CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Al: pello di Cagliari che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nE -eato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2 e n. 5, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia viola ,..ione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata pronLn ,:ia d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indetermir a :ezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc:. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulala non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esE n itare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c ori la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor -ir -ba di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] es