CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (già sospeso dal Magistrato di sorveglianza in sede), al quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], a causa di varie trasgressioni alle prescrizioni di tale misura alternativa, e da ultimo per essere uscito dal comune di residenza ed avere incontrato il noto pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], colpito da recente ordinanza custodiale per associazione di stampo mafioso, estorsioni, violazione della disciplina sulle armi, traffico di sostanze stupefacenti ed altro. In data 19/12/2019 il Prestanicola è stato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini nel noto procedimento "Rinascita - Scott". 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla revoca della misura alternativa. 2.1. Si censura che il Tribunale di sorveglianza non abbia verificato se i fatti posti a fondamento della sopravvenienza cautelare, antecedenti all'applica- zione del beneficio penitenziario, comportino elementi di novità tali da modificare il quadro di riferimento considerato ai fini della concessa misura alternativa. In particolare, si puntualizza che il Prestanicola non è stato raggiunto da alcun avviso ex art. 415 bis. cod. proc. pen. per il procedimento "Rinascita - Scott", in quanto la misura custodiale da cui era stato attinto è stata annullata dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 14/1/2020, da ciò desumendosi l'insussistenza della contestazione associativa, e la posizione del ricorrente è stata stralciata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso qualsiasi meccanismo automatico di diniego ovvero di revoca della misura alter- nativa in caso di preesistenza o di sopravvenienza di un titolo cautelare. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa indicazione del valore da attribuire in termini di espiazione della pena al periodo trascorso in affidamento in prova, all'esito della revoca della misura alternativa. Invero, una volta accertato che le condotte individuate sono sintomatiche dell'indisponibilità del condannato a proseguire con profitto il rapporto tratta- mentale, il Tribunale di sorveglianza deve fissare la data di decorrenza della disposta revoca, secondo una valutazione complessa che tenga conto della gravità della violazione, tanto più quando non si sia sostanziata in un reato, e del grado di afflittività già concretamente sviluppato dalla misura alternativa.Tale fase valutativa è stata completamente pretermessa nell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, nei termini che si illu- streranno, mentre deve essere dichiarato inammissibile per il primo motivo. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che le numerose e reiterate violazioni (già dopo tre mesi dall'ammissione all'affidamento in prova) e la diffida cui è seguita una ulteriore violazione, siano il sintomo dell'inidoneità della misura alla rieducazione del condannato, il quale ha dimostrato una significativa contiguità con la criminalità organizzata operante nel suo territorio di residenza. Di tali argomenti il ricorso non tiene alcuna considerazione, limitandosi a denunciare un vizio - l'automatismo della revoca - che non trova spazio alla luce di una corretta lettura dell'ordinanza impugnata. 1.2. Quanto invece alla doglianza relativa alla tematica della decorrenza della revoca del beneficio, la censura è fondata. Vanno considerate sul punto le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987. In tale pronuncia additiva è stato riconosciuto al Tribunale di sorveglianza un ampio potere discrezionale, essendosi stabilito che, dopo la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 0.P., per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, il giudice deve tenere conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento. L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio; quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affida- mento prima del provvedimento di revoca, ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione in favore di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato l'esistenza di una "ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. L'esegesi di questa Corte in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha poi specificato chei ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo ad essa, ma anche la condotta complessiva- mente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca ex tunc, dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commis- sione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto: Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007). 1.3. Tale insegnamento non è stato seguito nell'ordinanza impugnata, poiché il Tribunale di sorveglianza, pur avendo accennato al fatto che "il Presta- nicola ha evidentemente interrotto il percorso di revisione critica che lo aveva fatto giudicare meritevole di ammissione alla misura alternativa alla detenzione", non ha però stabilito alcunchè in ordine al momento in cui dovrebbero decorrere gli effetti della revoca e in quale misura debba eventualmente computarsi il periodo già espletato in affidamento ai servizi sociali da parte del Prestanicola. 2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena residua da espiare, essendo necessario colmare il vizio motivazionale relativo all'indicazione del momento in cui decorrono gli effetti della revoca, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che, nella piena libertà di apprezzamento, deciderà attenendosi agli indicati principi di diritto. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli effetti della revoca della misura alternativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il