CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 10884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1628/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA R.G. n. 254/2020 depositato il 03/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia R.G. n. 254/2020 depositato il 3 giugno 2021. Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dal Ministero avverso il decreto del magistrato designato del5 marzo 2020, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, riducendone l’importo pro capitead € 2.800,00. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5-ter risposto agli ulteriori motivi attinenti: alla liquidazione operata in favore di alcune delle parti in qualità di eredi; alla errata stima del ritardo; alla omessa valutazione del periodo di sospensione e della complessità del procedimento; alla violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis e 1 - ter della l. n. 89 del 2001;alla errata quantificazione dell’indennizzo. Il motivo è palesemente fondato. Il decreto impugnato espone le censure e le ragioni della decisione in sette righi. È evidente, perciò,l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione, la quale si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed in tegra un difetto di attività del giudice , risultando mancante non solo la motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, ma prima ancora la decisione. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, pronunciando integralmente sulla opposizione ex art. 5 - terdella l. n. 89 del 2001 formulata dal Ministero della Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnat o e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl