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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13526/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 21.12.2022 il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ricci [Emanuele e D'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80 lett. g) d.p.r. 309 del 1990 (capo a) e art. 110 e 391 ter cod.pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata, ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa ciascuno oltre alla confisca ed alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso detta sentenza con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso.

Con il primo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2 cod.proc.pen., difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, illegalità della pena.

Deduce che l'organo giudicante si é discostato dalle modalità di calcolo richieste e concordate dalle parti laddove la pena base indicata per il reato più grave viene determinata in anni cinque di reclusione ed Euro 5200,00 di multa anziché in anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2, cod.proc.pen..

Difetto di motivazione della sentenza di patteggiannento.

Deduce che il Tribunale ha omesso una sia pur sintetica motivazione sul fatto storico in esame.

2.2. Ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA] : si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione dlell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., 149 e 450 comma 5 cod.proc.pen.

Assume che in data 21.12.2022 il D'Auria veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e convalidato l'arresto aveva definito il procedimento ex art. 444 cod.proc.pen. con l'ausilio di un difensore d'ufficio mentre il difensore di fiducia era stato notiziato solo dell'arresto e dell'eventuale nomina fiduciaria mentre non veniva fornita alcuna indicazione dell'udienza di convalida.

Inoltre dalla sentenza, come dai verbali di udienza, non vi é nessuno riferimento alla regolarità delle notifiche ai difensori con conseguente nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile.

3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] 1.Esanninando il primo ricorso, il primo motivo é infondato.

Ed invero, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. (Fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915).

Il secondo motivo é del pari infondato.

L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma in tal caso esso deve essere rapportato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento ed all'esistenza dell'atto negoziale sulla pena, sicché anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti . 2.Infondato é anche il secondo ricorso.

Ed invero in tema di patteggiamento, qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell'omesso avviso al difensore di fiducia diviene irrilevante, purché sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale ( Sez. 6, n. 32391 del 25/06/200:3, Rv. 226508 ).

Si é anzi ritenuto che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore) (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392).

In conclusione i ricorsi vanno rigettati.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deci o in data 9.3.2023 Il Consi0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 21.12.2022 il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ricci [Emanuele e D'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80 lett. g) d.p.r. 309 del 1990 (capo a) e art. 110 e 391 ter cod.pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata, ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa ciascuno oltre alla confisca ed alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Avverso detta sentenza con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2 cod.proc.pen., difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, illegalità della pena. Deduce che l'organo giudicante si é discostato dalle modalità di calcolo richieste e concordate dalle parti laddove la pena base indicata per il reato più grave viene determinata in anni cinque di reclusione ed Euro 5200,00 di multa anziché in anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2, cod.proc.pen.. Difetto di motivazione della sentenza di patteggiannento. Deduce che il Tribunale ha omesso una sia pur sintetica motivazione sul fatto storico in esame. 2.2. Ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA] : si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dlell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., 149 e 450 comma 5 cod.proc.pen. Assume che in data 21.12.2022 il D'Auria veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e convalidato l'arresto aveva definito il procedimento ex art. 444 cod.proc.pen. con l'ausilio di un difensore d'ufficio mentre il difensore di fiducia era stato notiziato solo dell'arresto e dell'eventuale nomina fiduciaria mentre non veniva fornita alcuna indicazione dell'udienza di convalida. Inoltre dalla sentenza, come dai verbali di udienza, non vi é nessuno riferimento alla regolarità delle notifiche ai difensori con conseguente nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] 1.Esanninando il primo ricorso, il primo motivo é infondato. Ed invero, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. (Fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915). Il secondo motivo é del pari infondato. L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma in tal caso esso deve essere rapportato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento ed all'esistenza dell'atto negoziale sulla pena, sicché anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti . 2.Infondato é anche il secondo ricorso. Ed invero in tema di patteggiamento, qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell'omesso avviso al difensore di fiducia diviene irrilevante, purché sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale ( Sez. 6, n. 32391 del 25/06/200:3, Rv. 226508 ). Si é anzi ritenuto che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore) (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392). In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deci o in data 9.3.2023 Il Consi0 [OSCURATO:PERSONA]