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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15474/2026

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enzo Conforti;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 2166/29/2020 depositata in data 21/10/2020Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagliper i periodi di imposta 2006, 2008, 2009, 2010 con i qualil'Amministrazione finanziaria richiedeva maggiori somme per Irpef, Iva,Irap oltre accessori e sanzioni dovuti in seguito alla decadenza di unapregressa rateazione richiesta ed accordata a seguito della definizionedi un accertamento con adesione.Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice disecondo grado ha parzialmente accolto l'impugnazione del contribuente,riconoscendo la mancata motivazione delle cartelle impugnate conriguardo alla determinazione degli interessi con esse richiesti; nel restoesso ha rigettato l’appello.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tremotivi di doglianza che illustra con memoria.Il riscossore resiste con controricorso e propone anche ricorsoincidentale articolato in un solo motivo.Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale è articolato quale violazionedi legge e denuncia la violazione dell'art. 12 comma 4 del d.P.R. n. 602del 1973 con riferimento alla verifica della firma del ruolo da parte deltitolare dell'ufficio; secondo il ricorrente gli atti impugnati difettano dellasottoscrizione ridetta, necessaria per il perfezionamento del titoloesecutivo, non avendo provato l'Amministrazione finanziaria che il ruolofosse stato effettivamente sottoscritto.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il motivo è infondato.corpo del motivo – la sentenza di appello ha espressamente pronunciatosul punto (pag. 4 della pronuncia gravata), è ormai giurisprudenzacostante di questa Corte (v.

Cass. n. 27561/2018), che “in tema direquisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale diriferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con oneredella prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi aduna generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienzadell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dellesue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che nonpresenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalitàamministrativa, comporta l'applicazione del generale principio diirrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21octies della

I. n. 241 del 1990.” (conf.: Cass. n. 12243/2018, conf.: n.26546/2016).

Va, peraltro, rammentato che questa Corte, conriferimento a fattispecie analoga, ha statuito che la mancanza dellasottoscrizione da parte del funzionario competente – anche nella notificaeseguita a mezzo PEC (v.

Cass. n. 30948/2019) - non comportal’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questoall’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione èelemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui siaprevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto delMinistero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattorema solo la sua intestazione (Cass. n. 4757/2009 cui adde, ex plurimis,Cass. n. 18949/2023; Cass. n. 19327/2024).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 29 c.2 del d.

L. n. 78 del 2010 per avere erroneamente la sentenza di appelloritenuto legittimamente applicabile per la riscossione delle somme inargomento la procedura di iscrizione a ruolo, mentre andava applicatala disciplina dell’avviso di accertamento “impoesattivo” di cui all’art. 29sopra citato.Il motivo è infondato.Va in primo luogo osservato che sia dalla sentenza impugnata siadal ricorso per cassazione si evince come le somme indicate nellecartelle oggetto del giudizio siano dovute a seguito della decadenza delcontribuente da un piano di rateizzazione delle somme dovute a seguitodella definizione di un accertamento con adesione.Tale circostanza esclude quindi in radice l’applicabilità delladisposizione invocata nel motivo, in quanto la disposizione alla quale vafatto riferimento e che trova applicazione è quella del ridetto istituto,disciplinato dal d.

Lgs. n. 218 del 1997.Invero, l’art. 8 comma 3 bis del d.

Lgs. n. 218 del 1997, in temadi accertamento con adesione, nelle varie formulazioni succedutesi nelcorso del tempo, prevede costantemente, salve minime modificheriferite alla posizione del garante e alle sanzioni – ai fini che qui rilevanotrascurabili - che in caso di mancato pagamento anche di una sola dellerate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trentagiorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione dellesomme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, ilcompetente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione aruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stessogarante.

Lo si evince con chiarezza ponendo a confronto il dettatotestuale della ridetta previsione di legge, come modificata nel tempodalla L. n. 244 del 2007, all’art. 1; poi dal d.

L. n. 40 del 2010, all’art.3; poi dal d.

Lgs. n. 141 del 2010, all’art. 9, quindi dalla L. n. 163 delCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/20262010, allegato 1, dal d.

L. n. 98 del 2011, all’art. 23, poi dal d.

L. n. 90del 2011, all’art. 23.Nella versione, infine, in vigore dal 22 ottobre 2015, introdotta dald.

Lgs. n. 159 del 2015, art. 2 si prevede comunque, in modo generale,che “in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602”, con ciò confermando l’utilizzoprescelto da parte del legislatore dello strumento più antico, consistentenell’iscrizione a ruolo (sia pur in questo caso straordinario) e nellaconseguente emissione e notifica della cartella di pagamento per lariscossione del dovuto in forza di tali rateizzazioni.La procedura per la riscossione, quindi, è stata nel presente casocorrettamente posta in essere.Il terzo motivo di ricorso lamenta ulteriore violazione di legge inrelazione all’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 per avere il giudicedell’appello erroneamente mancato di annullare gli atti impugnati peromessa indicazione della motivazione delle pretese.

Secondo ilricorrente, a fronte della decadenza dal piano di rateizzazione, dallecartelle non si evincerebbe la determinazione del dovuto in sede diriscossione coattiva; dovuto che avrebbe carattere di novità rispetto aquanto determinato in sede di accertamento con adesione e che quindiavrebbe dovuto essere oggetto – si sostiene ancora – di specificamotivazione in sede di confezionamento delle cartelle impugnate.La doglianza non può trovare accoglimento.Il motivo risulta in primo luogo inammissibile per difetto dispecificità e localizzazione.Esso invero denuncia il vizio motivazionale delle cartelleimpugnate, mancando però sia di trascrivere tali atti in ricorso, sia diriprodurli in questa sede di Legittimità: pertanto, la Corte non è messain grado di valutare la sussistenza di tale profilo (Cass. n. 30410/2022).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026In ogni caso, secondariamente, il motivo è privo di fondamento.Sotto tale ulteriore profilo, ritiene la Corte il contribuente fossepienamente a conoscenza dell’importo ancora dovuto ai finidell’assolvimento dell’obbligo di pagamento di quanto definito in sede diaccertamento con adesione, sicché non può ragionarsi in ordine ad undifetto di motivazione delle cartelle di pagamento che hanno fattoseguito alla verifica del mancato pagamento di quanto previsto nel pianodi rateizzazione.

Correttamente, quindi, la sentenza di appello haescluso che, proprio essendo state le cartelle di pagamento emesse aseguito di intervenuta decadenza della rateazione per omessoversamento si sarebbe dovuto rendere edotto il contribuente dellesomme dovute e non corrisposte, poiché si tratta di una misura di cuiquesti era a conoscenza, avendo avuto specifica contezza, al momentoin cui ha chiesto di potere pagare con pagamenti rateali, dell’importodovuto (in argomento, Cass. n. 19893/2023).Scrive infatti la Corte di merito che «… è pacifico per lo stessocontribuente che le cartelle siano conseguenza della mancataottemperanza ad un pregresso piano di rateizzazione chiesto ed ottenutodal medesimo pastore; dunque, non certo di richiesta, “per la primavolta” di pagamento di “crediti diversi” (stando alla giurisprudenzaappena menzionata).

D'altro canto, il [OSCURATO:PERSONA], si ripete, neppuredimostra (come agevolmente avrebbe potuto fare, mettendolisemplicemente a confronto) che imposte e sanzioni richieste con lecartelle fossero effettivamente diverse da quelle già in precedenzariconosciute come dovute, tanto da formare oggetto di rateizzazione».Pertanto, il ricorso principale va rigettato.Va quindi esaminato il motivo di ricorso incidentale dell’Agenziadelle Entrate - Riscossione, con il quale si censura la pronunciaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241del 1990, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 156 c.p.c., degliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026artt. 30 e 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere erroneamente la sentenza di appello ritenutaillegittima, in quanto non motivata, la pretesa azionata negli attiimpugnati quanto ad interessi.Il motivo è fondato.La decisione impugnata non è in linea con la giurisprudenza dellaCorte (Cass. Sez.

Un. n. 22281/2022) che ha affermato il principiosecondo cui «(l)a cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di une gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardoal calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplicerichiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gliulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazioneprescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante lapretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essadeve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativarelativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessorisono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggiperiodicamente applicati o delle modalità di calcolo.».Nella fattispecie, le cartelle in argomento conseguono sia allaprocedura di accertamento con adesione, sia al piano di rateizzazioneconseguente; pertanto, esse non sono certo i primi atti con i quali ilcontribuente è stato informato della pretesa nei suoi confronti, anchecon riguardo agli interessi la cui determinazione si fonda sul contenutodegli atti precedenti, noti al contribuente.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, dalla motivazione delle cartelle sul punto – diligentementetrascritte in ricorso per cassazione – si evince la indicazione deglielementi atti a consentire una idonea comprensione, da parte deldestinatario, sia della tipologia degli interessi (indicati come interessi dimora), sia – con il rimando all’art. 30 del d.P.R. n. 603 del 1973 – delladeterminazione del tasso, sia del momento della loro decorrenza (dalladata di notifica).In conclusione, il ricorso principale va rigettato; il ricorsoincidentale va invece accolto e la sentenza è cassata; non risultandonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersianche nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorsodel contribuente; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litein favore della controricorrente che liquida in euro 8.000,00 percompensi per il primo grado di giudizio, in euro 9.000,000 per compensiper il secondo grado di giudizio e in euro 5.900,00 per compensi per ilpresente giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzo Conforti;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 2166/29/2020 depositata in data 21/10/2020Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagliper i periodi di imposta 2006, 2008, 2009, 2010 con i qualil'Amministrazione finanziaria richiedeva maggiori somme per Irpef, Iva,Irap oltre accessori e sanzioni dovuti in seguito alla decadenza di unapregressa rateazione richiesta ed accordata a seguito della definizionedi un accertamento con adesione.Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice disecondo grado ha parzialmente accolto l'impugnazione del contribuente,riconoscendo la mancata motivazione delle cartelle impugnate conriguardo alla determinazione degli interessi con esse richiesti; nel restoesso ha rigettato l’appello.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tremotivi di doglianza che illustra con memoria.Il riscossore resiste con controricorso e propone anche ricorsoincidentale articolato in un solo motivo.Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale è articolato quale violazionedi legge e denuncia la violazione dell'art. 12 comma 4 del d.P.R. n. 602del 1973 con riferimento alla verifica della firma del ruolo da parte deltitolare dell'ufficio; secondo il ricorrente gli atti impugnati difettano dellasottoscrizione ridetta, necessaria per il perfezionamento del titoloesecutivo, non avendo provato l'Amministrazione finanziaria che il ruolofosse stato effettivamente sottoscritto.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il motivo è infondato.corpo del motivo – la sentenza di appello ha espressamente pronunciatosul punto (pag. 4 della pronuncia gravata), è ormai giurisprudenzacostante di questa Corte (v. Cass. n. 27561/2018), che “in tema direquisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale diriferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con oneredella prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi aduna generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienzadell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dellesue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che nonpresenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalitàamministrativa, comporta l'applicazione del generale principio diirrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21octies della I. n. 241 del 1990.” (conf.: Cass. n. 12243/2018, conf.: n.26546/2016). Va, peraltro, rammentato che questa Corte, conriferimento a fattispecie analoga, ha statuito che la mancanza dellasottoscrizione da parte del funzionario competente – anche nella notificaeseguita a mezzo PEC (v. Cass. n. 30948/2019) - non comportal’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questoall’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione èelemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui siaprevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto delMinistero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattorema solo la sua intestazione (Cass. n. 4757/2009 cui adde, ex plurimis,Cass. n. 18949/2023; Cass. n. 19327/2024).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 29 c.2 del d. L. n. 78 del 2010 per avere erroneamente la sentenza di appelloritenuto legittimamente applicabile per la riscossione delle somme inargomento la procedura di iscrizione a ruolo, mentre andava applicatala disciplina dell’avviso di accertamento “impoesattivo” di cui all’art. 29sopra citato.Il motivo è infondato.Va in primo luogo osservato che sia dalla sentenza impugnata siadal ricorso per cassazione si evince come le somme indicate nellecartelle oggetto del giudizio siano dovute a seguito della decadenza delcontribuente da un piano di rateizzazione delle somme dovute a seguitodella definizione di un accertamento con adesione.Tale circostanza esclude quindi in radice l’applicabilità delladisposizione invocata nel motivo, in quanto la disposizione alla quale vafatto riferimento e che trova applicazione è quella del ridetto istituto,disciplinato dal d. Lgs. n. 218 del 1997.Invero, l’art. 8 comma 3 bis del d. Lgs. n. 218 del 1997, in temadi accertamento con adesione, nelle varie formulazioni succedutesi nelcorso del tempo, prevede costantemente, salve minime modificheriferite alla posizione del garante e alle sanzioni – ai fini che qui rilevanotrascurabili - che in caso di mancato pagamento anche di una sola dellerate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trentagiorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione dellesomme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, ilcompetente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione aruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stessogarante. Lo si evince con chiarezza ponendo a confronto il dettatotestuale della ridetta previsione di legge, come modificata nel tempodalla L. n. 244 del 2007, all’art. 1; poi dal d. L. n. 40 del 2010, all’art.3; poi dal d. Lgs. n. 141 del 2010, all’art. 9, quindi dalla L. n. 163 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/20262010, allegato 1, dal d. L. n. 98 del 2011, all’art. 23, poi dal d. L. n. 90del 2011, all’art. 23.Nella versione, infine, in vigore dal 22 ottobre 2015, introdotta dald. Lgs. n. 159 del 2015, art. 2 si prevede comunque, in modo generale,che “in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602”, con ciò confermando l’utilizzoprescelto da parte del legislatore dello strumento più antico, consistentenell’iscrizione a ruolo (sia pur in questo caso straordinario) e nellaconseguente emissione e notifica della cartella di pagamento per lariscossione del dovuto in forza di tali rateizzazioni.La procedura per la riscossione, quindi, è stata nel presente casocorrettamente posta in essere.Il terzo motivo di ricorso lamenta ulteriore violazione di legge inrelazione all’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 per avere il giudicedell’appello erroneamente mancato di annullare gli atti impugnati peromessa indicazione della motivazione delle pretese. Secondo ilricorrente, a fronte della decadenza dal piano di rateizzazione, dallecartelle non si evincerebbe la determinazione del dovuto in sede diriscossione coattiva; dovuto che avrebbe carattere di novità rispetto aquanto determinato in sede di accertamento con adesione e che quindiavrebbe dovuto essere oggetto – si sostiene ancora – di specificamotivazione in sede di confezionamento delle cartelle impugnate.La doglianza non può trovare accoglimento.Il motivo risulta in primo luogo inammissibile per difetto dispecificità e localizzazione.Esso invero denuncia il vizio motivazionale delle cartelleimpugnate, mancando però sia di trascrivere tali atti in ricorso, sia diriprodurli in questa sede di Legittimità: pertanto, la Corte non è messain grado di valutare la sussistenza di tale profilo (Cass. n. 30410/2022).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026In ogni caso, secondariamente, il motivo è privo di fondamento.Sotto tale ulteriore profilo, ritiene la Corte il contribuente fossepienamente a conoscenza dell’importo ancora dovuto ai finidell’assolvimento dell’obbligo di pagamento di quanto definito in sede diaccertamento con adesione, sicché non può ragionarsi in ordine ad undifetto di motivazione delle cartelle di pagamento che hanno fattoseguito alla verifica del mancato pagamento di quanto previsto nel pianodi rateizzazione. Correttamente, quindi, la sentenza di appello haescluso che, proprio essendo state le cartelle di pagamento emesse aseguito di intervenuta decadenza della rateazione per omessoversamento si sarebbe dovuto rendere edotto il contribuente dellesomme dovute e non corrisposte, poiché si tratta di una misura di cuiquesti era a conoscenza, avendo avuto specifica contezza, al momentoin cui ha chiesto di potere pagare con pagamenti rateali, dell’importodovuto (in argomento, Cass. n. 19893/2023).Scrive infatti la Corte di merito che «… è pacifico per lo stessocontribuente che le cartelle siano conseguenza della mancataottemperanza ad un pregresso piano di rateizzazione chiesto ed ottenutodal medesimo pastore; dunque, non certo di richiesta, “per la primavolta” di pagamento di “crediti diversi” (stando alla giurisprudenzaappena menzionata). D'altro canto, il [OSCURATO:PERSONA], si ripete, neppuredimostra (come agevolmente avrebbe potuto fare, mettendolisemplicemente a confronto) che imposte e sanzioni richieste con lecartelle fossero effettivamente diverse da quelle già in precedenzariconosciute come dovute, tanto da formare oggetto di rateizzazione».Pertanto, il ricorso principale va rigettato.Va quindi esaminato il motivo di ricorso incidentale dell’Agenziadelle Entrate - Riscossione, con il quale si censura la pronunciaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241del 1990, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 156 c.p.c., degliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026artt. 30 e 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere erroneamente la sentenza di appello ritenutaillegittima, in quanto non motivata, la pretesa azionata negli attiimpugnati quanto ad interessi.Il motivo è fondato.La decisione impugnata non è in linea con la giurisprudenza dellaCorte (Cass. Sez. Un. n. 22281/2022) che ha affermato il principiosecondo cui «(l)a cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di une gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardoal calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplicerichiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gliulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazioneprescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante lapretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essadeve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativarelativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessorisono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggiperiodicamente applicati o delle modalità di calcolo.».Nella fattispecie, le cartelle in argomento conseguono sia allaprocedura di accertamento con adesione, sia al piano di rateizzazioneconseguente; pertanto, esse non sono certo i primi atti con i quali ilcontribuente è stato informato della pretesa nei suoi confronti, anchecon riguardo agli interessi la cui determinazione si fonda sul contenutodegli atti precedenti, noti al contribuente.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10694/2021Numero sezionale 4140/2026Numero di raccolta generale 15474/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, dalla motivazione delle cartelle sul punto – diligentementetrascritte in ricorso per cassazione – si evince la indicazione deglielementi atti a consentire una idonea comprensione, da parte deldestinatario, sia della tipologia degli interessi (indicati come interessi dimora), sia – con il rimando all’art. 30 del d.P.R. n. 603 del 1973 – delladeterminazione del tasso, sia del momento della loro decorrenza (dalladata di notifica).In conclusione, il ricorso principale va rigettato; il ricorsoincidentale va invece accolto e la sentenza è cassata; non risultandonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersianche nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorsodel contribuente; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litein favore della controricorrente che liquida in euro 8.000,00 percompensi per il primo grado di giudizio, in euro 9.000,000 per compensiper il secondo grado di giudizio e in euro 5.900,00 per compensi per ilpresente giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8