CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 01189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Masellis che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato à [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La sentenza ha disposto, altresì la confisca dei cellulari in sequestro. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne integrano il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un.3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). Nel caso in esame, trattandosi di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato o laddove la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa; queste valutazioni, se correttamente e logicamente motivate, sono incensurabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhanneni, Rv. 248454). 3. Nel caso in esame, il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione in punto di confisca dei cellulari richiamando le dichiarazioni della stessa imputata circa l'utilizzo dei telefoni per acquistare le sostanze stupefacenti in sequestro e porre in essere l'attività di compravendita della droga, nonché i riscontri tratti dai messaggi acquisiti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria abirra [OSCURATO:PERSONA] riscuo