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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44120/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione; Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione; Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris