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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 23005/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 20 giugno 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27 marzo 2023, recante il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione ai semestri di detenzione espiati da Casonato fra il giorno 1 novembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.

L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 20 giugno 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27 marzo 2023, recante il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione ai semestri di detenzione espiati da Casonato fra il giorno 1 novembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 23005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris