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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13399/2026

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di Taranto, n. 578/2024, depositata il13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di “riparazioni meccaniche diautoveicoli”, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diTaranto, l’avviso di accertamento n.

TVP03I201724/2017, con cuil’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imposte a titolo diIres, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2012, in ragione delle operazionibancarie ritenute riconducibili alla contribuente ed emerse a seguito diindagini finanziarie espletate sui rapporti di conto corrente intestati aNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026Cosimo Degirolamo (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]) e GianluigiDegirolamo (amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] dal 24/11/2011 e socio al 95%della stessa).A sostegno del ricorso la contribuente deduceva, per quanto ancorainteressa in questa sede, che i versamenti eseguiti sul conto di GianluigiDegirolamo muovevano dall’esigenza di superare la mancanza delladisponibilità di un carnet di assegni, non concesso alla società da alcunistituto bancario, sicché, al fine di poter emettere assegni per il saldo dellefatture dei fornitori, la contribuente aveva eseguito prelevamenti conmoduli di sportello e poi riversato le relative somme per contanti sul contopersonale del predetto socio, che, disponendo del carnet di assegni, avevaprovveduto al pagamento dei fornitori della società.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, assumendo, in primoluogo, che le giustificazioni della società contribuente erano inattendibili,posto che, con specifico riguardo alla necessità di far riferimento al contocorrente del socio in quanto avente a disposizione il carnet di assegni (dicui invece non disponeva la società), sarebbe stato sufficiente ricorrere albonifico bancario ovvero al pagamento in contanti per saldare i fornitori,senza alcuna necessità di utilizzare il conto del socio.

Tuttavia, poiché, insede di accertamento con adesione, poi non perfezionatosi, l’Ufficio avevaaccolto in parte le giustificazioni fornite, riducendo i versamenti contestatiad euro 46.581,00 ed i prelevamenti “sospetti” ad euro 24.690,00, la CTPaccoglieva il ricorso entro tali limiti, demandando all’Ufficio larideterminazione delle imposte evase e dei relativi accessori.2.

La società contribuente proponeva appello, che veniva accoltodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, SezioneStaccata di Taranto (di seguito, CGT-2), la quale riteneva che lacontribuente avesse fornito la prova, richiesta dalla legge, che tutte lesomme transitate sui conti correnti riferibili ai soci erano state utilizzateper pagare i fornitori.Numero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/20263.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CGT-2concordato – peraltro acriticamente – con la prova contraria del tuttogenerica proposta dalla contribuente, mentre la legge impone, ai fini delsuperamento dei risultati delle indagini finanziarie, una giustificazioneanalitica delle singole voci di spesa, del tutto assente nel caso di specie.I giudici d’appello si sono limitati a ritenere fondate leconsiderazioni, astratte e indeterminate, relative all’utilizzo del contocorrente del socio in quanto dotato di carnet di assegni, ma, a parte ilfatto che questa giustificazione (peraltro discutibile) poteva valere, al più,solo per i movimenti relativi al conto n. 251146864 (perché solo per talerapporto bancario era stata avanzata dalla società contribuente), leconsiderazioni in questione non erano affatto sufficienti per potersovvertire i chiari risultati delle indagini finanziarie, essendo necessarie, atal fine, analitiche e rigorose prove contrarie, del tutto mancanti nel casodi specie.2.

Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazionedell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCGT-2 ritenuto idonee a superare gli esiti delle indagini finanziarie lededuzioni difensive relative ad un solo conto corrente, senza affattoprendere in considerazione le ulteriori operazioni – prive di giustificazione– esaminate dall’Amministrazione finanziaria e relative anche ad altriNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026rapporti di conto corrente, dettagliatamente indicate alle pagine da 5 a 12dell’avviso di accertamento.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in temadi accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, che tutti i movimentisui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, sipresumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, edell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che isingoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass.18/09/2024, n. 25043; Cass. 30/12/2015, n. 26111).

Trattasi dipresunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729c.c. per le presunzioni semplici (Cass. 04/04/2024, n. 8905).In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n.600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili,fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857;Cass. 11/03/2015, n. 4829; Cass. 18/09/2013, n. 21303; Cass.26/01/2007, n. 1739).

Tale ripartizione dell’onere probatorio si riconnette,oltre al regime legale, a quel principio di vicinanza della prova che èNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, in mancanza dellaprova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, adeterminate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e(per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, che l'onere di motivazione,nel caso in cui l'Amministrazione non intenda accogliere le giustificazioniofferte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nelcaso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficienteche l'evidenza che l'ufficio non abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoriasuddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo, attraverso lariduzione del reddito ripreso a tassazione disposta in accoglimento solo dialcune delle giustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio(Cass. 29/12/2025, n. 34493).A quanto finora detto consegue l’obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze (Cass. n. 8905/2024, cit.; Cass.30/06/2020, n. 13112; Cass. 03/05/2018, n. 10480).La presunzione legale in esame opera, peraltro, anche in relazione aiconti bancari di terzi, nel senso che lo stretto rapporto familiare e lacomposizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salvala prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conticorrenti bancari di tali soggetti all'attività economica della societàsottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economichesvolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e iprelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto diNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la provapresuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'oneredella prova contraria sul contribuente (Cass. 04/11/2021, n. 31826; Cass.17/09/2020, n. 19386).5.

Nella specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, attesoche la stessa ha sostenuto che «in difetto della convenzione di assegno suiconti della società (mancanza provata di disponibilità del carnet degliassegni), la società prelevava allo sportello somme che dava ai soci cheprovvedevano (operazioni extra conto) a pagare i fornitori con loroassegni personali.

In sintesi, la società ha fornito la prova - richiestadall'art. 32, 1° co., n. 2, secondo periodo, del dpr n. 600/73 - che tutte lesomme transitate sui conti correnti e riferibili ai soci, fossero utilizzate daquesti per pagare i fornitori».Ebbene, è evidente che, con siffatta generica motivazione, i giudicid’appello non hanno esaminato, con rigore, l’efficacia dimostrativa delleprove offerte dalla contribuente per ciascuna operazione - non avendoverificato se la contribuente, in maniera analitica, ossia con indicazionespecifica della riferibilità di ciascun prelievo allo sportello dal proprio contoai versamenti sul conto del socio, avesse dimostrato come ciascuna delleoperazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili in quantoriconducibile, sotto il profilo degli importi e del nesso cronologico, allesomme già presenti sul proprio conto (non disponibili tramite assegni permancanza del relativo carnet) - dando poi conto espressamente insentenza delle risultanze di tale dettagliata analisi.Come già detto, invero, spettava alla contribuente fornire una provaspecifica e analitica in relazione a ciascuno dei contestati movimentibancari, dovendo la prova contraria (rispetto alla presunzione legale)essere valutata in funzione della riconciliazione delle singole poste di contocon i singoli titoli giustificativi.Numero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/20266.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nelrispetto degli indicati principi e provveda, altresì, alla liquidazione dellespese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Taranto, n. 578/2024, depositata il13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di “riparazioni meccaniche diautoveicoli”, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diTaranto, l’avviso di accertamento n. TVP03I201724/2017, con cuil’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imposte a titolo diIres, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2012, in ragione delle operazionibancarie ritenute riconducibili alla contribuente ed emerse a seguito diindagini finanziarie espletate sui rapporti di conto corrente intestati aNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026Cosimo Degirolamo (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]) e GianluigiDegirolamo (amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] dal 24/11/2011 e socio al 95%della stessa).A sostegno del ricorso la contribuente deduceva, per quanto ancorainteressa in questa sede, che i versamenti eseguiti sul conto di GianluigiDegirolamo muovevano dall’esigenza di superare la mancanza delladisponibilità di un carnet di assegni, non concesso alla società da alcunistituto bancario, sicché, al fine di poter emettere assegni per il saldo dellefatture dei fornitori, la contribuente aveva eseguito prelevamenti conmoduli di sportello e poi riversato le relative somme per contanti sul contopersonale del predetto socio, che, disponendo del carnet di assegni, avevaprovveduto al pagamento dei fornitori della società.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, assumendo, in primoluogo, che le giustificazioni della società contribuente erano inattendibili,posto che, con specifico riguardo alla necessità di far riferimento al contocorrente del socio in quanto avente a disposizione il carnet di assegni (dicui invece non disponeva la società), sarebbe stato sufficiente ricorrere albonifico bancario ovvero al pagamento in contanti per saldare i fornitori,senza alcuna necessità di utilizzare il conto del socio. Tuttavia, poiché, insede di accertamento con adesione, poi non perfezionatosi, l’Ufficio avevaaccolto in parte le giustificazioni fornite, riducendo i versamenti contestatiad euro 46.581,00 ed i prelevamenti “sospetti” ad euro 24.690,00, la CTPaccoglieva il ricorso entro tali limiti, demandando all’Ufficio larideterminazione delle imposte evase e dei relativi accessori.2. La società contribuente proponeva appello, che veniva accoltodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, SezioneStaccata di Taranto (di seguito, CGT-2), la quale riteneva che lacontribuente avesse fornito la prova, richiesta dalla legge, che tutte lesomme transitate sui conti correnti riferibili ai soci erano state utilizzateper pagare i fornitori.Numero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/20263. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CGT-2concordato – peraltro acriticamente – con la prova contraria del tuttogenerica proposta dalla contribuente, mentre la legge impone, ai fini delsuperamento dei risultati delle indagini finanziarie, una giustificazioneanalitica delle singole voci di spesa, del tutto assente nel caso di specie.I giudici d’appello si sono limitati a ritenere fondate leconsiderazioni, astratte e indeterminate, relative all’utilizzo del contocorrente del socio in quanto dotato di carnet di assegni, ma, a parte ilfatto che questa giustificazione (peraltro discutibile) poteva valere, al più,solo per i movimenti relativi al conto n. 251146864 (perché solo per talerapporto bancario era stata avanzata dalla società contribuente), leconsiderazioni in questione non erano affatto sufficienti per potersovvertire i chiari risultati delle indagini finanziarie, essendo necessarie, atal fine, analitiche e rigorose prove contrarie, del tutto mancanti nel casodi specie.2. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazionedell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCGT-2 ritenuto idonee a superare gli esiti delle indagini finanziarie lededuzioni difensive relative ad un solo conto corrente, senza affattoprendere in considerazione le ulteriori operazioni – prive di giustificazione– esaminate dall’Amministrazione finanziaria e relative anche ad altriNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026rapporti di conto corrente, dettagliatamente indicate alle pagine da 5 a 12dell’avviso di accertamento.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in temadi accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, che tutti i movimentisui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, sipresumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, edell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che isingoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass.18/09/2024, n. 25043; Cass. 30/12/2015, n. 26111). Trattasi dipresunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729c.c. per le presunzioni semplici (Cass. 04/04/2024, n. 8905).In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n.600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili,fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857;Cass. 11/03/2015, n. 4829; Cass. 18/09/2013, n. 21303; Cass.26/01/2007, n. 1739). Tale ripartizione dell’onere probatorio si riconnette,oltre al regime legale, a quel principio di vicinanza della prova che èNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, in mancanza dellaprova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, adeterminate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e(per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, che l'onere di motivazione,nel caso in cui l'Amministrazione non intenda accogliere le giustificazioniofferte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nelcaso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficienteche l'evidenza che l'ufficio non abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoriasuddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo, attraverso lariduzione del reddito ripreso a tassazione disposta in accoglimento solo dialcune delle giustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio(Cass. 29/12/2025, n. 34493).A quanto finora detto consegue l’obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze (Cass. n. 8905/2024, cit.; Cass.30/06/2020, n. 13112; Cass. 03/05/2018, n. 10480).La presunzione legale in esame opera, peraltro, anche in relazione aiconti bancari di terzi, nel senso che lo stretto rapporto familiare e lacomposizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salvala prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conticorrenti bancari di tali soggetti all'attività economica della societàsottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economichesvolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e iprelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto diNumero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/2026collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la provapresuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'oneredella prova contraria sul contribuente (Cass. 04/11/2021, n. 31826; Cass.17/09/2020, n. 19386).5. Nella specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, attesoche la stessa ha sostenuto che «in difetto della convenzione di assegno suiconti della società (mancanza provata di disponibilità del carnet degliassegni), la società prelevava allo sportello somme che dava ai soci cheprovvedevano (operazioni extra conto) a pagare i fornitori con loroassegni personali. In sintesi, la società ha fornito la prova - richiestadall'art. 32, 1° co., n. 2, secondo periodo, del dpr n. 600/73 - che tutte lesomme transitate sui conti correnti e riferibili ai soci, fossero utilizzate daquesti per pagare i fornitori».Ebbene, è evidente che, con siffatta generica motivazione, i giudicid’appello non hanno esaminato, con rigore, l’efficacia dimostrativa delleprove offerte dalla contribuente per ciascuna operazione - non avendoverificato se la contribuente, in maniera analitica, ossia con indicazionespecifica della riferibilità di ciascun prelievo allo sportello dal proprio contoai versamenti sul conto del socio, avesse dimostrato come ciascuna delleoperazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili in quantoriconducibile, sotto il profilo degli importi e del nesso cronologico, allesomme già presenti sul proprio conto (non disponibili tramite assegni permancanza del relativo carnet) - dando poi conto espressamente insentenza delle risultanze di tale dettagliata analisi.Come già detto, invero, spettava alla contribuente fornire una provaspecifica e analitica in relazione a ciascuno dei contestati movimentibancari, dovendo la prova contraria (rispetto alla presunzione legale)essere valutata in funzione della riconciliazione delle singole poste di contocon i singoli titoli giustificativi.Numero registro generale 19030/2024Numero sezionale 3365/2026Numero di raccolta generale 13399/2026Data pubblicazione 09/05/20266. Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nelrispetto degli indicati principi e provveda, altresì, alla liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano