CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A( Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato che non era stato considerato che l'omogeneità dei reati rendeva evidente l'esistenza di un comune progetto criminoso avente ad oggetto la consumazione di reati di contraffazione; ritenuto che si tratta di argomento attinente al merito, già valutato dall'ordinanza come significativo, tenuto conto dell'ampio arco temporale e della pluralità dei precedenti a carico, di una generale propensione alla consumazione di determinata specie di reati, che è dato oggettivamente distinto dalla comune deliberazione di specifici reati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2