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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 15102/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32159-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pistoia n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.32159/2020 Cron.

Rep.

Ud.20/04/2023 CC -intimate - avverso la sentenza n. 14790/2020 della Corte Supremadi cassazione di Roma , depositata il 10/07/2020 r.g.n. 33526/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.c on sentenza n. 14790 del 10 luglio 2020 questa Corte cassava la sentenza n. 4777/2018 della Corte d’appello di Napoli e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento della discriminazione in ragione della disabilità nel comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per aver previsto nel bando di un concorso riservato alle categorie ex art. 8 della l. n. 68 del 1999 il permanere del requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che al momento dell’assunzione;

2. per la revocazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando otto motivi, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, mentre le ulteriori intimate, come nel precedente giudizio, non svolgono attività difensiva;

3. le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente c ensura l’ omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 220 del 2001, nella parte in cui prevedono che il possesso dei requisiti è fissato al momento del bando;

2. con il secondo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione delle norme del bando sugli adempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] successivi alla conclusione della proc edura concorsuale, nella parte in cui l’amministrazione richiede l’invio dei documenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione successiva alla graduatoria;

3. con il terzo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione degli artt. 3, 97, 38 e 51 Cost. attinenti all’organizzazione dei pubblici uffici e alle norme di accesso ai concorsi pubblici;

4. con il quarto motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione dell’art. 51 Cost., sotto il profilo del diritto di accesso ai pubblici uffici secondo i requisiti stabiliti dalla legge;

5. con il quinto motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del contenuto sostanziale della domanda e della lettura nomofilattica delle norme (art. 2 d.P.R. n. 494 del 1987) e degli“standard” valutativi esistenti nella realtà sociale relative al momento di accertamento dei requisiti di accesso,che costituisce diritto vivente;

6. con il sesto motivo il ricorrente censura l’ omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame della violazione della direttiva 1/2019 in riferimento all’art. 16 comma 2 della l. n. 68 del 1999, nella parte in cui si prevede la copertura della quota di riserva con l’assunzione di candidati disabili positivamente valutati in deroga al requisito della disoccupazione nell’ipotesi in cui non vi siano idonei in possesso del prescritto requisito;

7. con il settimo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), svista percettiva che ha indotto a supporre l’inesistenza del requisito della disoccupazione del ricorrente all’atto dell’assunzione in violazione delle previsioni del bando;

8. con l’ottavo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’ omesso esame del motivo sulla sussistenza di discriminazione indiretta;

9. Il ricorso è inammissibile.

9.1. preliminarmente, occorre richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale l ’ errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto dell ’ apprezzamento del giudic e in base alle risultanze processuali, e, dall ’ altro, quella risultante dagli atti e documenti non abbia costituito un punto controverso fra le parti, per tale dovendosi intendere non soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che,essendo stato introdotto da una parte sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice abbia definito il processo (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/03/2023, n. 7435);

9.2. nel caso di specie, i denunciati error i (ove mai esistessero), comunque non costituirebbero errori di percezione: pertanto, sono in radice di per sé inidonei a giustificare un ricorso per revocazione;

9.3. in questo senso, i motivi di ricorso, considerati complessivamente, sono inammissibili in quanto dalla disamina della sentenza emerge che la Corte, non tenuta ad affrontare analiticamente tutti gli argomenti esposti , ha implicitamente disatteso tutte le deduzioni convergenti nel senso della discriminazione anche indiretta, che, secondo quanto emerge anche dalla lettura della sentenza della Corte d’appello, costituiva l’oggetto del giudizio, essendo il ricorso stato proposto ex art. 28 del d.lgs. n. 150del 2011 e, come pure affermato dalla Corte nella sentenza di cui si chiede la revocazione, non è in discussione il comportamento dell’azienda ospedaliera neppure sotto il profilo del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede ovvero altri profili similari;

9.4. in particolare, i motivi primo, terzo, quarto, quinto, (in parte) settimo e ottavo, sono inammissibili perché tendono a riproporre, sotto altro profilo, la questione dell’illegittimità della norma del bando che richiedeva la sussistenza del requisito della disoccupazione anche al momento dell’assunzione, aspetto centrale della controversia ampiamente vagliato nella sentenza soggetta a revocazione;

9.5. sono altrettanto inammissibili i residui motivi, in quanto tendono a prospettare ulteriori profili di illegittimità (quale il mancato rispetto del termine di trenta giorni, per documentare, in esito alla selezione, il possesso del requisito della disoccupazione ovvero la mancata assunzione per coprire la quota di riserva, ancorché in difetto del requisito della disoccupazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della l. n. 68 del 1999) che, anche ove non espressamente menzionati dalla Corte (sul punto, Cass. Sez.

U, 27/11/2019, n. 31032: «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio»), debbono intendersi implicitamente disattesi, in quanto comunque incompatibili con la fondamentale ratio addotta, relativa al favor prioritario p er la perdurante disoccupazione del disabile sino all ’ assunzione , risultando comunque inammissibile, in quanto non configurante un errore di fatto revocatorio, la censura che si appunti sulla valutazione di uno dei motivi del ricorso,ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 15/02/2018, n. 3760);

10. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere per le parti che sono rimaste intimate;

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32159-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pistoia n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.32159/2020 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC -intimate - avverso la sentenza n. 14790/2020 della Corte Supremadi cassazione di Roma , depositata il 10/07/2020 r.g.n. 33526/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.c on sentenza n. 14790 del 10 luglio 2020 questa Corte cassava la sentenza n. 4777/2018 della Corte d’appello di Napoli e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento della discriminazione in ragione della disabilità nel comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per aver previsto nel bando di un concorso riservato alle categorie ex art. 8 della l. n. 68 del 1999 il permanere del requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che al momento dell’assunzione; 2. per la revocazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando otto motivi, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, mentre le ulteriori intimate, come nel precedente giudizio, non svolgono attività difensiva; 3. le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente c ensura l’ omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 220 del 2001, nella parte in cui prevedono che il possesso dei requisiti è fissato al momento del bando; 2. con il secondo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione delle norme del bando sugli adempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] successivi alla conclusione della proc edura concorsuale, nella parte in cui l’amministrazione richiede l’invio dei documenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione successiva alla graduatoria; 3. con il terzo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione degli artt. 3, 97, 38 e 51 Cost. attinenti all’organizzazione dei pubblici uffici e alle norme di accesso ai concorsi pubblici; 4. con il quarto motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del motivo di violazione dell’art. 51 Cost., sotto il profilo del diritto di accesso ai pubblici uffici secondo i requisiti stabiliti dalla legge; 5. con il quinto motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame del contenuto sostanziale della domanda e della lettura nomofilattica delle norme (art. 2 d.P.R. n. 494 del 1987) e degli“standard” valutativi esistenti nella realtà sociale relative al momento di accertamento dei requisiti di accesso,che costituisce diritto vivente; 6. con il sesto motivo il ricorrente censura l’ omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’omesso esame della violazione della direttiva 1/2019 in riferimento all’art. 16 comma 2 della l. n. 68 del 1999, nella parte in cui si prevede la copertura della quota di riserva con l’assunzione di candidati disabili positivamente valutati in deroga al requisito della disoccupazione nell’ipotesi in cui non vi siano idonei in possesso del prescritto requisito; 7. con il settimo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), svista percettiva che ha indotto a supporre l’inesistenza del requisito della disoccupazione del ricorrente all’atto dell’assunzione in violazione delle previsioni del bando; 8. con l’ottavo motivo il ricorrente censura l’omessa pronuncia su motivi ritualmente formulati (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), l’ omesso esame del motivo sulla sussistenza di discriminazione indiretta; 9. Il ricorso è inammissibile. 9.1. preliminarmente, occorre richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale l ’ errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto dell ’ apprezzamento del giudic e in base alle risultanze processuali, e, dall ’ altro, quella risultante dagli atti e documenti non abbia costituito un punto controverso fra le parti, per tale dovendosi intendere non soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che,essendo stato introdotto da una parte sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice abbia definito il processo (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/03/2023, n. 7435); 9.2. nel caso di specie, i denunciati error i (ove mai esistessero), comunque non costituirebbero errori di percezione: pertanto, sono in radice di per sé inidonei a giustificare un ricorso per revocazione; 9.3. in questo senso, i motivi di ricorso, considerati complessivamente, sono inammissibili in quanto dalla disamina della sentenza emerge che la Corte, non tenuta ad affrontare analiticamente tutti gli argomenti esposti , ha implicitamente disatteso tutte le deduzioni convergenti nel senso della discriminazione anche indiretta, che, secondo quanto emerge anche dalla lettura della sentenza della Corte d’appello, costituiva l’oggetto del giudizio, essendo il ricorso stato proposto ex art. 28 del d.lgs. n. 150del 2011 e, come pure affermato dalla Corte nella sentenza di cui si chiede la revocazione, non è in discussione il comportamento dell’azienda ospedaliera neppure sotto il profilo del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede ovvero altri profili similari; 9.4. in particolare, i motivi primo, terzo, quarto, quinto, (in parte) settimo e ottavo, sono inammissibili perché tendono a riproporre, sotto altro profilo, la questione dell’illegittimità della norma del bando che richiedeva la sussistenza del requisito della disoccupazione anche al momento dell’assunzione, aspetto centrale della controversia ampiamente vagliato nella sentenza soggetta a revocazione; 9.5. sono altrettanto inammissibili i residui motivi, in quanto tendono a prospettare ulteriori profili di illegittimità (quale il mancato rispetto del termine di trenta giorni, per documentare, in esito alla selezione, il possesso del requisito della disoccupazione ovvero la mancata assunzione per coprire la quota di riserva, ancorché in difetto del requisito della disoccupazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della l. n. 68 del 1999) che, anche ove non espressamente menzionati dalla Corte (sul punto, Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032: «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio»), debbono intendersi implicitamente disattesi, in quanto comunque incompatibili con la fondamentale ratio addotta, relativa al favor prioritario p er la perdurante disoccupazione del disabile sino all ’ assunzione , risultando comunque inammissibile, in quanto non configurante un errore di fatto revocatorio, la censura che si appunti sulla valutazione di uno dei motivi del ricorso,ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 15/02/2018, n. 3760); 10. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere per le parti che sono rimaste intimate; 11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr
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