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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 39970/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Novara rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto del P.M. di convalida della perquisizione domiciliare e del sequestro probatorio, eseguiti il 16 aprile 2021 ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s. dalla Polizia di Stato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], noto come "Zefe", quale sospetto possessore di un machete che brandiva contro le forze dell'ordine nel corso di una manifestazione non autorizzata del 10 aprile 2021 a Milano.

Oggetto di sequestro era, insieme con taluni indumenti compatibili con quelli indossati dal soggetto che dalla videoregistrazione dell'evento risultava brandire il machete, il telefono cellulare del prevenuto, rispetto al quale seguiva il 26 aprile 2021 l'autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, al fine di verificare tramite lo stesso la partecipazione dell'indagato agli scontri con la Polizia.

Il Tribunale riteneva da un lato che la perquisizione fosse legittima e che comunque la pretesa illegittimità della perquisizione personale era inidonea a produrre alcun effetto preclusivo per il sequestro del telefono cellulare, rinvenuto nel corso della perquisizione domiciliare ed oggetto di un successivo e autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, neppure impugnato dalla difesa.

Sotto diverso profilo, il telefono - come gli indumenti - era pertinente all'accertamento della condotta violenta nei confronti delle forze dell'ordine ipotizzata a suo carico. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento denunziandone il "vizio di motivazione" per il profilo dell'illegittimità del sequestro del telefono cellulare, siccome appreso dalla Polizia a seguito di perquisizione personale e non locale ex art. 41 t.u.l.p.s. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto alla doglianza relativa all'asserita illegittimità della perquisizione va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria non invalida affatto il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, Foddis, Rv. 269856; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996, in una fattispecie relativa a perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975).D'altra parte, non è neppure contestata la pertinenzialità dell'oggetto rispetto al fatto attribuito e alle relative finalità istruttorie, evidenziate prima dalla Polizia di Stato, intervenuta per assicurare il corretto sviluppo dell'attività investigativa in merito alla condotta aggressiva e violenta ipotizzata a carico dell'indagato, e poi confermata dall'autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, peraltro neppure impugnato dal prevenuto.

2. Il ricorso dell'imputato va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021.

Il Consigliere estensore jvlaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Novara rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto del P.M. di convalida della perquisizione domiciliare e del sequestro probatorio, eseguiti il 16 aprile 2021 ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s. dalla Polizia di Stato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], noto come "Zefe", quale sospetto possessore di un machete che brandiva contro le forze dell'ordine nel corso di una manifestazione non autorizzata del 10 aprile 2021 a Milano. Oggetto di sequestro era, insieme con taluni indumenti compatibili con quelli indossati dal soggetto che dalla videoregistrazione dell'evento risultava brandire il machete, il telefono cellulare del prevenuto, rispetto al quale seguiva il 26 aprile 2021 l'autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, al fine di verificare tramite lo stesso la partecipazione dell'indagato agli scontri con la Polizia. Il Tribunale riteneva da un lato che la perquisizione fosse legittima e che comunque la pretesa illegittimità della perquisizione personale era inidonea a produrre alcun effetto preclusivo per il sequestro del telefono cellulare, rinvenuto nel corso della perquisizione domiciliare ed oggetto di un successivo e autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, neppure impugnato dalla difesa. Sotto diverso profilo, il telefono - come gli indumenti - era pertinente all'accertamento della condotta violenta nei confronti delle forze dell'ordine ipotizzata a suo carico. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento denunziandone il "vizio di motivazione" per il profilo dell'illegittimità del sequestro del telefono cellulare, siccome appreso dalla Polizia a seguito di perquisizione personale e non locale ex art. 41 t.u.l.p.s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto alla doglianza relativa all'asserita illegittimità della perquisizione va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria non invalida affatto il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, Foddis, Rv. 269856; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996, in una fattispecie relativa a perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975).D'altra parte, non è neppure contestata la pertinenzialità dell'oggetto rispetto al fatto attribuito e alle relative finalità istruttorie, evidenziate prima dalla Polizia di Stato, intervenuta per assicurare il corretto sviluppo dell'attività investigativa in merito alla condotta aggressiva e violenta ipotizzata a carico dell'indagato, e poi confermata dall'autonomo decreto del P.M. di sequestro probatorio, peraltro neppure impugnato dal prevenuto. 2. Il ricorso dell'imputato va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere estensore jvlaria [OSCURATO:PERSONA]
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