CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lina, rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche al numero di [OSCURATO:TELEFONO]; pec. [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 426/2023depositata il 13/03/2023.Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 16/2022, depositata il 3 gennaio 2022, il Tribunale diCatania rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avversoil decreto ingiuntivo n. 4542/2018, emesso il 22 agosto 2018 dalmedesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all’opponente ilpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 43.476,29,oltre interessi e spese.La società assicuratrice aveva, infatti, corrisposto al Comune di Paternòl’importo oggetto di ingiunzione, in forza della fideiussione rilasciata agaranzia del credito dell’ente per oneri di urbanizzazione primaria econtributo commisurato al costo di costruzione relativo a una strutturaresidenziale per anziani.Il Tribunale qualificava il contratto come contratto autonomo di garanzia,valorizzando la clausola di cui all’art. 6, comma 1, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] si obbligava a rimborsare all’assicuratrice, a semplice richiesta,tutte le somme da questa corrisposte in forza del contratto, con espressarinuncia a sollevare eccezioni, comprese quelle previste dall’art. 1952 c.c.2. Con sentenza n. 426/2023, depositata il 13 marzo 2023, la Corted’appello di Catania rigettava l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado, che avevaqualificato il contratto concluso con [OSCURATO:SOCIETA]. come contrattoautonomo di garanzia.La Corte territoriale, nel confermare la statuizione del Tribunale, ribadivala natura autonoma della polizza fideiussoria sottoscritta dalle parti edichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’exceptio dolisollevata dall’appellante per la prima volta in grado di appello.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito RD Costruzionis.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/20263.1. L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.4. Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., «errata e falsa applicazione dellerisultanze istruttorie, omessa o quanto meno insufficiente e per certi versicontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo delgiudizio, violazione ed errata applicazione delle regole ermeneutiche (art.1362 c.c.) della figura del contratto autonomo di garanzia alla polizzafideiussoria stipulata tra le parti in causa».La corte di merito avrebbe errato là dove, confermando la lettura fornitadal Tribunale, ha ritenuto che «l’inserimento in un contratto di fideiussionedi una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale diper sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia» (apag. 4 della sentenza impugnata).Ritiene, in proposito, non decisivo l’impiego delle espressioni “a semplicerichiesta” o “a prima richiesta” ai fini della qualificazione del contratto inguisa di contratto autonomo di garanzia (a sostegno di questa conclusionevengono evocati i precedenti di Cass. S.U. n. 3947/2010; Cass. n.4717/2019). Riferisce che l’interpretazione data dal giudice di merito nontiene conto degli altri elementi emergenti dal contenuto del contratto,quali indici sintomatici della volontà delle parti diretta a porre in essereuna fideiussione tipica.Tanto emergerebbe, nella prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA], sia dallaclausola n. 5 della polizza, sia dalle premesse del contratto, in cui le partimanifestavano le ragioni che portavano a concludere tale accordo.Ed invero, all’art. 5 della polizza le parti stabilivano che «il pagamentodelle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato entro iltermine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del ComuneGarantito ... il pagamento avverrà senza di preventivo consenso da paredi quest’ultimo” ossia del (contraente)» (a pag. 5 del ricorso).Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nelle premesse del contratto, si specifica, inoltre, che «l’[OSCURATO:SOCIETA]. (inseguito denominata Società) […] con la presente polizza si costituiscefideiussore nell’interesse del Contraente – il quale accetta per sé, per ipropri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, afavore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di euro 51.079,92 […]quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanziadell’adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenzadegli atti citati in premessa: pagamento dilazionato degli oneri diurbanizzazione primaria e del contributo commisurato al costo dicostruzione» (a pagg. 5-6 del ricorso).Da queste si ricaverebbe, secondo il ricorrente, un indice di oppostotenore alla interpretazione data al contratto dalla Corte di merito, voltache tali clausole prevedono, al pari delle fideiussioni tipiche, chel’ammontare della prestazione dovuta dal garante coincide con quella inconcreto dovuta dal debitore principale.Sostiene, pertanto, che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare icanoni legali di ermeneutica del contratto, così da dare rilevanza non soloalla formale intestazione del contratto come “polizza fideiussoria-cauzionea garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate aisensi della legge 28.01.1977 n. 10”, ma soprattutto all’intimocollegamento della garanzia all’oggetto del contratto base e alleobbligazioni che originavano dallo stesso.5. Il motivo - nelle distinte censure in cui si articola - risulta in parteinammissibile e in parte infondato.5.1. E’ inammissibile la prima censura, rubricata come «errata e falsaapplicazione delle risultanze istruttorie», formalmente prospettata ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Va ribadito, in conformità a un orientamento più che consolidato di questaCorte, che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di dirittoricorre esclusivamente quando la censura investa l’erronea ricognizione,Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026da parte del giudice di merito, della fattispecie astratta delineata dallanorma invocata, implicando dunque un problema interpretativo dellastessa. Esula, invece, dall’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lacontestazione che si risolva nella denuncia di una erronea ricostruzionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, trattandosi diprofilo attinente alla valutazione del materiale probatorio, riservata algiudice di merito.Il discrimine tra le due ipotesi è stato chiaramente individuato dalleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui la violazione di legge in sensoproprio attiene alla ricognizione della norma astratta, mentre l’erroneaapplicazione della legge per difetto o incongruenza della ricostruzione delfatto è mediata dalla valutazione delle prove e può essere eventualmentedenunciata, nei limiti consentiti, sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).Nel caso di specie, la censura, pur formalmente ricondotta all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., si risolve in realtà nella sollecitazione di una diversalettura delle risultanze istruttorie e, dunque, in una critica allaricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, estranea al sindacatodi legittimità.5.2. Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la «omessa o,quanto meno, insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo del giudizio».Va preliminarmente ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è oggi configurabilesoltanto nelle ipotesi di totale omissione dell’esame di un fatto storicodecisivo ovvero di mancanza assoluta di motivazione, motivazioneapparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni possibilità di censurare lasufficienza o la maggiore o minore persuasività dell’iter argomentativoNumero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026seguito dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. V, ord. 23 ottobre2024, n. 27551).Ciò posto, nessuna delle suddette anomalie motivazionali è ravvisabilenella sentenza impugnata, la quale risulta sorretta da un impiantoargomentativo coerente, lineare e logicamente strutturato, pienamenterispettoso della soglia del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione.In particolare, la questione dedotta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. èstata espressamente esaminata dalla Corte di merito, la quale hacondiviso il percorso argomentativo del Tribunale di primo grado.Quest’ultimo aveva ritenuto che l’inserimento, nel contratto di garanzia, diuna clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, conderoga all’art. 1945 c.c., fosse elemento sufficiente a qualificare ilrapporto come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussionetipica, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte (v., tra lealtre, Cass. n. 30509/2019).La Corte territoriale ha, dunque, fatto propria l’interpretazione dell’art. 6del contratto già fornita dal giudice di primo grado, precisando chel’interpretazione della polizza fideiussoria non si è arrestata al datoletterale, ma ha correttamente ricercato, attraverso di esso, la comuneintenzione dei contraenti, valorizzando la disciplina di riferimento e lafunzione economico-pratica del negozio. In tale prospettiva, il contratto èstato ricondotto, con motivazione congrua, alla figura del contrattoautonomo di garanzia (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).In tal modo, la Corte di merito ha correttamente applicato i canoni legalidi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., con particolareriguardo alla valorizzazione della volontà comune delle parti. Ne consegueche non coglie nel segno neppure la censura relativa alla violazionedell’art. 1362 c.c., la quale, nella sostanza, mira a sollecitare una nuovavalutazione del contenuto negoziale, traducendosi nella richiesta di uninammissibile terzo grado di giudizio di merito.Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026È, infatti, principio consolidato che il sindacato di legittimità non puòinvestire il risultato interpretativo in sé, trattandosi di apprezzamentoriservato al giudice di merito, ma è limitato alla verifica del rispetto deicriteri legali di interpretazione. Pertanto, la denuncia di un errore di dirittonell’interpretazione del contratto non può risolversi nel mero richiamo agliartt. 1362 ss. c.c., essendo necessario indicare specificamente qualecanone ermeneutico sia stato violato e in che modo il giudice se ne siadiscostato (cfr. Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465). In mancanza, la censurasi riduce a una semplice contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, il che non èconsentito, atteso che quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile, ma solo una delle interpretazioni plausibili (Cass. 28 novembre2017, n. 28319).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, del resto, ribadito l’inammissibilitàdelle censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, sirisolvano nella richiesta di una rivalutazione del materiale fattuale e delmerito della controversia (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).A ciò si aggiunga che, nella specie, il motivo è stato proposto ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma risulta comunque inammissibile inpresenza di una c.d. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, comma5, c.p.c., non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto postea fondamento della decisione di appello siano diverse da quelle poste abase della sentenza di primo grado.6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 11670/2023Numero sezionale 3883/2025Numero di raccolta generale 12144/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]