CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1999
Cassazione n. 17383/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24/11/1999avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],presentati con il medesimo atto;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla valutazione probatoria posta a base dell’affermazione diresponsabilità per il reato di truffa ascritto agli odierni ricorrenti, oltre che manifestamenteinfondato e privo di specificità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appelloe già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazionilogiche e giuridiche (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove sono statiindicati gli ulteriori elementi probatori a riscontro della linearità e precisione del narrato dellapersona offesa), risulta anche estraneo al sindacato di legittimità;che, infatti, ogni vaglio critico circa il giudizio di rilevanza e attendibilità delledichiarazioni della persona offesa, le quali – come rilevato dai giudici di appello – ovequesta non si sia costituita parte civile, sono da sole sufficienti a fondare la dichiarazione diresponsabilità dell’imputato, è precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principioincontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in questa sede,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. SezioniUnite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);ritenuto che anche gli altri tre motivi di ricorso, con cui si censura il trattamentosanzionatorio, con riferimento, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanzedosimetria della pena (il quarto), risultano tutti manifestamente infondati, in quanto tenutoconto che trattasi di profili rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e cometali insindacabili se sorretti da una motivazione non frutto di arbitrio o ragionamento illogiconel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale, facendo corretta applicazionedei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), abbia adeguatamente assolto all’onereargomentativo in ordine a tutti i suddetti rilievi (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ovesi è sottolineato: la mancanza di elementi positivamente valorizzabili ai fini delriconoscimento delle invocate diminuenti, anche a fronte dell’assenza di qualsivoglia segnodi resipiscenza; la congruità della pena determinata dal primo giudice; la maggiorepericolosità sociale degli imputati emergente sulla base del rapporto tra i precedenti penali acarico di entrambi e il reato sub iudice);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]