CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 18922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procuratore della Repubblica Presso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09 ottobre 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 ottobre 2Ó25t, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riunione, ha àecolto lé istanze di riesame avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Alli \no, in data 8 settembre 2025, col quale era stato disposto il sequestro preventivf3'fino alla concorrenza di euro 4.836.259,20, sussistendo il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione ai reati di cui all'art. 2 del d.lgs 74 del 2000, per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, contestati agli interessati in qualità di legali rappresentant"•amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] srl, rispettivamente in carica dal 06/11/2014 al 30/12/2020 la prima (capi 1 e 2) e dal 31/12/2020 in poi il secondo (capi 2 e 3). 1.2. Nel decreto di sequestro preventivo annullato, secondo quanto riportato dal Tribunale, si evidenziava che la società in discorso, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video, aveva avuto rapporti commerciali con svariate società, che avevano emesso fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl riguardanti la vendita di beni per rilevantissimi importi, rivelatesi delle mere cartiere, estinte d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, o comunque evasori totali. In specie, nel periodo di interesse, come risultava dalla informativa, avevano emesso fatture a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:SOCIETA], per un importo di euro 5.324.643,80 (ed iva per euro 1.171.421,59) nel 2019 e per euro 525.899,15 ( ed iva per euro 115.697,82) nel 2020; Q1120 la [OSCURATO:SOCIETA], per un importo di 1.368.069,04 ( ed iva per euro 300 975,19) nel 2019 , euro 2.344.729,05 (ed iva per euro. 286.291,34) nei 2021, ricevendone per eu.458.913,15 ( ed iva di 979,20) nel 2021; la [OSCURATO:PERSONA] srl, società unipersonale, per un importò di euro 4.197.993,74 (ed iva per euro 923.558,62) nel 2021, euro 3.168.808,00 (ed iva per euro 697.137,76) nel 2022; la [OSCURATO:PERSONA] srl, per un importo di euro 1.518.133,44 (ed iva per eu. 333.989,36) nel 2021, euro. 795.552,70 (ed iva 175.021,59) nel 2022; la [OSCURATO:PERSONA] srl , per un importo di euro 263.860,14 (iva per W58.049,21) nel 2019; la [OSCURATO:PERSONA] srl, per un importo di euro. 1.176.730,60 (iva per W258.880,73) nel 2022. Ebbene la [OSCURATO:SOCIETA] era stata estinta d4 ufficio dall'Agenzia delle Entrate, nel febbraio 2021, in quanto era evasore totale priva di una sede, di struttura organizzativa, di beni aziendali e mezzi; la [OSCURATO:SOCIETA] era amministrata da un soggetto già segnalato per il reato di cui all'art. 8 del d.lgsv74 del 2000, in relazione a vendita di beni sottocosto e frodi carosello; analoga situazione riguardava gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] srl, e la [OSCURATO:PERSONA]; la società [OSCURATO:PERSONA] era stata considerata evasore totale, non aveva una sede, né era intestataria di utenze o contratti di locazione, non aveva una struttura organizzativa, né magazzino merci. 1.3. Sulla base degli elementi indicati, secondo le conclusioni del Gip condivise dal Tribunale, dovevano ritenersi allo stato inesistenti, quanto meno sotto il profilo soggettivo, le operazioni di cui alle fatture partitamente indicate 2nella informativa finale (meglio individuata nelle pagine da 1 a 10 del decreto di sequestro preventivo) che le summenzionate società avevano emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl tra il 2019 ed il 2022, perché provenienti da società prive di reale struttura ed organizzazione imprenditoriale, estinte di ufficio dall'Agenzia delle Entrate in quanto evasori totali, o aventi ad oggetto beni ceduti ad un prezzo inferiore a quello di acquisto. Conseguentemente, poteva ritenersi sussistente il fumus del reato di cui all'art. 2 del D.Lvo n. 74/2000 carico di [OSCURATO:PERSONA] (CAPI 1,2) ed [OSCURATO:PERSONA] (CAPI 2 e 3), amministratori della [OSCURATO:PERSONA] srl rispettivamente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.12.2020 e dal 31.12.2020 in poi, avendo entrambi contabilizzato ed utilizzato nelle dichiarazioni fiscali presentate in quegli anni tali fatture fittizie, Individuando il vantaggio economico conseguito dalla società in complessivi euro 4.527.384,00 per l'iva, cui doveva aggiungersi l'importo di euro 308.875,20 inerente all'Ires, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato la fattura n. 535 del 30.04.2021 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle dichiarazioni ai fini IVA ed IRES. 1.4. Tuttavia il Tribunale, in questo dissentendo dal decreto impugnato, ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergesse in maniera chiara la consapevolezza in capo agli indagati del carattere fittizio delle fatture emesse dalle società: 1- sia in quanto vi erano accertamenti diretti della inconsistenza imprenditoriale solo con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]; 2- sia perché, nonostante vi fossero rapporti commerciali protratti negli anni, difettava la prova di un contatto diretto tra gli amministratori delle presunte cartiere e gli indagati, anche trattandosi in alcuni casi di società operanti in contesti territoriali diversi; 3- sia ancora perché si sarebbe trattato di percentuali limitate del volume d'affari della [OSCURATO:PERSONA] srl; 4- sia infine perché dalle investigazioni difensive, in particolare il verbale di assunzione di informazioni da una dipendente della società tvvolo. t2t ydegli indagati, sarebbe emerso che nella scelta dei foffiitoriVérano soliti attenersi a un protocollo interno particolarmente attento, comprensivo della verifica del DURC, dei bilanci e delle dichiarazioni Iva dei vari* fornitori; 5- sia infine, con riguardo alle alla vendita di prodotti sottocosto, perché non era dato sapere a quale epoca risalissero gli acquisti compiuti e per quanto tempo i beni fossero rimasti in giacenza, per poterne inferire l'eventuale svalutazione. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col quale denuncia, la violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e all'art. 2 del d.lgs 74 del 2000. 3Osserva in tal senso che il Tribunale ha travalicato i limiti del sindacato demandato al giudice del riesame avverso provvedimenti che dispongono misure cautelari, che deve essere limitato a verificare la astratta sussumibilità del fatto contestato in un'ipotesi di reato, dunque la valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato che coinvolge tutti gli elementi della fattispecie, compreso l'elemento soggettivo, la cui carenza, per essere riscontrata, deve emergere ictu ()culi, pertanto tale elemento non può essere ritenuto insussistente a meno che tale circostanza non emerga in maniera evidente (si citano Sezione 3, n. 26.007 del 12/06/2019; Sezione 2, n. 18.831 del 03/05/2016; S.U. n. 25.932 del 29/05/2008 RV 239692 e molte altre) Nel caso di specie invece, da una parte, la difesa aveva ritenuto di esprimere le proprie argomentazioni sulla insussistenza dell'elemento soggettivo producendo una memoria di 25 pagine unitamente a un faldone contenente 22 allegati, il che consentiva certamente di escludere qualsiasi evidenza riguardo alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo (si cita Sezione 3, n. 10.043 del 14/10/2025); dall'altra il giudice del riesame, travalicando i limiti del sindacato incidentale lui demandato, ha effettuato una valutazione coincidente con una vera e propria cognizione riservata ad un'eventuale fase successiva di merito, oltretutto aderendo alla ricostruzione dei fatti di cui alla prospettazione difensiva, senza dare conto dell'esistenza di plurimi elementi di segno contrario evidenziati nella motivazione del decreto di sequestro e senza considerare che al più, la documentazione allegata dalla difesa al fine di comprovare la buona fede degli amministratori, riguardava i rapporti con una delle società in discorso, la [OSCURATO:PERSONA] srl., che peraltro, al pari delle altre, presentava numerose criticità evidenziate nell'ampia indagine ed era addirittura inattiva al momento dell'emissione delle fatture. Il lubblico ministero ricorrente ha pertanto sollecitato l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergesse in maniera chiara la consapevolezza in capo agli indagati del carattere fittizio delle fatture emesse dalle società emittenti, contabilizzate ed utilizzate nelle dichiarazioni fiscali presentate dagli stessi amministratori, evidenziando svariati elementi che inducevano a dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000. 42.1. Così argomentando, i giudici del riesame hanno violato il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, anche a S.U., secondo cui "in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. S.U., 20 novembre 1996 — 29 gennaio 1997, n. 23). Ed inoltre: "Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato" (Cass., S.U., 25 marzo 1993 — 23 aprile 1993, n. 4). Ed, ancora: "In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di :assazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi" (Cass., S.U., 23 febbraio 2000 — 4 maggio 2000, n. 7). Ed, infine: "In tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuta sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono — in una prospettiva di ragionevole probabilità — di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica (Cass., sez. III, 11 giugno 2002 —4 novembre 2002, n. 36538). 52.2. Se è vero che siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente involgere anche i profili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, il controllo operando nell'ambito del fumus po o -- di n ccertamento di gravità t1Q,kk5 indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase se, sa e iato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01;, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01). 2.3. In definitiva, considerato che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della disanima della copiosa documentazione prodotta dai rappresentanti legali della società (peraltro principalmente costituita: da uno scambio di e-mail con la [OSCURATO:PERSONA] srl, una delle numerose società cartiere le cui fatture sono state utilizzate nella contabilità della società amministrata; oltre ad alcuni volantini pubblicitari da cui si apprezzerebbe la possibilità di acquistare, come avvenuto in questo caso, anche in altri contesti dei prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato)/ ha ritenuto che l'effettiva consapevolezza del carattere fittizio delle fatture emesse dalle società terze, allo stato degli atti, non emergesse in maniera certa, non ha fatto un buon governo dei principi richiamati che, in sede di riesame cautelare reale, consentono di rilevare il difetto dell'elemento soggettivo solo laddove emerga ictu ()culi o sia comunque di immediato rilievo. Risulta palesemente violata la regola di giudizio che preclude al giudice del riesame avverso provvedimenti che dispongono misure cautelari reali l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, dovendo egli limitarsi ad operare un controllo secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato. Il Tribunale è pervenuto ad una inammissibile anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, pervenendo alla conclusione della insufficienza del quadro indiziario, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in aperto contrasto con i principi consolidati, e incontrastati affermati in plurime decisioni delle Sezioni unite di questa Corte. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame che dovrà tener conto del principio di diritto enunciato. 6 P.Q.M