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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47254/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 24 giugno 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 co. 2 c.p. e 5 co. 9 L. 110/1975.

Considerato che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, oltre che versato interamente in fatto, essendo volto a censurare l'attività di valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena inflitta ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere generici, non si confrontano con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato per un verso la congruità della pena rispetto alla gravità della condotta, per altro verso il dato ostativo costituito dall'elevata pericolosità dell'imputato, gravato da precedenti anche specifici, e già beneficiario in passato della sospensione.

Rilevato che sono pervenute le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese processuali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile liquidate come da parte dispositiva.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 24 giugno 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 co. 2 c.p. e 5 co. 9 L. 110/1975. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, oltre che versato interamente in fatto, essendo volto a censurare l'attività di valutazione delle prove operata dal giudice di merito. Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena inflitta ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere generici, non si confrontano con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato per un verso la congruità della pena rispetto alla gravità della condotta, per altro verso il dato ostativo costituito dall'elevata pericolosità dell'imputato, gravato da precedenti anche specifici, e già beneficiario in passato della sospensione. Rilevato che sono pervenute le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese processuali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile liquidate come da parte dispositiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge. Così deciso in Rom
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