CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna (in riforma di quella emessa dal Tribunale della medesima città in data 12 settembre 2019) ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto - perché il fatto non sussiste - dal reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011, per avere fatto ritorno nel Comune di Bologna nonostante il provvedimento di divieto per un periodo anni tre emesso dal Questore di Bologna nei suoi confronti in data 25 novembre 2014 e notificato il giorno 11 febbraio 2015, fatto accertato in Bologna il 6 ottobre 2017; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha osservato che il fatto non sussisteva in quanto l'ordine di rimpatrio del Questore di Bologna non conteneva la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento; Ritenuto che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna lamentando il vizio di motivazione illogica poiché, al contrario di quanto indicato nel provvedimento impugnato, l' ordine del Questore di Bologna del 25 novembre 2014 conteneva la duplice intimazione sopra indicata; Rilevato, che è inammissibile, per carenza cli interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (Sez. 4 - , Sentenza n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo nelle more intervenuta, comunque, la prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., non risultando dagli atti cause (ad eccezione della sospensione dei termini per la pandemia da Covid-19) che ne possano aver determinato la sospensione e non avendo il Procuratore generale ricorrente dedotto specifiche ragioni per le quali ha concreto interesse ad una dichiarazione di prescrizione del reato; Ritenuto, altresì, che sebbene nel capo di imputazione fosse stata contestata anche la recidiva semplice e reiterata ai sensi dell'art.99, commi primo e quarto, cod. pen., essa non era stata riconosciuta dal primo giudice come si ricava anche dal trattamento sanzionatorio applicato, di talché il termine di prescrizione rimane di cinque anni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Rom