CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 33731/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs.n. 152 del 2006 e lo condannava alla pena di 3.500,00 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, viziata perché il Giudice non avrebbe dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (ed atti successivi) per mancata traduzione in lingua cinese, a fronte di un soggetto che non comprendeva la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La sentenza impugnata, sul punto, ha riportato l'eccezione sollevata dalla difesa, insieme all'ordinanza che l'aveva decisa con un argomento adeguato, logico ed immeritevole di censura: in particolare, era stata valorizzata la patente di guida rilasciata all'imputato - in Italia - nell'agosto 2014, quindi oltre cinque anni prima del fatto di reato, da ciò dovendosi presumere un'adeguata conoscenza della lingua italiana già al novembre 2019. Questo argomento non ha trovato censura nel ricorso in esame. 4.1. In senso contrario, peraltro, ed a superare tale presunzione, non vale - in questa sede - il richiamo ad atti di indagine che sarebbero stati tradotti in cinese, o ad attività investigative che si sarebbero svolte alla presenza di un interprete, in quanto circostanze di puro fatto, meramente asserite e delle quali si sconosce se siano state sottoposte al Giudice in sede dibattimentale. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. z'- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore