio 2003, in società per azioni.

La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il compito della TV2/[OSCURATO:PERSONA] consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi a livello nazionale e regionale.

Tale trasmissione avviene, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo.

Gli obblighi di servizio pubblico che spettano alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] sono fissati dal ministro della Cultura. 4 Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali.

Si tratta, in particolare, da un lato, della società [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società [OSCURATO:PERSONA] A/S e SBS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SBS»). 5 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stata all’origine costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della [OSCURATO:PERSONA], doveva essere finanziata con il gettito del canone pagato da tutti i telespettatori danesi.

Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la TV2/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, degli introiti derivanti dall’attività pubblicitaria. 6 In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA], il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2006, L 85, pag. 1 , e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112 ; in prosieguo: la «decisione TV2 I»).

Tale decisione si riferiva al periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»).

Infine, l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato anche l’autorizzazione concessa alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2/[OSCURATO:PERSONA] sui loro impianti. 7 Al termine dell’esame delle misure in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta alla conclusione che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], diretto a compensare il costo delle prestazioni di servizio pubblico di tale società, non soddisfaceva la seconda e la quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ; in prosieguo, per tali condizioni: le «condizioni [OSCURATO:PERSONA]»). 8 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni) che ha qualificato come «eccesso di compensazione».

Essa ha pertanto ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di recuperare dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tale somma maggiorata degli interessi. 9 La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑309/04) e dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04). 10 Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04 , EU:T:2008:457 ), il Tribunale ha annullato detta decisione.

Nella sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’incarico di servizio pubblico affidato alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla definizione di servizio di interesse economico generale della radiodiffusione.

Tuttavia, esso ha accertato anche l’esistenza di numerose illegittimità che viziavano la decisione TV2

I. 11 Infatti, in primo luogo, esaminando se le misure interessate dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini di qualificarle o meno come risorse statali, non aveva motivato la sua valutazione relativamente alla presa in considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se la seconda e la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, sul punto, la decisione TV2 I era viziata da difetto di motivazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione.

Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione risultava dalla mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo d’indagine. 12 In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato le misure in questione.

In tale occasione, essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi. 13 Al termine di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 14 Tale decisione verte sulle misure adottate a favore della TV2/[OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002.

Tuttavia, quando ha proceduto a detto esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2

I. 15 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come «aiuti di Stato» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa è giunta alla conclusione che le misure in questione non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, mentre nella decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 85 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2/[OSCURATO:PERSONA].

Nel dispositivo di tale decisione, essa ha affermato quanto segue: «Articolo 1 Le misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 17 In via principale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le misure in questione costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 18 In subordine, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che: – tutte le misure in questione costituissero nuovi aiuti; – le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2/[OSCURATO:PERSONA], costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata; – annullare la motivazione della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto fondato il terzo capo del primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – respingere il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alle spese. 21 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

Sull’impugnazione 23 A sostegno della propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Sul primo motivo Argomenti delle parti 24 Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per aver statuito che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite la TV2 Reklame e il Fondo TV2, non costituivano risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto qualificarle, nella decisione controversa, come aiuti di Stato. 25 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tali introiti erano sotto il controllo e a disposizione dello Stato danese, in quanto, prima di essere trasferiti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano detenuti da due imprese pubbliche controllate da tale Stato, vale a dire la TV2 Reklame e il Fondo TV2.

Di conseguenza, essa ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione necessaria ma sufficiente affinché detti introiti costituiscano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, fosse soddisfatta, a prescindere dall’origine di tali medesimi introiti. 26 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella specie, la TV2 Reklame è interamente detenuta e controllata dallo Stato danese e che le decisioni di tale impresa sono imputabili a tale Stato, poiché è il ministro della Cultura, che, con l’accordo della commissione delle finanze del parlamento danese, decideva la destinazione dei profitti della TV2 Reklame. 27 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il trasferimento delle risorse di cui trattasi tramite il Fondo TV2 non ne pregiudica in alcun modo la natura di risorse statali, dal momento che anche il Fondo TV2 è un’impresa pubblica controllata dallo Stato danese. 28 [OSCURATO:PERSONA] considera che, per tali circostanze, la presente causa si distingue nettamente da quelle che hanno dato origine alle sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), e del 5 marzo 2009, UTECA ( C‑222/07 , EU:C:2009:124 ), che riguardavano situazioni in cui le risorse controverse non avevano mai lasciato la sfera privata. 29 Alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale ha commesso errori di diritto, per aver giudicato che gli introiti trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 non costituivano risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, aveva erroneamente analizzato e applicato la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 30 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contestano tale argomento. 31 In sostanza, dette parti sostengono che gli introiti pubblicitari di cui trattasi non costituiscono né risorse statali né, di conseguenza, aiuti di Stato, perché non provenivano dallo Stato danese, ma dall’attività della TV2/[OSCURATO:PERSONA], e che la circostanza che la TV2 Reklame e il Fondo TV2 fossero enti pubblici detenuti e controllati dallo Stato danese era irrilevante al riguardo.

Giudizio della Corte 32 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (v. sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata). 33 La disposizione in parola enumera quattro condizioni.

Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali.

Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri.

In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario.

In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 75 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 64 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 15 ). 34 Nel caso di specie, è contestata solo la prima di tali condizioni. 35 Per quanto riguarda tale condizione, cioè che il vantaggio sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, occorre ricordare che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono rientrare nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 36 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 34 , e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 19 ). 36 Infatti, la nozione di intervento «mediante risorse statali», ai sensi di tale disposizione, include, oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98 , EU:C:2001:160 , punto 58 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 26 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 20 ). 37 Difatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 23 ). 38 Inoltre, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato.

Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (v. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 37 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 70 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 35 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 21 ). 39 Ne consegue che, risorse di imprese pubbliche, quando ricadono sotto il controllo dello Stato e sono dunque a sua disposizione, rientrano nella nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Infatti, lo Stato, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, è perfettamente in grado di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 38 ). 40 Il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall’autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente al riguardo (v., in tal senso, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA], 173/73 , EU:C:1974:71 , punto 35 , nonché dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/99 e C‑399/00 , EU:C:2003:252 , punto 33 ). 41 Come rilevato dal Tribunale al punto 176 della sentenza impugnata, nel 1995 e nel 1996 gli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA] erano venduti non dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] stessa, ma da una società terza, la TV2 Reklame, e i proventi di detta vendita erano trasferiti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2. 42 Al riguardo, è pacifico che, al pari della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la TV2 Reklame e il Fondo TV2 erano pubbliche imprese detenute dallo Stato danese, alle quali è stata affidata la gestione del trasferimento, alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], degli introiti provenienti dalla vendita dei suddetti spazi pubblicitari. 43 Infatti, tutto il percorso intrapreso da tali introiti fino al trasferimento alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] era disciplinato dalla legge danese, in forza della quale talune imprese pubbliche specificamente incaricate dallo Stato avevano il compito di gestire detti introiti. 44 Gli introiti in questione erano, perciò, sotto il controllo pubblico e a disposizione dello Stato, che poteva deciderne la destinazione. 45 Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte ricordata ai punti da 35 a 40 della presente sentenza, gli introiti di cui trattasi costituivano «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 46 Ne deriva che, giudicando, al punto 220 della sentenza impugnata, che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, provenienti dalla vendita, da parte della TV2 Reklame, degli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA], e trasferiti a quest’ultima tramite il Fondo TV2, non costituivano risorse statali e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] li aveva erroneamente qualificati come «aiuti di Stato», il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 47 Come già ricordato al punto 40 della presente sentenza e contrariamente a quanto emerge dal punto 211 della sentenza impugnata, il fatto che tali introiti, che provenivano da inserzionisti, fossero di origine privata è irrilevante al riguardo e privo di pertinenza quanto alla questione se fossero controllati dalle autorità danesi. 48 Inoltre, il Tribunale ha considerato erroneamente, ai punti 208 e 212 della sentenza impugnata, che risorse gestite da imprese pubbliche potevano costituire, se provenienti da terzi, risorse statali solamente se messe volontariamente a disposizione dello Stato da parte dei loro proprietari o oggetto di rinuncia da parte di questi ultimi e se lo Stato ne aveva assunto la gestione. 49 Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, una considerazione del genere non ha alcun fondamento nella giurisprudenza della Corte. 50 Lo stesso dicasi rispetto a quanto considerato ai punti 214, 215 e 217 della sentenza impugnata, vale a dire che la sola parte di tali introiti che, con decisione del ministro della Cultura, non era trasferita alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] poteva essere una risorsa statale e che la mancanza di un obbligo di trasferire ogni anno detti introiti dal Fondo TV2 alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] non poteva portare a una valutazione diversa. 51 Infatti, come osservato ai punti da 41 a 44 della presente sentenza, che ci fosse un controllo pubblico sugli introiti pubblicitari di cui trattasi risultava dal fatto che essi erano gestiti da imprese pubbliche detenute dallo Stato danese.

È peraltro pacifico che, in forza della normativa danese, il ministro della Cultura aveva la possibilità di decidere che tali introiti servissero per uno scopo diverso da quello di trasferirli al Fondo TV2. 52 Infine, la situazione di cui trattasi nella presente causa non è paragonabile a quella di cui si controverteva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), con cui la Corte ha statuito che l’obbligo, imposto a imprese private per la fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prestabiliti l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98 , EU:C:2001:160 , punto 59 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 74 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 34 ). 53 Infatti, tale sentenza riguardava imprese private che non erano incaricate dallo Stato membro in questione di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v. sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 74 ; del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 35 , nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2314 , punto 32 ). 54 Inoltre, in detta sentenza, i fondi controversi non potevano essere considerati una risorsa statale, perché non erano mai stati soggetti a controllo pubblico (v. sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 36 , nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2314 , punto 32 ). 55 Orbene, come già rilevato, la presente causa riguarda imprese pubbliche, nella fattispecie la TV2 Reklame e il Fondo TV2, costituite, detenute e incaricate dallo Stato danese di gestire gli introiti provenienti dalla vendita degli spazi pubblicitari di un’altra impresa pubblica, ossia la TV2/[OSCURATO:PERSONA], sicché tali introiti erano soggetti al controllo e a disposizione dello Stato danese. 56 Di conseguenza, per aver giudicato, al punto 213 della sentenza impugnata, che la situazione controversa nella presente causa era analoga a quella controversa nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), il Tribunale è incorso in un errore di diritto. 57 Date tali circostanze, occorre accogliere il primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui quest’ultima ha annullato la decisione controversa laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 58 Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver giudicato, al punto 106 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla portata della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 59 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha basato la sua valutazione al riguardo non sulla motivazione della decisione controversa stessa, ma sulla interpretazione che ne ha dato la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio.

Così facendo, esso avrebbe oltrepassato i limiti del suo sindacato. 60 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 97, 99 e da 104 a 106 della sentenza impugnata, i considerando pertinenti della detta decisione non indicano affatto che la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] «includa il concetto di efficienza del beneficiario della compensazione». 61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale condizione impone che i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e che essa è diretta ad evitare ogni ricorso abusivo alla nozione di «servizio pubblico». 62 [OSCURATO:PERSONA] condivide l’argomento della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ricorda che, nell’ambito della causa C‑649/15 P, che ha dato luogo alla sentenza TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], pronunciata oggi, relativa all’impugnazione proposta dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza impugnata, ha chiesto alla Corte di sostituire la motivazione, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato che l’aiuto di Stato a favore della TV2/[OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 63 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contestano la ricevibilità del secondo motivo, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha un interesse che consenta alla Corte di esercitare un controllo sulla motivazione della sentenza impugnata relativamente a quest’ultima condizione, dal momento che il dispositivo di tale sentenza è favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] e non include alcun elemento relativo a detta condizione. 64 Nel merito, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha fondato la sua valutazione sulla portata della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] al contempo sulla motivazione della decisione controversa e sull’interpretazione della stessa data dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase scritta del procedimento. 65 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, comunque, nel caso di specie, i parametri di calcolo della compensazione fossero previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

Giudizio della Corte 66 Occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte «[l]e conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa». 67 Nel caso in esame, tuttavia, le conclusioni dell’impugnazione relative al secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non tendono né a rimettere in discussione l’annullamento, al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, della decisione 2011/839 né a contestare il rigetto, al punto 2 di tale sentenza, di detto ricorso quanto al resto, ma riguardano la motivazione della sentenza impugnata relativamente all’applicazione della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], che non è una parte del dispositivo della sentenza impugnata. 68 Peraltro, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce essa stessa che il secondo motivo verte su una parte della sentenza impugnata che, preso isolatamente, non incide sul dispositivo della stessa. 69 Ne deriva che il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’impugnazione è irricevibile.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 70 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 71 Nel caso di specie, la Corte ritiene che occorra statuire definitivamente sul ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 72 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, per le motivazioni esposte ai punti da 35 a 56 della presente sentenza, il quarto motivo dedotto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], invocato a sostegno del terzo capo delle conclusioni presentate in subordine deve essere respinto. 73 Pertanto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulle spese quando l’impugnazione è accolta e essa stessa statuisce definitivamente sulla controversia. 75 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 76 Nel presente caso, sebbene uno dei due capi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione sia stato accolto e la sentenza impugnata sia stata annullata, così non è per l’altro capo, che è stato respinto dalla Corte. 77 Di conseguenza, occorre condannare, da un lato, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest’ultima in primo grado, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione. 78 Occorre decidere che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese, poiché essa non ha chiesto formalmente la condanna della TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 79 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restino a loro carico. 80 Di conseguenza, come parte interveniente in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑674/11 , EU:T:2015:684 ), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA], laddove la [OSCURATO:PERSONA] europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S contro la decisione 2011/839 è respinto. 4) La TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd nell’ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest’ultima in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporterà la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione. 6) [OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporteranno le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0657 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/[OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑657/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S , con sede a Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da B. Stromsky, T. [OSCURATO:PERSONA] e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca , rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat, interveniente in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684 ), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2011, L 340, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e, dall’altro, ha respinto, quanto al resto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S diretto al parziale annullamento di tale decisione. Fatti 2 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è una società di radiodiffusione danese creata nel 1986. Costituita inizialmente come impresa statale autonoma, essa è stata trasformata, con effetti contabili e fiscali dal 1 o gennaio 2003, in società per azioni. La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il compito della TV2/[OSCURATO:PERSONA] consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi a livello nazionale e regionale. Tale trasmissione avviene, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Gli obblighi di servizio pubblico che spettano alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] sono fissati dal ministro della Cultura. 4 Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della società [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società [OSCURATO:PERSONA] A/S e SBS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SBS»). 5 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stata all’origine costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della [OSCURATO:PERSONA], doveva essere finanziata con il gettito del canone pagato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la TV2/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, degli introiti derivanti dall’attività pubblicitaria. 6 In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA], il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] ( GU 2006, L 85, pag. 1 , e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112 ; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione si riferiva al periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»). Infine, l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato anche l’autorizzazione concessa alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2/[OSCURATO:PERSONA] sui loro impianti. 7 Al termine dell’esame delle misure in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta alla conclusione che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], diretto a compensare il costo delle prestazioni di servizio pubblico di tale società, non soddisfaceva la seconda e la quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ; in prosieguo, per tali condizioni: le «condizioni [OSCURATO:PERSONA]»). 8 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni) che ha qualificato come «eccesso di compensazione». Essa ha pertanto ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di recuperare dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tale somma maggiorata degli interessi. 9 La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑309/04) e dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04). 10 Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04 , EU:T:2008:457 ), il Tribunale ha annullato detta decisione. Nella sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’incarico di servizio pubblico affidato alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla definizione di servizio di interesse economico generale della radiodiffusione. Tuttavia, esso ha accertato anche l’esistenza di numerose illegittimità che viziavano la decisione TV2 I. 11 Infatti, in primo luogo, esaminando se le misure interessate dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini di qualificarle o meno come risorse statali, non aveva motivato la sua valutazione relativamente alla presa in considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se la seconda e la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, sul punto, la decisione TV2 I era viziata da difetto di motivazione. In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione risultava dalla mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo d’indagine. 12 In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi. 13 Al termine di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 14 Tale decisione verte sulle misure adottate a favore della TV2/[OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, quando ha proceduto a detto esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I. 15 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come «aiuti di Stato» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa è giunta alla conclusione che le misure in questione non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, mentre nella decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 85 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo di tale decisione, essa ha affermato quanto segue: «Articolo 1 Le misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 17 In via principale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le misure in questione costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 18 In subordine, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che: – tutte le misure in questione costituissero nuovi aiuti; – le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2/[OSCURATO:PERSONA], costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto. Conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata; – annullare la motivazione della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto fondato il terzo capo del primo motivo sollevato dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA]; – respingere il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, e – condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alle spese. 21 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione. Sull’impugnazione 23 A sostegno della propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Sul primo motivo Argomenti delle parti 24 Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per aver statuito che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite la TV2 Reklame e il Fondo TV2, non costituivano risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto qualificarle, nella decisione controversa, come aiuti di Stato. 25 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tali introiti erano sotto il controllo e a disposizione dello Stato danese, in quanto, prima di essere trasferiti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano detenuti da due imprese pubbliche controllate da tale Stato, vale a dire la TV2 Reklame e il Fondo TV2. Di conseguenza, essa ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione necessaria ma sufficiente affinché detti introiti costituiscano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, fosse soddisfatta, a prescindere dall’origine di tali medesimi introiti. 26 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella specie, la TV2 Reklame è interamente detenuta e controllata dallo Stato danese e che le decisioni di tale impresa sono imputabili a tale Stato, poiché è il ministro della Cultura, che, con l’accordo della commissione delle finanze del parlamento danese, decideva la destinazione dei profitti della TV2 Reklame. 27 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il trasferimento delle risorse di cui trattasi tramite il Fondo TV2 non ne pregiudica in alcun modo la natura di risorse statali, dal momento che anche il Fondo TV2 è un’impresa pubblica controllata dallo Stato danese. 28 [OSCURATO:PERSONA] considera che, per tali circostanze, la presente causa si distingue nettamente da quelle che hanno dato origine alle sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), e del 5 marzo 2009, UTECA ( C‑222/07 , EU:C:2009:124 ), che riguardavano situazioni in cui le risorse controverse non avevano mai lasciato la sfera privata. 29 Alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale ha commesso errori di diritto, per aver giudicato che gli introiti trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 non costituivano risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, aveva erroneamente analizzato e applicato la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 30 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contestano tale argomento. 31 In sostanza, dette parti sostengono che gli introiti pubblicitari di cui trattasi non costituiscono né risorse statali né, di conseguenza, aiuti di Stato, perché non provenivano dallo Stato danese, ma dall’attività della TV2/[OSCURATO:PERSONA], e che la circostanza che la TV2 Reklame e il Fondo TV2 fossero enti pubblici detenuti e controllati dallo Stato danese era irrilevante al riguardo. Giudizio della Corte 32 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (v. sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata). 33 La disposizione in parola enumera quattro condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 75 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 64 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 15 ). 34 Nel caso di specie, è contestata solo la prima di tali condizioni. 35 Per quanto riguarda tale condizione, cioè che il vantaggio sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, occorre ricordare che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono rientrare nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 36 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 34 , e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 19 ). 36 Infatti, la nozione di intervento «mediante risorse statali», ai sensi di tale disposizione, include, oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98 , EU:C:2001:160 , punto 58 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 26 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 20 ). 37 Difatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 23 ). 38 Inoltre, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (v. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 37 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 70 ; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE, C‑677/11 , EU:C:2013:348 , punto 35 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 21 ). 39 Ne consegue che, risorse di imprese pubbliche, quando ricadono sotto il controllo dello Stato e sono dunque a sua disposizione, rientrano nella nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, lo Stato, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, è perfettamente in grado di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99 , EU:C:2002:294 , punto 38 ). 40 Il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall’autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente al riguardo (v., in tal senso, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA], 173/73 , EU:C:1974:71 , punto 35 , nonché dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/99 e C‑399/00 , EU:C:2003:252 , punto 33 ). 41 Come rilevato dal Tribunale al punto 176 della sentenza impugnata, nel 1995 e nel 1996 gli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA] erano venduti non dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] stessa, ma da una società terza, la TV2 Reklame, e i proventi di detta vendita erano trasferiti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2. 42 Al riguardo, è pacifico che, al pari della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la TV2 Reklame e il Fondo TV2 erano pubbliche imprese detenute dallo Stato danese, alle quali è stata affidata la gestione del trasferimento, alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], degli introiti provenienti dalla vendita dei suddetti spazi pubblicitari. 43 Infatti, tutto il percorso intrapreso da tali introiti fino al trasferimento alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] era disciplinato dalla legge danese, in forza della quale talune imprese pubbliche specificamente incaricate dallo Stato avevano il compito di gestire detti introiti. 44 Gli introiti in questione erano, perciò, sotto il controllo pubblico e a disposizione dello Stato, che poteva deciderne la destinazione. 45 Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte ricordata ai punti da 35 a 40 della presente sentenza, gli introiti di cui trattasi costituivano «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 46 Ne deriva che, giudicando, al punto 220 della sentenza impugnata, che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, provenienti dalla vendita, da parte della TV2 Reklame, degli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA], e trasferiti a quest’ultima tramite il Fondo TV2, non costituivano risorse statali e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] li aveva erroneamente qualificati come «aiuti di Stato», il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 47 Come già ricordato al punto 40 della presente sentenza e contrariamente a quanto emerge dal punto 211 della sentenza impugnata, il fatto che tali introiti, che provenivano da inserzionisti, fossero di origine privata è irrilevante al riguardo e privo di pertinenza quanto alla questione se fossero controllati dalle autorità danesi. 48 Inoltre, il Tribunale ha considerato erroneamente, ai punti 208 e 212 della sentenza impugnata, che risorse gestite da imprese pubbliche potevano costituire, se provenienti da terzi, risorse statali solamente se messe volontariamente a disposizione dello Stato da parte dei loro proprietari o oggetto di rinuncia da parte di questi ultimi e se lo Stato ne aveva assunto la gestione. 49 Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, una considerazione del genere non ha alcun fondamento nella giurisprudenza della Corte. 50 Lo stesso dicasi rispetto a quanto considerato ai punti 214, 215 e 217 della sentenza impugnata, vale a dire che la sola parte di tali introiti che, con decisione del ministro della Cultura, non era trasferita alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] poteva essere una risorsa statale e che la mancanza di un obbligo di trasferire ogni anno detti introiti dal Fondo TV2 alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] non poteva portare a una valutazione diversa. 51 Infatti, come osservato ai punti da 41 a 44 della presente sentenza, che ci fosse un controllo pubblico sugli introiti pubblicitari di cui trattasi risultava dal fatto che essi erano gestiti da imprese pubbliche detenute dallo Stato danese. È peraltro pacifico che, in forza della normativa danese, il ministro della Cultura aveva la possibilità di decidere che tali introiti servissero per uno scopo diverso da quello di trasferirli al Fondo TV2. 52 Infine, la situazione di cui trattasi nella presente causa non è paragonabile a quella di cui si controverteva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), con cui la Corte ha statuito che l’obbligo, imposto a imprese private per la fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prestabiliti l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98 , EU:C:2001:160 , punto 59 ; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 74 , nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 34 ). 53 Infatti, tale sentenza riguardava imprese private che non erano incaricate dallo Stato membro in questione di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v. sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑206/06 , EU:C:2008:413 , punto 74 ; del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 35 , nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2314 , punto 32 ). 54 Inoltre, in detta sentenza, i fondi controversi non potevano essere considerati una risorsa statale, perché non erano mai stati soggetti a controllo pubblico (v. sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a., C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punto 36 , nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2314 , punto 32 ). 55 Orbene, come già rilevato, la presente causa riguarda imprese pubbliche, nella fattispecie la TV2 Reklame e il Fondo TV2, costituite, detenute e incaricate dallo Stato danese di gestire gli introiti provenienti dalla vendita degli spazi pubblicitari di un’altra impresa pubblica, ossia la TV2/[OSCURATO:PERSONA], sicché tali introiti erano soggetti al controllo e a disposizione dello Stato danese. 56 Di conseguenza, per aver giudicato, al punto 213 della sentenza impugnata, che la situazione controversa nella presente causa era analoga a quella controversa nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 ), il Tribunale è incorso in un errore di diritto. 57 Date tali circostanze, occorre accogliere il primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui quest’ultima ha annullato la decisione controversa laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 58 Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver giudicato, al punto 106 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla portata della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 59 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha basato la sua valutazione al riguardo non sulla motivazione della decisione controversa stessa, ma sulla interpretazione che ne ha dato la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio. Così facendo, esso avrebbe oltrepassato i limiti del suo sindacato. 60 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 97, 99 e da 104 a 106 della sentenza impugnata, i considerando pertinenti della detta decisione non indicano affatto che la seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] «includa il concetto di efficienza del beneficiario della compensazione». 61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale condizione impone che i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e che essa è diretta ad evitare ogni ricorso abusivo alla nozione di «servizio pubblico». 62 [OSCURATO:PERSONA] condivide l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ricorda che, nell’ambito della causa C‑649/15 P, che ha dato luogo alla sentenza TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], pronunciata oggi, relativa all’impugnazione proposta dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza impugnata, ha chiesto alla Corte di sostituire la motivazione, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato che l’aiuto di Stato a favore della TV2/[OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla seconda condizione [OSCURATO:PERSONA]. 63 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contestano la ricevibilità del secondo motivo, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha un interesse che consenta alla Corte di esercitare un controllo sulla motivazione della sentenza impugnata relativamente a quest’ultima condizione, dal momento che il dispositivo di tale sentenza è favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] e non include alcun elemento relativo a detta condizione. 64 Nel merito, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha fondato la sua valutazione sulla portata della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] al contempo sulla motivazione della decisione controversa e sull’interpretazione della stessa data dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase scritta del procedimento. 65 La TV2/[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, comunque, nel caso di specie, i parametri di calcolo della compensazione fossero previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Giudizio della Corte 66 Occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte «[l]e conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa». 67 Nel caso in esame, tuttavia, le conclusioni dell’impugnazione relative al secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non tendono né a rimettere in discussione l’annullamento, al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, della decisione 2011/839 né a contestare il rigetto, al punto 2 di tale sentenza, di detto ricorso quanto al resto, ma riguardano la motivazione della sentenza impugnata relativamente all’applicazione della seconda condizione [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], che non è una parte del dispositivo della sentenza impugnata. 68 Peraltro, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce essa stessa che il secondo motivo verte su una parte della sentenza impugnata che, preso isolatamente, non incide sul dispositivo della stessa. 69 Ne deriva che il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’impugnazione è irricevibile. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 70 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 71 Nel caso di specie, la Corte ritiene che occorra statuire definitivamente sul ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. 72 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, per le motivazioni esposte ai punti da 35 a 56 della presente sentenza, il quarto motivo dedotto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], invocato a sostegno del terzo capo delle conclusioni presentate in subordine deve essere respinto. 73 Pertanto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulle spese quando l’impugnazione è accolta e essa stessa statuisce definitivamente sulla controversia. 75 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 76 Nel presente caso, sebbene uno dei due capi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione sia stato accolto e la sentenza impugnata sia stata annullata, così non è per l’altro capo, che è stato respinto dalla Corte. 77 Di conseguenza, occorre condannare, da un lato, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest’ultima in primo grado, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione. 78 Occorre decidere che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese, poiché essa non ha chiesto formalmente la condanna della TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 79 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restino a loro carico. 80 Di conseguenza, come parte interveniente in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑674/11 , EU:T:2015:684 ), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA], laddove la [OSCURATO:PERSONA] europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S contro la decisione 2011/839 è respinto. 4) La TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd nell’ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest’ultima in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporterà la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione. 6) [OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporteranno le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris