CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 24302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che h chiesto il rigetto de ricorso; letta la memoria 19 aprile 2024, inviata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]Orfano, con allegato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Napoli ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari deliberato dal Gip di Napoli nei confronti del ricorrente, indagato per concorso esterno ad associazione di stampo mafioso (camorristico), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di turbative d'asta e di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso (art.416 bis 1 c.p.) Nel provvedimento si evidenziava la natura ripetitiva delle deduzioni difensive, già oggetto di considerazione in precedente provvedimento di rigetto di analoga richiesta cautelare, nonché la irrilevanza della circostanza, dedotta in via difensiva, che l'alloggio offerto per l'esecuzione degli arresti domiciliari non fosse dotato di connessioni telematiche, dato che qualsiasi smart- phone è in grado di connettere l'indagato al web. 2. Deducendo violazione di legge (art.125 co.3 e 274 lettera c, 275, 284 c.p.p.) si lamenta la carenza delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto, che ha ignorato l'incensuratezza dell'imputato, l'idoneità del domicilio, lontano dal /ocus commissi delicti, nonché la sospensione dall'albo degli agenti immobiliari. Inoltre, è caduto in errore il tribunale partenopeo, asserendo la sussistenza della 'doppia presunzione' cautelare in relazione al reato contestato, visto che l'associazione di tipo camorristico è contestata al Silvestri solo a livello di concorso esterno, che secondo la giurisprudenza di legittimità non 'regge' lo standard predetto, ma solo la presunzione relativa. A ciò si aggiunge che i fatti contestati risalgano al 2019 e che le aste giudiziarie non son più gestite, salvo casi particolari, in presenza ma online, senza la possibilità, quindi di conoscere ed influenzare altri concorrenti al pubblico incanto. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza del motivo su cui si fonda. Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna rilevanza in questa sede può avere l'intervenuto annullamento da parte della Sezione 5^ di questa Corte, dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza genetica emessa dal G.i.p.. La sentenza 14424/24 del 15 marzo 2024, pur annullando l'ordinanza per carenze motivazionali in relazione ad una ipotesi di reato (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di turbative d'asta, capo F), ha mantenuto le restanti imputazioni di turbativa d'asta e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e, soprattutto, ha rimesso all'ulteriore vaglio del tribunale ogni aspetto inerente le esigenze cautelari, che sono pertanto allo stato 'questione pendente'. Né si può sostenere che l'annullamento imponga un ripensamento in questa sede del tema, visto che l'eventuale sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari non può essere fatta valere in questa sede ex art. 299 c.p.p.. 2. Nel merito, come detto, il ricorso è generico e formulato in maniera tale da non consentire nemmeno l'identificazione precisa della doglianza, se si verta cioè in tema di violazione di legge (come parrebbe dalla rubrica) o di vizio motivazionale (come sembrerebbe dalla lettura dell'impugnazione). Inoltre, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato che, lungi dall'accontentarsi della formula della 'doppia presunzione' consentita dall'imputazione associativa originariamente contestata, si rifà a quel passaggio della propria (precedente) ordinanza in cui veniva evidenziata la insufficienza di una misura autocustodiale 'in considerazione della grande esperienza nel settore immobiliare e dei legami dello stesso con ambienti della malavita organizzata di notevole spessore criminale'. Su tali temi, come su quello correlato, menzionato nella seconda pagina del provvedimento impugnato, per cui la possibilità di connettersi con estranei e di comunicare con correi non è ostacolata dal trasferimento in Alfadena e dalle carenze delle reti telefoniche o internet, essendo sufficiente l'uso di un cellulare, il ricorso è silente. 3. Ed allora, è del tutto evidente che,a fronte di un provvedimenti che ha fornito, in linea con quello innanzi a tale istanza impugnato, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale del riesame: in questa ipotesi, pertanto, il motivo è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5528011/2013, rv. 255568; Sez. 2,11951/2014, rv. 259425). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in