CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso diIngenito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 02 /0 6 /19 70 , avverso la sentenza in data 07/02/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della Auto-OneS.r.l., per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai fatti di cui allelettere A) e B), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i fatti di cui alle lettere C) e D), relativi alle annualità 2014 e 2015. 2. Il ricorrente presenta un primo motivo di ricorso articolato in sette punti, indicati con le lettere alfabetiche da A) ad H), saltando la G). Sostiene la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, contesta il malgoverno della prova, perché erano stati sentiti dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di colleghi di altri reparti; non erano stati effettuati accertamenti sulle presunte cartiere e anzi era risultato che la maggiore fornitrice, la [OSCURATO:SOCIETA]., era pienamente operativa; non erano stati considerati i testi a difesa e non era stato provato il pagamento di prezzi fuori mercato, anzi era emerso dall’istruttoria dibattimentale che il 40% delle autovetture acquistate necessitavano di interventi di riparazione. In definitiva, lamenta che la condanna era stata basata su una prova indiziaria e che non risultava il dolo specifico di evasione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2015, per l’annualità 2014, e del 2016, per l’annualità 2015, elementi passivi fittizi derivanti dall’annotazione nelle scritture contabili di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti specificamente indicate nei capi d’imputazione. [OSCURATO:PERSONA] analizzato la posizione di ogni singolo fornitore e, considerate recessive le dichiarazioni dei testi della difesa secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. praticava prezzi concorrenziali perché acquistava sul web lotti di autovetture danneggiate che riparava prima della commercializzazione, ha valorizzato le dichiarazioni dei finanzieri che avevano collegato i prezzi aggressivi all’acquisto da soggetti che operavano in evasione d’IVA. Ha, poi, ritenuto integratoil dolo specifico perché gli acquisti erano stati ripetuti negli anni ma avevano avuto a oggetto solo parte delle autovetture trattate, di modo da rendere più difficile l’accertamento della frode, con evasione di IVA per euro 194.826,73 nell’anno 2014 e di euro 14.065,57 nell’anno 2015. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei finanzieri, i quali hanno spiegato il meccanismo fraudolento di acquisito delle autovetture da cartiere inoperative, intestate a prestanomi pregiudicati ed evasori totali, o da società che comunque operavano in evasione di IVA; ha rimarcato, ai fini del dolo specifico, la pluralità di operazioni e i lauti guadagni; ha poi motivatamente respinto sia la richiesta di rinnovazione dell’esame del consulente, in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale del primo grado,sia la richiestadi perizia sui prezzi, meramente esplorativa. 2.Il ricorrente ha ripetuto in sede di legittimità le medesime censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello, senza introdurre argomenti idonei a disarticolare il ragionamento che ha portato i Giudici di merito alla condanna.In particolare, ha contestato la testimonianza de relato dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di altri repartirimaste fuori dal processo (punti da 1A a 1C). L’eccezione è stata respinta dalla Corte di appello con motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è integrata nel caso in cui l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca in ordine alle dichiarazioni apprese da terzi, non se riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, nel qual caso tale violazione è sempre esclusa (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046-02; Sez. 6, n. 53174 del 27/9/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] 266284 ed altre prec. conf.).D’altra parte, in assenza di una censura specifica, la mancata acquisizione dei verbali di altre indagini non incide sul presente procedimento che si fonda sul processo verbale di costatazione che ha compendiato il complesso delle attività investigative. 2.1.Il ricorrente ha poi lamentato il malgoverno della prova con riferimento al reato, sotto il profilo soggettivo del dolo (punto 1D) e sotto il profilo oggettivo dei prezzi sottocosto (punti 1E e 1F). Sul tema, va precisato, ribadendo dei principi giurisprudenziali consolidati, che, quando si deduce il travisamento della prova, si deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368- 01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). La cognizione del giudice di legittimità è limitata, infatti, alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha riportato solo degli stralci delle deposizioni dei finanzieri sentiti in dibattimento, selezionando le parti in cui non sono stati in grado di rispondere alle domande della difesa sul contenuto del processo verbale di costatazione, e ha contestato la decisione nella parte in cui aveva riportato altri stralci relativi alle conclusioni dell’indagini. Come detto, l’eccezione non è stata formulata in modo compiuto perché il ricorrente avrebbe dovuto confutare specificamente le risultanze del processo verbale di costatazione, documento acquisito agli atti come si desume dalla sentenza di primo grado, piuttosto che le dichiarazioni dei testi, e, soprattutto, non coglie nel segno, perché i Giudici di merito hanno accertato che alcune società fornitrici erano delle mere cartiere e altre partecipavano alle frodi fiscali per cui potevano praticare dei prezzi altamente concorrenziali. Sebbene la motivazione resa dal Tribunale sia stata omnicomprensiva, senza richiamo per ciascuna fornitrice dei passi rilevanti e inerenti del processo verbale di costatazione, i Giudici di merito hanno, tuttavia, ben spiegato che l’imputato acquistava a prezzi concorrenziali non perché, come affermato dal consulente di parte, acquistava sul weblotti di vettur e, s ovente danneggiate , bensì perché le venditrici operavano in evasione di IVA. A fronte di tale motivazione, il ricorrente ha insistito al punto 1E sull’impossibilità di una ricostruzione storica delle attività delle venditrici, circostanza smentita dalla motivazione della sentenza di appello ove, a pagina 7, la Corte territoriale ha riportato le dichiarazioni del finanziere sulle indagini espletate per varie annualità grazie alle banche dati a disposizione, e al punto 1F sulla congruità dei prezzi, sollecitandouna rivalutazione del fatto, già compiutamente esaminato dalla Corte di appello a pagina 6 della sentenza. 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ ineccepibile la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché la Corte territoriale le ha escluse sulla base dell’entità della somma evasa, dell’abitualità dei comportamenti, dell’assenza di qualsiasi condotta processuale positiva e di qualsiasi segnale di resipiscenza da parte dell’imputato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza d